Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15319 del 25/06/2010

Cassazione civile sez. un., 25/06/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 25/06/2010), n.15319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di Sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14700-2009 proposto da:

U.A., (OMISSIS), P.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. BAZZONI 1, presso lo studio

dell’avvocato ASCIANO FRANCESCO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANNA INGIANNI, LAURO GIOVANNI M., per delega

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI (OMISSIS) ((OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso

la signora DE ANGELIS ANTONIA, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROVELLI PATRIZIO, per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la decisione n. 1902/2008 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 28/04/2008;

udito l’avvocato Giorgio PIRAS per delega dell’avvocato Giovanni M.

Lauro;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna U.A., P., E. e Z. impugnavano il decreto di occupazione di urgenza di aree di loro proprietà, ubicate nel Comune di (OMISSIS), l’avviso di immissione in possesso nonchè tutti gli atti della procedura di approvazione del progetto per la realizzazione di un impianto sportivo sulle aree medesime;

che il T.A.R. adito, accogliendo il ricorso, con sentenza n. 550/2003, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 5353/2005, annullava gli atti impugnati ed intimava la rimessione in pristino dello stato dei luoghi interessati dalle opere realizzate in virtù delle deliberazioni annullate nonchè la reimmissione dei ricorrenti nel possesso delle aree di loro proprietà, nel termine di giorni trenta dalla notificazione dell’atto stesso;

che non avendo il Comune posto in essere gli atti esecutivi dell’intervenuto giudicato, gli interessati proponevano ricorso per ottemperanza dinanzi al T.A.R. della Regione Sardegna inteso ad ottenere, in particolare, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e la reimmissione nel possesso delle aree; che il Comune di (OMISSIS), con ricorso incidentale, chiedeva, per l’ipotesi in cui dovesse essere accolto il ricorso principale, che fosse disposta la sola condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, con esclusione, in applicazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 43, comma 3, della restituzione del bene senza limiti di tempo;

che il Tribunale amministrativo, con sentenza n. 231/2006, accoglieva il ricorso per ottemperanza nei soli limiti del pagamento delle spese processuali e, in accoglimento della domanda incidentale avanzata dall’Amministrazione comunale, condannava quest’ultima al risarcimento del danno ed al pagamento degli interessi moratori, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo;

che detta sentenza veniva impugnata dinanzi al Consiglio di Stato da U.V.A., U.P., U.E., S.L. (erede di U.Z.); che i ricorrenti preliminarmente eccepivano la illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43; nel merito deducevano la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 57 e l’inapplicabilità, ratione temporis, dell’istituto dell’acquisizione sanante alla fattispecie in esame, la violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43, comma 1 e 3, del R.D. n. 1054 del 1924, art. 27, della L. n. 1034 del 1971, art. 26 l’eccesso di potere per insufficienza ed illogicità della motivazione; che il Consiglio di Stato dichiarava improcedibile il ricorso;

che a sostegno della decisione osservava: che in pendenza del giudizio di appello, e in dichiarata esecuzione della sentenza impugnata, il Comune aveva provveduto alla definitiva acquisizione al patrimonio indisponibile delle aree in questione ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43, comma 4 (con determinazione del dirigente del Settore LL.PP. 20 settembre 2007, n. 132 adottata dopo che con determinazione n. 85 del 4.6.2007 era stato disposto il deposito della somma di Euro 138.295,11 a saldo di ogni pretesa economica degli aventi diritto) ed agli adempimenti di registrazione, voltura e trascrizione; che la sopravvenienza di tale provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune, essendosi questo inserito nel procedimento ablativo con autonoma valenza lesiva della posizione degli istanti, aveva determinato la caducazione dell’interesse processuale degli stessi, atteso che una ipotetica definizione positiva della controversia azionata sarebbe stata per loro assolutamente priva di concreta utilità, poichè restavano in ogni caso intangibili gli effetti della determinazione n. 132/2007, ove non autonomamente impugnata con separato ricorso; che la chiesta verifica di legittimità doveva rivolgersi, pertanto, avverso l’assetto degli interessi definito con la precitata determinazione n. 132/2007 e ciò anche sotto il profilo della compatibilità costituzionale della disposizione applicata dalla Amministrazione comunale in pendenza del giudizio di appello;

che avverso tale sentenza U.A. e P.R. (erede di U.P. ed E.) hanno proposto ricorso alle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione ex art. 111 Cost., comma 8, al quale il Comune di (OMISSIS) ha resistito con controricorso;

