Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15318 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15318 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 21162-2010 proposto da:
NUOVA FALEGNAMERIA SESTESE SNC in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio
dell’avvoqp.to CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e
4
difende -giusta delega in calce;
– ricorrente –

2015
2093

contro
AGENZIA FISCALE DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta

Data pubblicazione: 21/07/2015

e difende;

resistente con atto di costituzione

avverso la sentenza n.

77/2009

della COMM.TRIB.REG.

di MILANO, depositata il 01/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FRANCESCO TERRUSI;
udito per il resistente l’Avvocato URBANI NERI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 03/06/2015 dal Consigliere Dott.

21162-10

Svolgimento del processo
La società ricorre per cassazione, affidandosi a un
unico mezzo, avverso la sentenza con la quale la
commissione

tributaria

regionale

della

Iva – condono ex
ut 9-bis della I.
n. 289-02 ~m
versamento di
rate successive
alla prima decadenza

Lombardia,

confermando la decisione di primo grado, l’ha dichiarata

l’omessa esecuzione nei termini di legge di versamenti
successivi alla prima rata.
L’amministrazione non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I. – La ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 9-bis della 1. n. 289 del 2002,
dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 13 del
d.lgs. n. 471 del 1997, in quanto la norma per prima
invocata, per il caso di rateizzazione, non imporrebbe un
onere di integrale pagamento onde definire la fattispecie
tributaria a mezzo di condono, a parte la prima rata
dovuta. Sicché il condono manterrebbe la sua validità
anche nel caso di ritardati od omessi versamenti delle
rate successive.
– Il ricorso è infondato avendo questa corte
costantemente affermato il principio esattamente opposto,
cui la commissione tributaria si è attenuta nel caso di
specie.
L’art. 9-bis della 1. n. 289 del 2002 è dedicato alla
definizione dei ritardati od omessi versamenti d’imposta
risultanti dalle dichiarazioni annuali per le quali . il

decaduta dal condono ex art. 9-bis della 1. n. 289-02, per

termine di versamento sia scaduto anteriormente al
31.10.2003. Esso suppone l’inapplicabilità delle sanzioni
per il solo caso di integrale e tempestivo pagamento del
dovuto, anche se rateizzato. La situazione presa in esame
dalla norma è quella in cui il debito tributario risulta

condizione di incertezza sul quantum debeatur residua sul
punto, salvo il caso dell’insolvenza del debitore.
Per tale ragione non è estensibile al meccanismo de
quo la disciplina prevista dall’art. 16 della stessa legge
(cui la ricorrente allude), la quale attiene alla
definizione delle liti fiscali pendenti.
E la definizione prevista dall’art. 9-bis si può
ritenere perfezionata solo in caso di integrale pagamento
del dovuto entro le scadenze stabilite dalla legge (v. per
tutte Sez. 5^ n. 18353-07; n. 20966-10; n. 19546-11; n.
8112-12. V. pure da ultimo Sez. 6^-5 n. 17560-14).
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
quinta sezione civile, addì 3 giugno 2015.

P

Il I

nsigliere estensore
ra„usejuLt LUU.A.,J

già previamente definito dal titolo, talché nessuna

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