Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15318 del 20/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.20/06/2017),  n. 15318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14481/2016 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA

251, presso lo studio dell’avvocato MARIA SARACINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI CAPRIOLI;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5,

presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA LEONE, che la

rappresenta e difende unitamente a se medesima;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 298/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

I FATTI Di CAUSA

L’avv. M.G. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, contro la sentenza n. 298 del 23.3.2016, notificata il 4.4.2016, con la quale la Corte d’Appello di Lecce accoglieva l’appello dell’avv. S.M. e, in riforma della sentenza di primo grado, annullava la condanna della S. in proprio al pagamento delle spese del primo grado e condannava l’avv. M. alla restituzione ove percepite.

Resiste l’avv. S. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato.

Il Collegio, all’esito della Camera di consiglio, tenuto anche conto delle argomentazioni contenute nella memoria della parte ricorrente, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

Questa la vicenda: Fernando Buongiorno, assistito dall’avv. S., proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed in favore dell’avv. M.; iscriveva la causa a ruolo con velina, che recava la scritta a margine “vi è mandato sull’originale”.

All’udienza di precisazione delle conclusioni l’avv. M. rilevava, per la prima volta, che mancava il mandato al difensore nel fascicolo dell’attore, e per questo motivo l’opposizione veniva dichiarata inammissibile e l’avv. S. veniva condannata in proprio al pagamento delle spese del giudizio, sull’assunto che mancasse la procura alle liti sull’originale dell’atto di citazione, da depositarsi in cancelleria prima della costituzione in giudizio della parte rappresentata.

L’appello della S., che evocava in giudizio il solo M. e non anche la parte da lei rappresentata in primo grado, veniva accolto, sulla base della produzione dell’originale dell’atto di citazione del primo grado, ove compariva il mandato a margine.

Il ricorrente deduce con il primo motivo la violazione dell’art. 331 c.p.c., non essendosi il giudizio di appello svolto a contraddittorio integro, e non avendo provveduto il giudice d’appello ad integrare il contraddittorio, con conseguente nullità del procedimento e della sentenza che lo conclude. Deduce che la corte d’appello avrebbe dovuto dare atto del passaggio in giudicato della sentenza in relazione alla proposta opposizione a decreto ingiuntivo.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 182 c.p.c., laddove la corte d’appello ha affermato che il tribunale avrebbe dovuto invitare la S. a depositare la procura piuttosto che ritenere inesistente la stessa.

Il primo motivo, relativo alla integrità del litisconsorzio, appare infondato, atteso che l’avo. S. ha impugnato solo l’autonomo capo della condanna alla spese di lite a suo carico ed in favore dell’avv. M., rapporto scindibile rispetto alla opposizione a decreto ingiuntivo e rispetto al quale rimane escluso il suo patrocinato.

Il secondo motivo appare inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che, trattandosi di verificare la violazione di una norma processuale, la corte doveva essere messa in condizioni di verificare gli atti ed in particolare dove e quando in quali atti di causa compariva il mandato e quando gli stessi erano stati depositati, e mezzo di una maggiormente specifica indicazione di essi.

In effetti, il ricorso sembra anche sollecitare un nuovo accertamento in fatto sul fatto centrale, ovvero che la procura non fosse inesistente in quanto presente a margine dell’atto di citazione originale, e quindi anche preesistente rispetto all’atto della iscrizione a ruolo in quanto la sua esistenza era indicata nella velina, e soltanto depositata in un secondo momento atteso che l’iscrizione a ruolo era avvenuta sulla base di velina.

Va comunque ricordato il principio già affermato da questa corte, secondo il quale l’art. 182 c.p.c., comma 1, va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l’omesso deposito della procura speciale alle liti, rilasciata ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest’ultima a produrre l’atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice dell’appello, sicchè solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l’invito sia rimasto infruttuoso (Cass. n. 11359 del 2014).

Va anche detto che il ricorso appare nel suo complesso inammissibile per difetto di interesse, non essendo stata impugnata dal ricorrente la statuizione, contenuta nella sentenza di appello e riguardante appunto i rapporti tra il M. e la S., con la quale si dispone la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti. Tale statuizione è ormai definitiva per difetto di impugnazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto de sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali al 15%.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA