Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15321 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 38374/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate e del Territorio, con sede in Roma, in

persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per

legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.F.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Gaetano

Maria Amoruso, con studio in Giarre (CT), ove elettivamente

domiciliata (indirizzo p.e.c.:

gaetano.amoruso.pec.ordineavvocaticatania.it), giusta procura in

allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Sicilia il 24 maggio 2019 n. 3208/13/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) dell’11 marzo 2021 dal

Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate e del Territorio ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 24 maggio 2019 n. 3208/13/2019, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per l’IRPEF relativa all’anno 2006, ha accolto l’appello proposto da C.F.G. nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania il 15 luglio 2013 n. 674/06/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che la contribuente non fosse soggetta all’imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzatasi, con la vendita di un terreno, per effetto della successione per causa di morte nella quota di comproprietà del fratello deceduto, avendo dichiarato nella relativa denuncia di successione un valore corrispondente alla perizia di stima per la rideterminazione del valore, in modo da escludere la formazione di un incremento di valore tra la successione per causa di morte e la vendita. C.F.G. si costituisce con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, e art. 68, commi 1 e 2, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7 (quale novellato dal D.L. 23 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 4, convertito, con modificazioni, nella L. 2 dicembre 2005, n. 248), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’agevolazione contemplata dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, fosse usufruibile anche in difetto del pagamento integrale dell’imposta sostitutiva nelle modalità prestabilite, nonchè violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver statuito la condanna dell’amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese dei giudizi di merito in favore della contribuente senza alcuna motivazione.

Ritenuto che:

1. Preliminarmente, si rileva che, al di là delle formali modalità di prospettazione, il ricorso per cassazione è articolato in due distinti ed autonomi motivi, di cui l’uno attinente alla pronunzia sull’appello e l’altro attinente alla pronunzia sulle spese dei giudizi di merito.

1.1 Invero, in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (tra le altre: Cass., Sez. 6A-3, 17 marzo 2017, n. 7009; Cass., Sez. 2″, 23 ottobre 2018, n. 26790).

1.2 Nella specie, oltre ad essere logicamente e giuridicamente distinguibili in relazione al petitum ed alla causa petendi, le doglianze sono state autonomamente individuate nella sintesi della rubrica e separatamente illustrate nell’esposizione del ricorso, per cui nulla osta all’autonomo esame di ciascuno.

1.3 Ciò posto, il primo motivo è infondato.

1.4 Secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di terreni, la possibilità di affrancare quelle eventualmente maturate sui terreni posseduti alla data dell’1 gennaio 2002, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura forfettaria del 4%, ai sensi della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, si riferisce non soltanto alle ipotesi in cui il terreno successivamente alienato sia stato acquistato per atto tra vivi, ma anche al diverso caso nel quale esso sia stato acquistato per successione e poi lottizzato prima della vendita, atteso che ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. a, (ora art. 67), si realizza una plusvalenza tassabile anche nell’ipotesi di alienazione di un terreno acquistato mortis causa (in termini: Cass., Sez. 5″, 19 aprile 2019, n. 11044).

1.5 Tuttavia, si è anche precisato che, in tema di plusvalenze, l’imposta sostitutiva determinata ai sensi della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, si correla ad un’opzione del contribuente, con la conseguenza che la rivalutazione operata non ha effetto, salvo che lo stesso dichiari di volerne usufruire, nei confronti dell’erede, per il quale assume rilievo il valore indicato nella dichiarazione di successione, anche se è presentata dopo la notifica dell’avviso di liquidazione (in termini: Cass., Sez. 5, 20 luglio 2018, n. 19374).

Al di là delle specifiche peculiarità della fattispecie decisa, enunciando il principio riportato da ultimo, questa Corte ha anche chiarito, in linea generale, che l’imposta sostitutiva pagata a seguito di rivalutazione effettuata ai sensi della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, è un’imposta volontaria, in quanto è frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento dell’imposta, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza affrancata; in cambio l’amministrazione finanziaria riceve un immediato introito fiscale. La rivalutazione della piena proprietà o della nuda proprietà operata dal de cuius o dal donante non ha effetto per l’erede ed il donatario. Ai fini del calcolo della plusvalenza per l’erede o il donatario rileva il valore dichiarato o accertato nella dichiarazione di successione o nell’atto di acquisto del donante e non la rivalutazione operata dal de cuius, se l’erede, non esprima nella dichiarazione di successione la volontà di usufruirne. Ne consegue che, in ragione della natura volontaria dell’imposta sostitutiva, l’erede (o il donatario) può scegliere tra la rideterminazione operata dal dante causa, se porta ad un valore maggiore, ed il valore risultante dalla dichiarazione di successione. Infatti, la circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate il 6 novembre 2002 n. 81/E (paragrafo 2.4) recita: “Peraltro, qualora il valore dell’immobile risultante dalla valutazione operata dal de cuius o dal donante sia stato utilizzato dall’erede o dal donatario in sede di dichiarazione di successione o donazione ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, il medesimo valore, semprechè non rideterminato in sede di accertamento o liquidazione, costituirà valore iniziale ai sensi del richiamato art. 82 (ora art. 68) comma 2, per il calcolo della plusvalenza”.

1.5 Nè si può ritenere che, in caso di comproprietà su un terreno, i comproprietari siano indivisibilmente obbligati al pagamento dell’imposta sostitutiva per usufruire dell’affrancazione cumulativa. Difatti, ciascun comproprietario è libero di avvalersi o meno di tale opzione in relazione alla propria quota di comproprietà, prescindendo dalle scelte degli altri comproprietari. In tal senso, la circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate il 6 novembre 2002, n. 81/E (paragrafo 2.5) ha precisato che “(…) in caso di comproprietà il versamento deve essere effettuato da ciascun comproprietario con riferimento alla propria quota”.

1.6 Nella specie, quindi, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio enunciato, ritenendo che l’indicazione nella denuncia di successione del comproprietario defunto dante causa, per la metà, iure hereditario della contribuente, già titolare iure proprio della residua metà – di un valore corrispondente pro quota a quello determinato dalla perizia giurata escludesse la realizzazione della plusvalenza, nonostante l’omesso versamento dell’imposta sostitutiva gravante pro quota sul comproprietario defunto.

2. Anche il secondo motivo è infondato.

2.1 Invero, a differenza dell’ipotesi della compensazione (totale o parziale), la condanna alla rifusione delle spese giudiziali non abbisogna di una specifica motivazione, ma deriva dalla soccombenza di una delle parti. Per cui, soltanto la compensazione e non già la condanna alla rifusione delle spese giudiziali, in applicazione della regola della soccombenza, cui il giudice si sia uniformato, deve essere sorretta da specifica motivazione (tra le altre: Cass., Sez. 2, 23 febbraio 2012, n. 2730).

2. Stante la infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, “il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella somma complessiva di Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge, e distraendole a favore del difensore antistatario della controricorrente, Avv. Gaetano Maria Amoruso da Giarre (CT), per dichiarato anticipo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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