Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15321 del 12/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 12/07/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 12/07/2011), n.15321
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.E.M. e R.S., rappresentati e difesi, il primo,
dall’Avvocato R.S. per procura in calce al ricorso ed il
secondo da se medesimo, elettivamente domiciliati presso lo studio
dell’Avvocato Paolo Pananti in Roma, Via Celimontana n. 38;
– ricorrenti –
contro
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia;
– intimata –
e
Agenzia delle Entrate di Brescia;
– intimata –
avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Brescia,
depositata il 3 maggio 2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27 maggio 2011 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. Costantino Fucci.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letto il ricorso proposto da F.E.M. e dall’avv. R.S. per la cassazione dell’ordinanza del 3 maggio 2010 con cui il Presidente del Tribunale di Brescia, investito ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, aveva respinto l’opposizione avverso il decreto che aveva liquidato all’Avv. R. il compenso spettategli per l’attività difensiva prestata, quale difensore di fiducia, in favore di F.E.M., che era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per un processo penale dinanzi al Tribunale in funzione monocratica, avendo ritenuto il giudicante il decreto impugnato sufficientemente e congruamente motivato, tenuto conto che la prestazione professionale era stata resa in una causa di “modestissimo impegno”; rilevato che con l’unico motivo il ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, del D.M. n. 127 del 2004, art. 1, capitolo 2, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, assumendo che, a fronte della analitica richiesta della parte, che aveva indicato le voci di compenso in relazione alle specifiche attività difensive, il giudicante non avrebbe potuto limitarsi ad una determinazione globale degli onorari, ma avrebbe dovuto esplicitamente motivare il criterio di liquidazione adottato e per quali ragioni aveva ritenuto di eliminare ovvero ridurre l’importo richiesto per ciascuna singola voce di tariffa;
vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso, osservando che la decisione impugnata non appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte, “secondo cui in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza d’una nota specifica prodotta dalla parte, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 (Cass. n. 4404 del 2009; Cass. n. 13085 del 2006)”;
rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti ricorrenti;
ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra indicato, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione;
che, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Brescia per la decisione dell’opposizione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011