Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15317 del 24/06/2010

Cassazione civile sez. I, 24/06/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 24/06/2010), n.15317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE SASSARI-PORTO TORRES-

ALGHERO in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso l’avvocato MANCA

BITTI DANIELE, rappresentato e difeso dagli avvocati MANAI MARIELLA,

ISETTA FEDERICO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., ASTALDI SPA, B.A., M.O.;

– intimati –

sul ricorso 443 3-2005 proposto da:

ASTALDI SPA in persone del Direttore Generalo pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 35, presso

l’avvocato BIAGETTJ VITTORIO, che lo rappresenta e difende giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE SASSARI-PORTO TORRES-

ALGHERO in persona dei Presidente pro tempero, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso l’avvocato MANCA

BITTI DANIELE, rappresentato e difeso dagli avvocati MANAI MARIELLA,

SETTA FEDERICO giusta procura a margine del controricorso al ricorso

incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

C.A., B.A., M.O.;

– intimati –

sul ricorso 4846-2005 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI

37, presso l’avvocato JEZZI ANTONIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato BERSELLI FILIPPO giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

IMPRESA ASTALDI SPA in persone del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 35, presse

l’avvocato RIAGETTI VITTORIO, che lo rappresenta e difende giusta

procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE SASSARI-RORTO TORRES-

ALGHERO, B.A., M.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 98/2004 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

SASSARI, depositata il 17/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MANCA, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto del ricorso

incidentale;

udito per il controricorrente e ricorrente incidentale ASTALDI,

l’Avvocato BIAGETTI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

incidentale e rigetto del ricorso principale;

udito per il controricorrente e ricorrente incidentale C.,

l’Avvocato BERSELLI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

incidentale e il rigetto del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo

del ricorso principale, assorbiti gli altri ricorsi.

Il Collegio:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che:

con atto notificato al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale Sassari – Porto Torres – Alghero il 29 maggio 2000, C.A., nella qualità di comproprietario di un terreno di ha 6039.83 situato nel Comune di (OMISSIS) ed inserito nel progetto di costruzione delle infrastrutture relative all’agglomerato industriale di (OMISSIS) e dei necessari raccordi con le infrastrutture del territorio, occupato d’urgenza dal convenuto Consorzio, proponeva opposizione alla stima dinanzi alla Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari;

che, all’atto della costituzione in giudizio, il Consorzio, nel chiedere il rigetto dell’impugnativa, chiedeva altresì ed otteneva l’autorizzazione alla chiamata in causa della ASTALDI S.p.A., quale successore dell’Impresa Gruppo Dipenta Costruzioni S.p.A., che, in qualità di Impresa appaltatrice, aveva curato la realizzazione dell’opera per conto del Consorzio;

che l’ASTALDI S.p.A. si costituiva in giudizio rilevando, a sua volta, il proprio difetto di legittimazione passiva e prestando, per il resto, espressa adesione alle difese esposte dal Consorzio;

che, con sentenza n. 98, pubblicata il 17 febbraio 2004, la Corte di Appello, affermata la legittimazione passiva del Consorzio, determinava l’indennità dovuta dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Sassari, Porto Torres e Alghero per l’espropriazione per pubblica utilità dell’area edificabile nonchè l’indennità per l’occupazione temporanea;

che il Consorzio, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi cui resistono con controricorso la Astaldi spa e C.A. i quali a loro volta propongono ricorso incidentale.

Al ricorso incidentale del C. replica con controricorso la Astaldi;

rilevato:

che con il settimo motivo il Consorzio ricorrente lamenta la mancata applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art 16 e la conseguente mancata riduzione dell’indennità entro i limiti dichiarati dal resistente nell’ultima dichiarazione ai fini ICI;

che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 351/00, emessa con riferimento specifico all’ipotesi – identica a quella per cui è attualmente causa – di omessa dichiarazione ICI e, quindi, di evasione totale dell’imposta, nel ritenere la norma dell’art. 16, in esame costituzionalmente legittima ha prospettato l’ipotesi che “la erogazione dell’indennità di espropriazione non possa intervenire, se non dopo la verifica che non superi il tetto massimo ragguagliato al “valore” denunciato per l’ICI, e, quindi, solo dopo la presentazione della denuncia ICI e la conseguente regolarizzazione della posizione tributaria, con concreto avvio del recupero dell’imposta e delle sanzioni” mentre anche ” l’evasore parziale resta soggetto alle stesse conseguenze per il minor valore dichiarato, potendo il comune – ove nei termini e sempre nel presupposto che l’ICI sia dovuta – procedere ad accertamento una volta richiesto dei dati necessari ai fini del calcolo definitivo dell’indennità di esproprio”;

