Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15320 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.20/06/2017),  n. 15320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1485/2017 proposto da:

R.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RONCIGLIONE

3, presso lo studio dell’avvocato FABIO GULLOTTA, rappresentata e

difesa dall’avvocato PATRIZIA FINIS;

– ricorrente –

contro

CANTIERI NAVALI S. SRL;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 22348/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 04/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

R.V. propone ricorso per correzione dell’errore materiale contenuto nel provvedimento di questa Corte, n. 22348 del 2016, che definisce il procedimento per regolamento necessario di competenza introdotto dalla medesima, nei confronti della Cantieri Navali Schiavone s.r.l..

Deduce che il ricorso è stato accolto, con dichiarazione della competenza territoriale del Tribunale di Livorno, e con liquidazione delle spese a carico della controricorrente, ed assume che per un mero errore materiale negli esborsi non si è provveduto a liquidare in proprio favore tutto l’esborso sostenuto per il necessario pagamento del dovuto contributo unificato, pari ad Euro 2.428,00 per un totale di esborsi di Euro 2.655,00.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il contributo unificato atti giudiziari costituisce un’obbligazione “ex lege” gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicchè, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l’imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta (Cass. n. 18828 del 2015).

Nulla sulle spese, non essendo previsto il pagamento di spese di lite nè il versamento di un ulteriore contributo per la fase eventuale di correzione degli errori materiali (v. Cass. n. 21213 del 2013: Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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