Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15319 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 38155/2019 R.G., proposto da:

C.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio

Acronzio, con studio in Teramo, elettivamente domiciliato presso la

Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in

calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo il 20 maggio 2019 n. 444/02/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) dell’11 marzo 2021 dal

Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.L. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo il 20 maggio 2019 n. 444/02/2019, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative all’anno 2011 con riguardo ad associazione sportiva, della quale lo stesso era stato legale rappresentante, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo il 20 febbraio 2018 n. 80/01/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il contribuente avesse continuato ad esercitare di fatto la legale rappresentanza dell’associazione sportiva anche dopo la cessazione dalla carica. L’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza, non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23, 57 e 62, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, dell’art. 38 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver rilevato che l’amministrazione finanziaria aveva ampliato la motivazione dell’avviso di accertamento con la memoria di costituzione nel giudizio di prime cure, deducendo nuove circostanze di fatto in relazione all’inosservanza degli obblighi tributari.

2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver tenuto conto che l’inosservanza degli obblighi tributari risaliva ad un periodo (1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011) in cui il contribuente era cessato dalla carica e non aveva svolto attività negoziale per conto dell’associazione sportiva.

Ritenuto che:

1. Il primo motivo è infondato.

1.1 Posto che la dedotta integrazione ex post dell’avviso di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria nel corso del giudizio di primo grado non risulta essere stata contestata dal contribuente (anche nel giudizio di appello), in ogni caso, si trattava di una mera specificazione (con allegazione documentale) delle condotte riconducibili agli addebiti ascritti al contribuente in qualità di legale rappresentante dell’associazione sportiva.

Difatti, le nuove circostanze erano costituite dalla stipulazione di due contratti di sponsorizzazione nei mesi di settembre e novembre dell’anno 2011, che l’amministrazione finanziaria aveva dedotto – in contrasto alle difese del contribuente in ordine alla cessazione della carica nel mese di gennaio dell’anno 2011 – al solo fine di avvalorare l’esercizio di fatto della rappresentanza legale dell’associazione sportiva nel periodo successivo alla cessazione della carica. Per cui, non si ravvisa alcun ampliamento del thema decidendum in relazione ai fatti contestati con l’avviso di accertamento.

2. Anche il secondo motivo è infondato.

2.1 Secondo questa Corte, in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi: peraltro, l’operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura (tra le altre: Cass., Sez. 5, 15 ottobre 2018, n. 25650; Cass., Sez. 6-5, 24 febbraio 2020, n. 4747).

Aggiungasi che, in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità dell’ente sussiste, ai sensi dell’art. 38 c.c., comma 1, per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto ed anche di fatto e che, spendendo la ragione sociale, determinano con i loro atti ed in concreto l’oggetto sociale, a prescindere dalle possibili indicazioni formali; ne consegue che tale regola, di carattere generale, si applica anche ai debiti tributari (Cass., Sez. 5, 17 giugno 2008, n. 16344; Cass., Sez. 5, 20 giugno 2018, n. 16221).

2.2 Nella specie, è stato accertato che il contribuente aveva continuato ad amministrare ed a rappresentare l’associazione sportiva anche dopo la cessazione dalla carica con decorrenza dal 13 gennaio 2011, avendo stipulato due contratti di sponsorizzazione per conto dell’associazione sportiva nei mesi di settembre e novembre dell’anno 2011 ed avendo sottoscritto il modello “ENC 2012” per la dichiarazione dei redditi dell’associazione sportiva in relazione all’anno 2011.

Per cui, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati, ritenendo la responsabilità del contribuente per le obbligazioni tributarie dell’associazione sportiva per l’anno 2011 in ragione della prosecuzione dell’esercizio di fatto della rappresentanza legale anche dopo la cessazione dalla carica.

3. Stante la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella somma complessiva di Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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