che tutto ciò appare – secondo il giudice delle leggi – componibile in un quadro di necessario e armonico raccordo dei valori costituzionali che rilevano nella fattispecie, in particolare del diritto al serio indennizzo (art. 42 Cost.) e dell’obbligo di concorrere alle spese pubbliche; (art. 53 Cost);

che successivamente, con la sentenza n. 348 del 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della legge del 1992, art. 5 bis, per contrasto con l’art. 117 Cost. con la conseguenza che il criterio di liquidazione da tale articolo previsto non è più applicabile, a meno che il rapporto non sia ormai esaurito in modo definitivo o perchè la controversia sia stata definita con sentenza passata in giudicato, ovvero perchè vi ostino preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità (Cass. 16450/2006; 15200/2005; 22413/2004);

che, non più operando suddetto criterio, al di fuori delle ipotesi dianzi indicate, l’indennità d’espropriazione, sia essa effettiva o virtuale, deve essere determinata sulla base del valore venale del bene, secondo il canone fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, non abrogato dall’art. 58 del T.U. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, dunque ancora vigente, che rappresenta l’unico parametro che l’ordinamento prevede in linea generale in ogni ipotesi o tipo di espropriazione, salvo previsione contraria (Cass. 9321/2008; Cass. 9245/2008; Cass. 8384/2008; Cass. 7258/2008);

che, sulla scorta degli indirizzi interpretativi costituzionalmente orientati enunciati in materia dalla Consulta con la sentenza 351/00 e dovendosi applicare in tema di liquidazione dell’indennità di esproprio i criteri di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 39, a seguito della citata sentenza 358/07 del giudice delle leggi, questa Corte ha ritenuto possibile un’interpretazione del disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, che, salvaguardando il collegamento, in funzione antievasione, tra indennità di esproprio e valore dichiarato ai fini dell’ICI del bene espropriato, consenta di realizzare tale collegamento nel senso che, in caso di espropriazione di area fabbricabile e qualora il valore dichiarato ai fini dell’ICI risulti inferiore all’indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti, l’indennità di espropriazione stessa, in tal modo determinata con provvedimento amministrativo o con pronuncia giurisdizionale in seguito ad opposizione alla stima, non possa essere concretamente erogata se non dopo la regolarizzazione della posizione tributaria dell’espropriato che – attraverso la rettifica del valore indicato nella dichiarazione, a seguito di accertamento del comune o su iniziativa del contribuente, e la liquidazione dell’imposta dovuta, con interessi e relative sanzioni – determini l’avvio del recupero dell’imposta medesima. (Cass 14459/08; Cass 23051/09).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che la soluzione prospettata dalle citate sentenze di questa Corte presenta alcuni aspetti problematici sul raccordo tra la esecuzione del giudicato formatosi a seguito della pronuncia definitiva che liquida l’indennità e i necessari adempimenti fiscali volti ai fini della regolarizzazione della dichiarazione ICI, nonchè tra il giudicato in questione e quelli suscettibili di formarsi a seguito di impugnazione innanzi alle Commissioni tributarie dei provvedimenti dell’autorità finanziaria emanati a seguito della richiesta di regolarizzazione fiscale ai fini lei dell’espropriato;