che i ricorrenti denunciano: con il primo motivo di ricorso violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 57 e 59. Falsa interpretazione ed applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43, comma 3 – Violazione dell’art. 276 c.p.c., comma 2 – Difetto di giurisdizione;

con il secondo motivo illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43 – Eccesso di delega – Violazione dell’art. 77 Cost., comma 1, per il tramite delle Leggi Delega 15 marzo 1997, n. 59 (art. 20, comma 8 e n. 19 dell’allegato 1) e Legge Delega n. 50 del 1999 – Difetto di giurisdizione – Violazione degli artt. 24,28,97, 111, 113 e 125 Cost. – Difetto di giurisdizione;

che ricorrenti deducono (con il primo motivo) che con il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43, comma 3, a partire dal momento della sua entrata in vigore, avvenuta il 30 giugno 2003, è stata istituita una nuova ipotesi di giurisdizione di merito del giudice amministrativo;

che tale nuova ipotesi, per il disposto del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 57 (T.U.) (il quale stabilisce che le disposizioni del presente T.U. non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e che, in tal caso, continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data) e del seguente art. 59 (il quale stabilisce che le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003), non sarebbe applicabile per ragioni intertemporali nel caso di specie; ciò perchè gli atti impugnati dinanzi al TAR – e precisamente la Delib. giunta municipale Comune di (OMISSIS) 28 maggio 2003, n. 126 con la quale era stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un impianto sportivo in località “(OMISSIS)”, è stata reiterata la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, sono stati fissati i termini prescritti dalla L. n. 2359 del 1865, art. 13 nonchè il decreto n. 82 del 13.6.2003, con il quale l’amministrazione ha disposto l’occupazione d’urgenza del lotto di terreno di proprietà dei ricorrenti – sono stati adottati tutti prima della entrata in vigore del su citato D.P.R.; che ne deriverebbe che il giudice amministrativo difettava di giurisdizione a decidere il ricorso incidentale proposto nella fattispecie dall’amministrazione comunale del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 43, comma 3;

che deducono altresì i ricorrenti (con il secondo motivo) subordinatamente che, qualora si dovesse ritenere che il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43 sia applicabile anche alle fattispecie antecedenti, tale norma dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittima per eccesso di delega, atteso che le leggi di delega avevano attribuito al Governo soltanto il potere di procedere al riordino della legislazione esistente e non anche quello di introdurre disposizioni innovative, quale la predetta, che devesi ritenere tale dal momento che si attribuisce al giudice amministrativo di effettuare un bilanciamento di interessi e di adottare un provvedimento giurisdizionale sostitutivo di un atto amministrativo (quello di acquisizione del bene, contemplato dall’art. 1 dell’art. 43), per cui è indubitabile che si tratti di un nuovo caso di giurisdizione di merito; che tale norma inoltre dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittima perchè comporterebbe anche la violazione del principio della divisione dei poteri;

che quindi dovrebbe essere denunciata alla Corte Costituzionale la illegittimità della norma in questione, per violazione delle norme della Costituzione sopra indicate, trattandosi di questione rilevante, atteso che la dichiarazione di incostituzionalità di detta norma comporterebbe la soppressione della nuova ipotesi di giurisdizione di merito applicata dal giudice amministrativo per paralizzare la domanda di restituzione dell’area proposta da parte resistente ed, in ogni caso, risulterebbe fondata la questione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a disporre l’acquisizione sanante a favore dell’amministrazione di un’area illecitamente occupata;

considerato che la tesi dei ricorrenti, che il D.P.R. n. 327 del 2001, comma 3, art. 43 abbia introdotto una ulteriore ipotesi di giurisdizione di merito del giudice amministrativo, non appare condivisibile;

che l’art. 43, comma 1, del citato D.P.R. conferisce alla autorità, che utilizza un bene immobile che sia stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, il potere di disporre, dopo aver valutato gli interessi in conflitto, (emanando un apposito provvedimento) la acquisizione del bene al suo patrimonio indisponibile, riconoscendo al privato, come ristoro per la perdita del diritto di proprietà sul bene, il risarcimento del danno;

che l’art. 43, comma 2, lett. a), stabilisce che detto atto di acquisizione può essere emanato anche se sia stato annullato l’atto di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, l’atto di dichiarazione della pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio;

che l’art. 43, comma 3, stabilisce che qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 (vale a dire l’atto di apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio, l’atto di dichiarazione di pubblica utilità di un’opera oppure il decreto di esproprio) ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di pubblico interesse, l’amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere al giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, di disporre la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo;

