Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15321 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. II, 17/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 17/07/2020), n.15321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20762-2019 proposto da:

T.W.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO,

9, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO SPIGHETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SILVANA Guglielmo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, PRESSO

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1431/2019 del Tribunale di Catanzaro,

depositato il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/02/2020 dal consigliere dott. GIANNACCARI Rossana.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio trae origine dalla domanda presentata da T.W.H., cittadino della (OMISSIS) di religione (OMISSIS), con la quale chiedeva alla Commissione Territoriale di Crotone il riconoscimento della protezione internazionale nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o umanitaria.

1.1. Durante l’audizione in sede amministrativa, l’odierno ricorrente dichiarava di essere nato e cresciuto in (OMISSIS) e di aver lasciato il proprio Paese d’origine per il timore di essere arrestato e/o perseguitato per una serie di motivi. In primo luogo, riferiva di aver lavorato presso la compagnia African Minerals e di aver preso parte a delle riunioni sindacali indette al fine di contestarne l’operato, in seguito alle quali veniva considerato un sovversivo, con conseguente inclusione del suo nominativo in una lista di ricercati. In secondo luogo, sosteneva di aver trasgredito il divieto, imposto ai lavoratori della miniera, di frequentare le donne del villaggio e di essere stato, in conseguenza di ciò, più volte minacciato di morte. A ciò si aggiungeva il timore di essere perseguitato dai suoi ex colleghi per aver sperperato somme di denaro da questi ricevute nonchè quello di essere discriminato per le note violenze sessuali subite da bambino ad opera di ribelli.

1.2. La domanda di protezione internazionale veniva rigettata dalla Commissione adita, la quale riteneva la narrazione riferita da parte ricorrente generica ed inverosimile.

1.3.Avverso tale provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, il richiedente proponeva ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35.

1.4. Il Tribunale Ordinario di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea -, previa audizione del ricorrente, con decreto reso in data 16.05.2019 e comunicato in data 24.05.2019, respingeva il ricorso.

2.Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso il T.W.H. sulla base di cinque motivi.

2.1. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 per non aver il Giudice di merito, nel rigettare la domanda volta al riconoscimento della protezione sussidiaria, attivato il dovere di cooperazione istruttoria sullo stesso gravante, nonostante gli sforzi profusi da parte ricorrente di circostanziare l’istanza presentata.

2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per essere il Giudice di merito pervenuto al giudizio di inattendibilità del ricorrente, senza, tuttavia, applicare gli indicatori di genuinità soggettiva ivi tipizzati, limitandosi, di contro, a far proprie le valutazioni espresse dalla Commissione Territoriale, senza attivare il dovere di cooperazione.

2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione della L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 9, per non essersi il Giudice di merito, in violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, avvalso di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese d’origine del richiedente, fondando la propria decisione in merito all’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in essere in (OMISSIS) sulla base di fonti – quale il sito (OMISSIS) – prive del requisito dell’attendibilità.

4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c) per aver il Giudice di merito rigettato la richiesta di protezione sussidiaria, senza, tuttavia, condurre un’indagine dettagliata relativa alla potenziale esposizione del ricorrente ad un danno grave in caso di rimpatrio nel proprio Paese d’origine, la cui sussistenza sarebbe testimoniata da numerosi reports di organismi internazionali, tendenti a comprovare il carattere precario e disumano delle condizioni carcerarie in (OMISSIS).

4. I motivi, che vanno trattati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

4.1. L’art. 3, comma 5, disciplina il procedimento cui l’organo giudicante è tenuto ad attenersi al fine di valutare la credibilità del ricorrente nel caso in cui lo stesso non fornisca adeguato supporto probatorio alle circostanze poste a fondamento della domanda di protezione internazionale.

4.2. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. civ., sez. VI, 31/07/2019, n. 20582).

4.3.Nell’applicare i summenzionati parametri, il Tribunale ha, pertanto, ritenuto incoerente ed inattendibile la versione sostenuta da parte ricorrente in ordine alle ragioni che avevano determinato l’espatrio (pag. 9 decreto), avendo la stessa ripercorso la propria vicenda personale in maniera generica e confusa, come testimoniato dalle contraddizioni emerse a seguito del raffronto tra quanto sostenuto in sede amministrativa e quanto riferito in sede giudiziale.

4.4. Il Giudice di merito ha desunto l’assenza di credibilità ed attendibilità del ricorrente, sia in relazione alle discrasie riscontrate tra la versione resa in sede di audizione giudiziale e quella originariamente esposta alla Commissione territoriale, sia in relazione alle numerose contraddizioni emerse dal racconto. In particolare, dalla nuova ricostruzione dei fatti emergeva che: i) con riguardo alla vicenda degli scioperi, il richiedente avrebbe preso parte non già a pacifiche riunioni sindacali – come originariamente sostenuto innanzi alla Commissione -, bensì a vere e proprie manifestazioni, duramente represse nel sangue e con gli arresti dalla polizia locale; ii) con riguardo all’episodio della frequentazione con una ragazza del villaggio, il richiedente avrebbe trasgredito l’obbligo imposto ai lavoratori di sposare ragazze autoctone e non già il divieto di frequentazione, così come originariamente sostenuto. Le scarne informazioni non oggetto di contraddizione risultavano, ad ogni modo, generiche ed inverosimili – in particolare, il riferimento è alla vicenda rappresentata dalla vergogna per la vicenda sessuale subita. In definitiva, l’inottemperanza di parte ricorrente all’onere sulla stessa gravante di allegazione di fatti precisi e concordanti, unita alla circostanza dell’inesistenza dei presupposti necessari ai fini della tutela rivendicata, giustificavano il rigetto dell’istanza di protezione internazionale proposta dal ricorrente.