che tali aspetti problematici riguardano, ad esempio, il fatto che il giudicato formatosi a seguito del giudizio di opposizione alla stima non sarebbe immediatamente suscettibile di esecuzione dovendosi attendere l’attivarsi della parte interessata presso gli uffici finanziari nonchè l’emanazione dei conseguenti provvedimenti da parte di quest’ultimi e l’eventuale esito dei ricorsi innanzi alle Commissioni tributarie nel caso in cui la parte non accetti la determinazione degli uffici finanziari, con possibili rilevanti dilatazioni dei tempi di esecuzione del giudicato con riflessi sui principi del giusto processo; che ulteriori aspetti critici potrebbero verificarsi nel caso in cui il potere di accertamento da parte dell’Ufficio finanziario sia ormai prescritto onde la mancata dichiarazione ICI o la dichiarazione infedele non sarebbe più suscettibile di diverso accertamento e di sanzione ovvero nel caso in cui gli Uffici finanziari o le commissioni tributarie dovessero confermare in relazione alla dichiarazione ICI un minor valore dell’immobile espropriato rispetto a quello accertato nel giudizio di opposizione alla stima con effetto di giudicato, divenendo in tal caso problematico valutare quale somma debba essere corrisposta all’espropriato in sede esecutiva: se, cioè, quella da liquidarsi in base al valore accertato innanzi al giudice ordinario o a quello accertato in sede tributaria; il potrebbe comportare l’instaurarsi di un giudizio in sede esecutiva con ulteriore aggravio dei tempi di decisione oltre che aumento dei giudizi pendenti;

che tali considerazioni inducono a ritenere che, fermo restando che l’indennità di esproprio risulta necessariamente essere quella accertata nell’apposito giudizio in sede ordinaria, una diversa interpretazione potrebbe prospettarsi rispetto all’orientamento giurisprudenziale dianzi evidenziato in base alla quale il giudice del giudizio di espropriazione avrebbe l’obbligo di trasmettere copia della decisione ai competenti uffici giudiziari affinchè procedano ai necessari accertamenti ai fini della esatta determinazione dell’imposta dovuta in relazione all’effettivo valore di mercato del bene, senza che ciò possa però comportare una sospensione nella erogazione della indennità vitabilità, ovvero potrebbe subordinare l’erogazione di quest’ultima alla presentazione da parte dell’espropriato all’entità tenuta al pagamento dell’indennità di esproprio di copia della dichiarazione di correzione della dichiarazione ICI, in senso conforme al valore dell’immobile accertato in causa, inviata all’ufficio tributario del comune; che a quest’ultimo riguardo, occorre rammentare che, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, compendiato nell’indirizzo fissato dalla sentenza S.U. n. 15063/2002, si deve certamente ritenere l’emendabilità e la ritrattabilità di ogni dichiarazione fiscale che risulti, comunque, frutto di un errore del dichiarante nella relativa redazione, sia tale errore testuale o extratestuale, di fatto o di diritto, quando da essa possa derivare l’assoggettamento del dichiarante medesimo ad oneri contributivi diversi, e più gravosi, di quelli che per legge devono restare a suo carico, (cfr Sez. Un. n. 15063/02, 17394/02, Cass. n. 4388/04); che il principio di diritto in parola postula, comunque e indispensabilmente, l’esistenza di un errore in cui incorre il contribuente, errore che per definizione riguarda il momento della dichiarazione e non deve attenere invece ad una resipiscenza, conseguente ad una diversa, successiva, valutazione della convenienza fiscale, essendo l’ipotesi della successiva scelta, dettata dall’opportunità, di per se incompatibile sul piano logico con quella dell’errore. (Cass. 2926/10);

che, per ciò che concerne in particolare la dichiarazione ICI, la facoltà di ritrattare e modificare la dichiarazione può essere esercitata dal contribuente, con effetti diversi, a seconda che la modifica abbia luogo prima della notificazione dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta, ovvero successivamente alla stessa: nel primo caso, infatti, l’Ufficio è tenuto a rispettare le risultanze della correzione, fermo restando l’esercizio dei suoi poteri in ordine ai valori emendati, ma con onere della prova a carico dell’Amministrazione, mentre nella seconda ipotesi, pur non potendo considerarsi precluso l’esercizio della facoltà di correzione, quest’ultima, venendo necessariamente ad operare in sede contenziosa, pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare la correttezza della modifica proposta (Cass. 2926/10; Cass. n. 5361/06);

che gli aspetti problematici citati pongono questioni di rilevante difficoltà e complessità, sui quali il Collegio ritiene sia opportuno che si pronuncino le Sezioni Unite di questa Corte.

PQM

Rimette la causa al Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione affinchè valuti l’opportunità di rimettere alle Sezioni Unite la questione di particolare importanza vertente sui rapporti tra liquidazione dell’indennità di esproprio e soggezione all’ICI. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010

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