Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15320 del 25/06/2010

Cassazione civile sez. un., 25/06/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 25/06/2010), n.15320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di Sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21560-2009 proposto da:

IMMOBILIARE COM.VEND. S.R.L. ((OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ & ASSOCIATI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNELLI MAURO, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI GROSSETO, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE

GENERALE COORDINAMENTO INCENTIVI ALLE IMPRESE, M.P.S. – CAPITAL

SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

4437/2007 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA;

udito l’avvocato Mauro GIOVANNELLI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

Eduardo SCARDACCIONE, il quale chiede che la Corte, in camera di

consiglio ed a Sezioni unite, determini la giurisdizione del giudice

amministrativo, con tutte le conseguenze di legge.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato in fatto che la Immobiliare Com. Vend. S.r.l. ha proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio un ricorso al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto n. PT6194 del 27.2.2007, con la quale è stata revocata l’agevolazione concessa ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662 con la seguente motivazione: “L’azienda non ha ultimato l’investimento, oggetto dell’agevolazione, entro i termini previsti dalla normativa e non ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa in tema di affitto di azienda”, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente al suddetto e, in particolare, della nota del 22.2.2007, con cui la Provincia di Grosseto ha segnalato all’amministrazione statale la possibile sussistenza delle condizioni per la revoca delle agevolazioni concesse alla ricorrente;

che, a sostegno della domanda, ha esposto: di essere proprietaria di una vasta area sita nel Comune di (OMISSIS); di avere chiesto, allo scopo di sfruttare meglio tali terreni e realizzare un investimento insieme redditizio e suscettibile di creare occupazione, di poter subentrare nel progetto presentato dalla precedente proprietaria nell’ambito del Patto Territoriale di Coordinamento per lo Sviluppo della Maremma Grossetana, avente ad oggetto la realizzazione di un complesso turistico ricettivo denominato “(OMISSIS)”; che detto progetto di investimento era stato istruito dalla Banca Medio Credito Toscano s.p.a. (oggi M.P.S. Banca per l’Impresa);