4.5.A fronte di tanto, considerata l’assenza di credibilità ravvisata dal Giudice di merito nella versione resa da T.W.H., risulta infondata la censura di parte ricorrente volta a denunciare l’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria imputabile al Tribunale Ordinario di Catanzaro nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) (Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, n. 21889; Cassazione civile sez. I, 22/02/2019, n. 5354).

4.6. L’approfondimento istruttorio è stato, invece, espletato in relazione alla potenziale configurazione nel Paese d’origine del richiedente di una situazione tale da legittimare l’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

4.7.Precisamente, il Tribunale di merito ha escluso, sulla base delle fonti citate – siti (OMISSIS) e (OMISSIS) – che entro i confini del Paese d’origine del ricorrente fosse ravvisabile una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, secondo l’accezione data dalla Corte di Giustizia dell’UE (17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12; Cass. n. 13858 del 2018).

Con le citate pronunce, la Corte di Giustizia ha affermato che i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), potendo l’esistenza di un conflitto armato interno portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 14, lett. c) direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

4.8. L’inidoneità dell’attività istruttoria espletata dal Giudice territoriale, contestata da parte ricorrente per il carattere inattendibile delle fonti citate quali il sito (OMISSIS), unicamente diretto a fornire informazioni sulla sicurezza dei Paesi stranieri ai cittadini italiani durante i loro spostamenti all’estero – non è stata, tuttavia, da quest’ultima suffragata ed avvalorata mediante allegazione di specifiche informazioni atte a testimoniare l’esistenza nel Paese d’origine del richiedente di una situazione di violenza indiscriminata, secondo l’accezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

4.9. Difatti, le COI allegate da parte ricorrente, sebbene dotate del carattere dell’attendibilità in ragione della loro provenienza da autorevoli organismi internazionali quali Amnesty International, si limitano a certificare le condizioni degradanti delle carceri in (OMISSIS), senza nulla precisare in ordine ad un’eventuale situazione di violenza indiscriminata in essere nel Paese d’origine del richiedente, con ciò impedendo il riconoscimento della tutela di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

5.Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, con conseguente violazione dell’art. 2 Cost. e degli artt. 3 e 8CEDU, per aver il Giudice di merito rigettato la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza, tuttavia, valutare la sussistenza dei requisiti necessari alla concessione di quest’ultima misura.

5.1. Il motivo è infondato.

5.2. Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, – applicabile ratione temporis, in conformità a quanto disposto da Cass., Sez. Un. 29459 del 13/11/2019, essendo stata la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno proposta prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 – rappresenta una misura atipica e residuale, volta a tutelare situazioni che, seppur non integranti i presupposti per il riconoscimento delle forme tipiche di tutela, si caratterizzino ugualmente per la condizione di vulnerabilità in cui versa il richiedente la protezione internazionale.

5.3. L’accertamento della summenzionata condizione di vulnerabilità avviene, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/05/2019 n. 13088; Cass. civ., sez. I, n. 4455 23/02/2018, Rv. 647298 – 01), alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel Paese d’origine del richiedente e, dall’altro, del percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel Paese di destinazione.

Le Sezioni Unite hanno consolidato l’indirizzo espresso dalle Sezioni Semplici, secondo cui occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto nel nostro Paese, isolatamente ed astrattamente considerato (Cassazione civile sez. un., 13/11/2019, n. 29459).

5.4.Ebbene, il Giudice territoriale, nel rigettare la domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha puntualmente valutato entrambe le condizioni menzionate, ritenendo che, sebbene il ricorrente avesse effettivamente intrapreso un percorso di integrazione sociale nel territorio italiano – testimoniato dalla produzione del contratto di lavoro e delle relative buste paga – lo stesso non avrebbe avuto ugualmente diritto alla forma di tutela invocata, non potendo nè ritenersi configurabile, sulla base degli elementi addotti, un livello di integrazione sociale e lavorativa in Italia – come testimoniato, tra l’altro, dalla circostanza che il ricorrente non parla la lingua italiana – nè ravvisandosi, ad ogni modo, nel Paese d’origine del richiedente, una situazione integrante la condizione dei “seri motivi” di carattere umanitario, il cui accertamento è presupposto indefettibile per il riconoscimento della misura citata (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/01/2020, n. 625; Cass. civ., Sez. 6 – 1, n. 25075 del 2017).

6. Il ricorso va pertanto rigettato.

6.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

6.2. La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n. 22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).

6.3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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