che l’art, 43, comma 4, stabilisce che, qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l’autorità, che ha disposto l’occupazione dell’area, è tenuta a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno e ad emanare l’atto di acquisizione dando atto in detto provvedimento dell’avvenuto risarcimento del danno;

che dalle disposizioni su riportate si evince chiaramente che la richiesta di condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo può essere proposta dall’amministrazione interessata alla utilizzazione del bene per scopi di interesse pubblico (od anche da chi utilizza il bene) al giudice amministrativo, dinanzi al quale sia stata convenuta a seguito della impugnazione, da parte del soggetto che vanti un diritto di proprietà sul bene immobile, dell’atto di apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio sul bene stesso, della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da realizzarsi su detto bene o del relativo decreto di esproprio; che la domanda del proprietario del bene volta all’annullamento degli atti amministrativi summenzionati, per il disposto del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, della L. n. 205 del 2000, art. 7, del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53 come emendati dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e 191 del 2006, (a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 cfr. cass. n. 14794 del 2007 resa a sezioni unite) rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

che la domanda riconvenzionale dell’amministrazione (o del soggetto interessato), volta ad ottenere la condanna della stessa al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo, è, quindi, una domanda che viene proposta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, senza che al giudice, per la decisione di detta domanda, vengano attribuiti diversi ed ulteriori poteri istruttori, rispetto a quelli già appartenenti allo stesso o poteri decisionali più ampi, atteso che già gli appartiene, in virtù del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35 come sostituito dalla L. 21 luglio, n. 205, art. 7 il potere di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto, da liquidarsi secondo i criteri previsti per la ipotesi di utilizzazione di un bene per scopi di pubblica utilità in assenza del valido provvedimento ablatorio, dato che, nella ipotesi di acquisizione sanante, è previsto soltanto che il giudice, su richiesta della P.A. soccombente, pronunci condanna della stessa al risarcimento del danno per equivalente, senza disporre la restituzione del bene in attesa del provvedimento di acquisizione della P.A.;

che non è, quindi, devoluto al giudice un eventuale controllo sulla opportunità e convenienza dell’atto impugnato, ma soltanto il potere di scegliere la forma del risarcimento del danno, restando riservato esclusivamente all’amministrazione il potere di emettere il provvedimento amministrativo di acquisizione del bene; non solo, ma il comma 3, con l’espressione “azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico”, consente di ritenere che tale domanda possa essere avanzata anche qualora venga proposto un ricorso al fine di ottenere la ottemperanza della pubblica amministrazione al giudicato che abbia disposto la restituzione del bene, trattandosi questa di azione diretta a rendere effettiva la tutela restitutori a nei confronti della pubblica amministrazione;

che, considerati i poteri del giudice, cui la richiesta di condanna al risarcimento del danno, con esclusione di restituzione del bene senza limiti di tempo, viene diretta, ed il fatto che tale richiesta presuppone necessariamente che sia proposto altro giudizio, andandosi ad innestare in questo quale domanda riconvenzionale, devesi ragionevolmente escludere che con il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43, comma 3, il legislatore abbia inteso introdurre una ulteriore ipotesi di giurisdizione di merito del giudice amministrativo;

che dalle su esposte considerazioni deriva, pertanto, che la questione dell’applicabilità di tale norma “ratione temporis” e quindi della utilizzabilità del mezzo previsto dalla stessa (che in definitiva è il provvedimento amministrativo di acquisizione del bene al patrimonio indisponibile, provvedimento che, qualora non penda già un giudizio per il risarcimento del danno e/o la restituzione del bene, come si evince dal citato art. 43, comma 1 l’amministrazione può ugualmente emanare, purchè ne ricorrano i presupposti) al fine di evitare la restituzione dell’immobile al privato proprietario, non è questione che attiene al superamento dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ma alla correttezza dell’esercizio in concreto della potestà giurisdizionale del giudice;

che tale questione, perciò, non è deducibile con il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione, per cui il ricorso proposto da U.A. e P.R. deve essere ritenuto inammissibile, con la condanna dei predetti al pagamento a favore del Comune di Capoterra delle spese del giudizio di cassazione, che appare giusto liquidare in complessivi Euro 3.700,00 (tremilasettecento), di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge; che tutte le altre questioni devono considerarsi assorbite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento a favore del Comune di Capoterra delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.700,00 (tremilasettecento), di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA