Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15319 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.20/06/2017),  n. 15319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 29355/2016

R.G., sollevato dal Tribunale di Mantova con ordinanza del

11/12/2016 nel procedimento vertente tra:

G.E., da una parte, e PREFETTURA U.T.G. DI CREMONA,

dall’altra, ed iscritto al n. 1390/2015 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che, visti gli

artt. 42, 380 ter c.p.c., ha chiesto che la Corte di Cassazione, in

Camera di consiglio, dichiari inammissibile il regolamento di

competenza d’ufficio indicato in premessa.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

– esaminato il ricorso per regolamento necessario di competenza proposto d’ufficio dal Tribunale di Mantova, avverso l’ordinanza in data 18.11.2016 con la quale il Giudice di pace di Mantova, nel giudizio tra G.E. e la Prefettura di Cremona, relativo a preavviso di iscrizione ipotecaria per omesso pagamento di sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale, introdotto dall’opponente con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., dichiarava la propria incompetenza per materia rimettendo la causa al tribunale;

– vista la relazione del Procuratore Generale che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente radicamento della competenza in capo al Tribunale di Mantova, essendo stata la questione sollevata tardivamente;

considerato in fatto che:

– il giudizio dinanzi al Tribunale di Mantova si è articolato in tre udienze, due di trattazione e una di discussione, ove la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini, senza che mai si accennasse alla questione di competenza;

– ritenuto in diritto che:

– il ricorso proposto si appalesa tardivo, secondo quanto osservato dal Procuratore Generale, in quanto, conformemente a principio consolidato di questa Corte, “in materia di regolamento di competenza d’ufficio, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di sollevare il conflitto di competenza (Nella specie, la S.C. ha ritenuto il regolamento inammissibile perchè richiesto dopo l’udienza ex art. 183 c.p.c. – nel testo introdotto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 maggio 2005, n. 80, nella quale era stato disposto un mero rinvio, senza, peraltro, che neppure nell’udienza successiva fosse stato sollevato il conflitto, essendosi il giudice attivato a norma dell’art. 45 c.p.c., solo a scioglimento della riserva assunta dopo la concessione di termini per il deposito di note illustrative, estranee, oltretutto, alla questione di competenza)” (Cass. n. 16143 del 2015, Cass. n. 23106 del 2015);

– esso va pertanto dichiarato inammissibile, e di conseguenza rimane definitivamente radicata la competenza territoriale in capo al Tribunale di Mantova.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Mantova, al quale rimette la causa.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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