che il Comitato di Valutazione del Mediocredito Toscano aveva ritenuto il progetto valido; che a seguito di tale positiva valutazione il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica aveva inserito detto progetto nell’ambito del Patto Territoriale di Coordinamento per lo Sviluppo della Maremma Grossetana e riconosciuto all’Immobiliare Com. Vend. S.r.l., a fronte di un investimento complessivo pari ad Euro 14.214.391,58, un contributo a fondo perduto di Euro 3.004.178,13 da suddividersi in quattro quote; che l’Amministrazione Provinciale di Grosseto, Soggetto Responsabile del Patto Territoriale di Coordinamento per lo Sviluppo della Maremma Grossetana ai sensi del D.M. 31 luglio 2000, n. 320, art. 1 aveva stabilito, quali modalità per l’erogazione di ogni quota di contributo, che l’impresa avrebbe dovuto dimostrare di aver sostenuto almeno 1/4 della spesa approvata per la prima erogazione, almeno 2/4 per la seconda erogazione, almeno 3/4 per la terza erogazione, il totale della spesa per la quarta erogazione, che l’attuazione del progetto, fin dalla fase iniziale, aveva incontrato alcuni ostacoli, avendo l’amministrazione comunale del Comune di Massa Marittima introdotto una variante allo strumento urbanistico che consentiva la realizzazione del solo complesso turistico recettivo e non anche del campeggio previsto dal progetto; che a seguito di diffida inoltrata dalla Immobiliare Com. Vend. S.r.l. al Comune, questo aveva adottato la Delib. 19 giugno 2001, n. 33 che la società aveva impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana, ove si affermava che: “l’eventuale adozione della variante al P.G.R. per la realizzazione del campeggio di (OMISSIS) potrà essere esaminata solo alla luce della comprovata sostenibilità ambientale, in relazione alla autonoma disponibilità di risorsa idrica”; che con successiva delibera, anch’essa impugnata dinanzi al T.A.R., il Consiglio Comunale di Massa Marittima aveva approvato il Piano Strutturale prevedendo la collocazione del campeggio su terreni diversi da quelli di proprietà della Com. Vend. S.r.l.; che la Cassa Depositi e Prestiti, dopo avere effettuato le verifiche necessarie, aveva provveduto ad erogare alla Immobiliare Com. Vend. S.r.l., in base agli stati di avanzamento delle opere ed alla documentazione delle spese sostenute, tre delle quote del contributo; che ultimati i lavori, dopo avere chiesto ed ottenuto proroga per la ultimazione degli stessi, in considerazione del fatto che l’oggetto sociale non le consentiva la gestione diretta del complesso turistico recettivo, la Immobiliare Com. Vend. S.r.l. aveva affittato tale complesso alla società Ventaclub s.r.l., dato che la gestione di tale complesso da parte di società di comprovata esperienza nel settore avrebbe consentito di garantire il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa sui Patti Territoriali; che aveva comunicato alla Provincia di Grosseto di avere affittato il complesso turistico alberghiero e nel contempo chiesto il mantenimento delle agevolazioni ottenute; che successivamente, in data 16.2.2006 aveva presentato alla Cassa Depositi e Prestiti istanza di erogazione della quarta quota di contributo a titolo di fine lavori; che la Amministrazione Provinciale di Grosseto, quale Soggetto Responsabile, aveva segnalato al Ministero delle Attività Produttive la sussistenza di condizioni per la revoca delle agevolazioni; che il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo avere comunicato l’avvio del procedimento preordinato alla revoca delle agevolazioni, aveva provveduto con decreto del 27.2.2007 alla revoca delle concesse agevolazioni, disponendo il recupero della somma di Euro 2.253.145,23, pari all’importo complessivamente erogato con la seguente motivazione: “l’azienda non ha ultimato l’investimento, oggetto dell’agevolazione, entro i termini previsti dalla normativa e non ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa in tema di affitto di azienda”; che l’Immobiliare Com. Vend. S.r.l., pur pendendo il giudizio di fronte al T.A.R. del Lazio, con citazione notificata il 19.6.2007, ha promosso per la medesima vicenda altro giudizio dinanzi al Tribunale di Roma,, il quale – preso atto che il patto territoriale si è tradotto in un accordo, che avendo coinvolto parti pubbliche e private, assomma in se, unificandole in una sorta di sintesi evolutiva, le diverse ipotesi di cui alla L. n. 241 del 1990, artt. 11 e 15 – ha dichiarato, con sentenza depositata il 20 aprile 2009, il proprio difetto di giurisdizione per essere la controversia spettante alla giurisdizione del giudice amministrativo; che tale sentenza è stata impugnata dalla Immobiliare Com. Vend. S.r.l, dinanzi alla Corte d’Appello di Roma; che l’adito T.A.R del Lazio, a sua volta, ha emesso ordinanza cautelare con la quale ha avanzato dubbi sulla esistenza della giurisdizione del giudice amministrativo e successivamente ha sospeso il giudizio ai sensi dell’ari 367 c.p.c; che sulla base di queste premesse di fatto la Immobiliare Com. Vend. S.r.l. ha proposto alla Corte di Cassazione regolamento di giurisdizione, assumendo che la controversia introdotta dinanzi al T.A.R. del Lazio spetta alla giurisdizione di giudice ordinario, in base al costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui spettano alla cognizione del giudice ordinario, non solo le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti, ma anche quelle introdotte per contrastare l’Amministrazione che, come nel caso di specie, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione in precedenza concessi sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli; considerato in diritto che secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte la prima parte dell’art. 41 cod. proc. civ. va interpretata nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato, sia attinente al merito sia a questioni inerenti ai presupposti processuali, preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione,che costituisce uno strumento preventivo (e facoltativo ) per l’immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti ala giurisdizione; che, quindi, esso non è mai proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche se solo limitata alla giurisdizione, poichè in tal caso la decisione sul punto va rimessa al giudice di grado superiore (cfr. tra le molte: cass. sez. un. n. 26092 del 2007; cass. sez. un. n. 14952 del 2007; cass. sez. un. n. 10315 del 2006; cass. sez. un. n. 2466 del 1996);

che il principio, secondo cui l’art. 41 c.p.c., comma 1, deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato, anche se solo limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione, è rimasto fermo anche a seguito dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59 che ha disciplinato la “translatio iudicii” (vedi in tal senso cass. sez. un. n. 2716 del 2010); che il presente regolamento di giurisdizione è stato proposto dopo che il Tribunale di Roma aveva dichiarato, con la sentenza summenzionata, il proprio difetto di giurisdizione; che, pertanto, alla stregua del su enunciato principio di diritto il proposto regolamento preventivo di giurisdizione deve essere dichiarato inammissibile, senza alcuna pronuncia sulle spese non essendosi gli intimati costituiti in giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA