Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15319 del 21/07/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15319 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 21728-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
2015
2094
DES SRL;
–
.Intimato –
avverso la sentenza n. 85/2009 della COMM.TRIB.REG.
di PALERMO, depositata il 19/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Data pubblicazione: 21/07/2015
udienza del
03/06/2015
dal
Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha
chiesto raccoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
raccoglimento del ricorso.
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
21728-10
Svolgimento del processo
L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione,
affidandosi a due mezzi, avverso la sentenza con la quale
Iva — condono ex
art. 9-bis della l
n. 289-02 —
mancato
versamento di
rate successive
alla prima decadenza
la commissione tributaria regionale della Sicilia,
diniego di condono del locale ufficio di Palermo ai sensi
dell’ art. 9-bis della l. n. 289-02, per omessa integrale
esecuzione dei versamenti successivi alla prima rata.
La società contribuente non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I. – La ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 9-bis della 1. n. 289 del 2002 e
vizio di motivazione della sentenza, in quanto la norma,
per il caso di rateizzazione, imporrebbe un onere di
integrale pagamento onde definire la fattispecie
tributaria a mezzo di condono. Sicché il condono non
avrebbe validità nel caso di ritardati od omessi
versamenti delle rate successive alla prima.
– Il ricorso è fondato avendo questa corte
costantemente affermato il principio, cui la commissione
tributaria non si è attenuta nel caso di specie, secondo
cui l’art. 9-bis della 1. n. 289 del 2002 è dedicato alla
definizione dei ritardati od omessi versamenti d’imposta
risultanti dalle dichiarazioni annuali per le quali il
termine di versamento sia scaduto anteriormente al
31.10.2003; esso suppone l’inapplicabilità delle sanzioni
riformando la decisione di primo grado, ha annullato un
,.
I
per il solo caso di integrale e tempestivo pagamento del
dovuto, anche se rateizzato.
La situazione presa in esame dalla norma è quella in
cui il debito tributario risulta già previamente definito
dal titolo, talché nessuna condizione di incertezza sul
quantum debeatur
residua sul punto, salvo il caso
dell’insolvenza del debitore.
Per tale ragione non è estensibile al meccanismo de
quo la disciplina prevista dall’art. 16 della stessa legge
(cui la ricorrente allude), la quale attiene alla
definizione delle liti fiscali pendenti. E la definizione
prevista dall’art. 9-bis si può ritenere perfezionata solo
in caso di integrale pagamento del dovuto entro le
scadenze stabilite dalla legge (v. per tutte Sez. 5^ n.
18353-07; n. 20966-10; n. 19546-11; n. 8112-12. V. pure da
ultimo Sez. 6^-5 n. 17560-14).
III. – L’impugnata sentenza, in quanto dissonante, va
dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, in quanto è pacifico che il
debitore aveva omesso l’integrale pagamento, può la corte
decidere la causa anche nel merito, rigettando
l’originario ricorso avverso il diniego di condono.
Il consolidamento della giurisprudenza nel senso
indicato, in epoca successiva alla sentenza d’appello,
giustifica l’integrale compensazione delle spese
processuali.
p.q.m.
2
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione
avverso il diniego di condono; compensa le spese
dell’intero giudizio.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Il
onsiglierell estensore
i‘kkku..L..A.ro O.U.50-2-3
quinta sezione civile, addì 3 giugno 2015.