Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15319 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. II, 17/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 17/07/2020), n.15319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21337-2019 proposto da:

K.A., rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANBATTISTA

SCORDAMAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 700/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

K.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del medesimo Tribunale di rigetto dell’opposizione avverso il diniego, da parte della Commissione Territoriale di Crotone della protezione internazionale nella forma dello status di rifugiato, e, in subordine della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese per sottrarsi alla persecuzione da parte di un gruppo di terroristi che avevano ucciso il padre perchè si era rifiutato di effettuare lavori di piastrellatura di un immobile per il gruppo dei mujaheddin; agli aveva denunciato i fatti e temere di essere perseguitato in caso di rientro nonchè per la propria incolumità, non essendo lo Stato capace di offrire idonea protezione.

I giudici di merito hanno ritenuto le dichiarazioni del ricorrente intrinsecamente inattendibili ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); non hanno ravvisato nella regione del (OMISSIS) una situazione di conflitto indiscriminato nè i presupposti per la protezione umanitaria.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso K.A. sulla base di cinque motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la Corte d’appello pronunciato sulla richiesta di rimessione in termini per produrre nuovi documenti. Denuncia che, in sede di appello aveva depositato documentazione attestante l’attività lavorativa svolta in Italia e che la corte di merito non avrebbe emesso alcun provvedimento sull’istanza di rimessione in termini.

Il motivo non è fondato.

Il vizio di omessa pronuncia, denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è ravvisabile nell’ipotesi in cui il giudice non abbia deciso in ordine ad una domanda od eccezione formulata dalle parti e non su questioni di carattere processuale (Cassazione civile, sez. II, 22/01/2018, n. 1539; Cass. Civ., sez. TB, del 05/12/2014, n. 25761).

Nel caso di specie, si lamenta l’omessa pronuncia sull’istanza di rimessione in termini per la produzione di nuova documentazione, che, sebbene depositati non sarebbero stati esaminati dal giudice d’appello.

Tali doglianze avrebbero dovute essere denunciate attraverso il vizio di violazione della legge processuale o, nel merito, attraverso il vizio di omessa motivazione, provando che tali documenti erano decisivi per il giudizio.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per apparenza della motivazione, che non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta al fine di fornire riscontro alla versione dei fatti, con particolare riferimento alla denuncia della morte del padre, al certificato di morte, al certificato di nascita ed alla carta di identità, con le foto ritraenti il genitore.

Il motivo è inammissibile.

Il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente è configurabile quando la sentenza è inidonea a raggiungere lo scopo, ovvero di spiegare le ragioni del decidere; la “mancanza della motivazione” agli effetti del requisito della sentenza di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, è integrato, nel caso di specie, in quanto le argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio e con passaggi logici talmente incongrui da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.

Nel caso di specie, invece, la motivazione della sentenza impugnata consente di seguire l’iter logico giuridico della decisione, basato sull’assenza di credibilità del ricorrente, nè il sindacato di legittimità può investire la valutazione delle singole risultanze istruttorie o dei singoli mezzi di prova.

Con il terzo motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si censura la valutazione della corte di merito in ordine alla credibilità del ricorrente, che avrebbe fornito una versione dettagliata della vicenda posta alla base della richiesta di protezione internazionale, corredata da riscontri esterni, e, segnatamente dal certificato di morte del padre e della denuncia presentata alla Polizia di (OMISSIS) relativa all’aggressione dal medesimo subita.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, comma 1, lett. b) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto insussistente i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria nonostante avesse dato prova delle persecuzioni e delle minacce ricevute dal gruppo terroristico facente capo ad R.A. e dell’inerzia dello Stato, che non gli assicurerebbe adeguata protezione.

I motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati;

Uno dei criteri contemplati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per la valutazione della credibilità del ricorrente è costituito dalla coerenza e plausibilità delle dichiarazioni.

Secondo il principio costantemente affermato da questa Corte, in materia di protezione internazionale, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. (Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, n. 21142).

Nell’applicare i summenzionati parametri, la Corte d’appello ha ritenuto incoerente ed inattendibile la ricostruzione sostenuta da parte ricorrente in ragione del carattere generico ed implausibile delle informazioni rese alla Commissione Territoriale in ordine alle minacce subite dal gruppo di R.A., che egli aveva denunciato perchè mandante dell’omicidio del padre, il quale si sarebbe rifiutato di effettuare lavori di pavimentazione della villa per i mujaheddin.

Secondo la corte di merito, il racconto era poco circostanziato, incoerente nella sua sequenza logica e contraddittorio nella sequenza delle dinamiche dei fatti.

Quanto, poi, alla censura concernente l’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria di cui si sarebbe reso responsabile l’organo di merito, in violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’eventuale esito negativo della valutazione di credibilità, coerenza intrinseca e attendibilità della versione resa dal richiedente la protezione internazionale non rende operante l’attivazione del dovere di cooperazione istruttoria facente capo all’organo giudicante (Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, n. 21889; Cassazione civile sez. I, 22/02/2019, n. 5354);

All’assenza di credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente la protezione internazionale consegue l’insussistenza di un danno grave ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto la corte di merito non avrebbe ravvisato la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie nonostante il ricorrente avesse raggiunto uno stabile livello di integrazione nel nostro Paese, attestato dalla documentazione lavorativa prodotta, consistente in un contratto di lavoro a tempo indeterminato e nonostante la grave privazione dei diritti umani nel paese di provenienza.

Il motivo non è fondato.

Il rilascio del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie, nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, – applicabile ratione temporis, in conformità a quanto disposto da Cass., Sez. Un. 29459 del 13/11/2019, essendo stata la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno proposta prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 – rappresenta una misura atipica e residuale, volta a tutelare situazioni che, seppur non integranti i presupposti per il riconoscimento delle forme tipiche di tutela, si caratterizzino ugualmente per la condizione di vulnerabilità in cui versa il richiedente la protezione internazionale.

L’accertamento della summenzionata condizione di vulnerabilità avviene, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/05/2019 n. 13088; Cass. civ., sez. I, n. 4455 23/02/2018, Rv. 647298 – 01), alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel Paese d’origine del richiedente e, dall’altro, del percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel Paese di destinazione.

Le Sezioni Unite hanno consolidato l’indirizzo espresso dalle sezioni semplici, secondo cui occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto nel nostro Paese, isolatamente ed astrattamente considerato (Cassazione civile sez. un., 13/11/2019, n. 29459).

La corte distrettuale, nel rigettare la domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non ha ravvisato la sussistenza, nel paese d’origine di una situazione di emergenza sanitaria o alimentare, nè una grave violazione dei diritti umani fondamentali.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non deve provvedersi sulle spese non avendo il Ministero svolto attività difensiva;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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