Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1532 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.20/01/2017),  n. 1532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 24279/11 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Pavia & Stacchini S.n.c.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 54/05/10 della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana, depositata il 5 luglio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Giancarlo Caselli, per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Augustinis Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Non essendo necessaria alcuna particolare attività nomofilattica, il collegio autorizza la motivazione semplificata.

2. Con l’impugnata sentenza n. 54/05/10 depositata il 5 luglio 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana – in parziale riforma delle decisioni n. 122/04/07 n. 123/04/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto – dapprima riduceva in misura corrispondente agli studi di settore il maggior reddito anni 2000 2001 2002 2003 2004 che l’ufficio aveva invece accertato alla contribuente Pavia & Stacchini S.n.c sulla scorta delle risultanze di indagini bancarie condotte sui conti correnti dei soci ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 2 e 7 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7 e in secondo luogo riteneva non dovute le sanzioni.

3. La CTR, dopo avere considerato che in presenza della contabilità sociale rinvenuta presso il commercialista della contribuente mancavano i “presupposti per l’effettuazione di un accertamento induttivo”, nel merito stabiliva che la “capacità produttiva dell’azienda” non poteva dar luogo a ricavi superiori a quelli “discendenti dall’applicazione degli studi di settore”. Con riguardo alle sanzioni la CTR affermava semplicemente che “appariva fondata la non applicazione” delle stesse.

4. L’ufficio proponeva ricorso per cassazione, affidato a due fondati motivi, mentre l’intimata contribuente non presentava difese.

5. In effetti è da accogliersi la censura di violazione del cit. D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, nn. 2) e 7) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 2) e 7) cit. atteso che il rinvenimento della contabilità presso il professionista della contribuente non faceva venire meno i presupposti delle presunzioni ex lege, le quali continuavano perciò a imporre alla contribuente la puntuale contraria dimostrazione di aver tenuto conto nelle dichiarazioni fiscali degli accrediti e dei prelievi individuati sui conti correnti dei soci (Cass. sez. 6 n. 10101 del 2012; Cass. sez. trib., 30/11/2011, n. 25502 del 2011).

6. Ed è altresì fondata la censura di omessa motivazione svolta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – applicabile ratione temporis – con riferimento alla del tutto mancante spiegazione dell’accertamento dell’esistenza degli elementi di fatto costitutivi della non punibilità prevista dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 3, (Cass. sez. trib. n. 26848 del 2007).

7. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per gli ulteriori accertamenti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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