Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15318 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 38127/2019 R.G., proposto da:

la “Despina S.p.A.”, con sede in (OMISSIS), in persona

dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dal

Prof. Avv. Andrea Carinci, con studio in Bologna, elettivamente

domiciliata presso il Dott. Marco Gardin, con studio in Roma, giusta

procura in allegato al ricorso introduttivo del presente

procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

del Lazio il 27 giugno 2019 n. 3929/13/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) dell’11 marzo 2021 dal

Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La “Despina S.p.A.” ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 27 giugno 2019 n. 3929/13/2019, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di parere reso su interpello per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 15 marzo 2017 n. 6751/13/2017, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il parere negativo sull’istanza di disapplicazione della disciplina delle società di comodo non rientrasse nel novero degli autonomamente impugnabili dinanzi al giudice tributario. L’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza, la controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, commi 1 e 4-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che il diniego di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo non fosse autonomamente impugnabile dinanzi alla giurisdizione tributaria.

Ritenuto che:

1. Il motivo è fondato.

1.1 Sulla questione si è recentemente consolidato un orientamento giurisprudenziale (tra le altre: Cass., Sez. 5, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5, 21 gennaio 2020, n. 1230), secondo il quale, in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria, che è stato operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448.

E’ stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l’interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall’ente pubblico) (Cass., Sez. 5″, 5 ottobre 2012, n. 17010). Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l’onere, d’impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento; ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19 (in termini: Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cass., Sez. 5, 5 giugno 2010, n. 14373; Cass., Sez. 5, 7 aprile 2011, n. 8033; Cass., Sez. 5, 18 maggio 2011, n. 10987; Cass., Sez. 5, 22 luglio 2011, n. 16100).

E’ stato anche precisato (Cass., Sez. 6-5, 15 febbraio 2018, n. 3775) che la tassatività dell’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, di talchè quest’ultimo ha la facoltà di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 37-bis, comma 8, in quanto seppur atto non rientrante in quelli indicati dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, è il provvedimento con il quale l’amministrazione finanziaria porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario.

In applicazione di questo principio è stato anche ritenuto (Cass., Sez. 6-5, 19 febbraio 2016 n. 3315) che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d’irregolarità, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis, comma 3 (c.d. avviso bonario).

E’ stato, infine, affermato (Cass., Sez. 5″, 20 dicembre 2018, n. 32962; Cass., Sez. 5, 7 giugno 2019, n. 15457) che le risposte rese dall’amministrazione finanziaria agli atti di interpello di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 11, non sono impugnabili, trattandosi di meri pareri che non incidono direttamente in danno del contribuente, salvo quelli resi a seguito di richiesta di disapplicazione di norme antielusive i quali, anche secondo la disciplina anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, possono essere impugnati in quanto contenenti una compiuta pretesa tributaria.

Peraltro, tale indirizzo è stato recentemente confermato (Cass., Sez. 5, 21 gennaio 2020, n. 1230) proprio in relazione all’autonoma impugnabilità del parere fornito dal Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza del contribuente per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo. Per cui, il collegio ritiene di non doversi discostare dall’orientamento ormai consolidato anche in relazione al caso di specie.

2. Stante la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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