Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15317 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15317 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 10846-2010 proposto da:
PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO S. SRL in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DI SAN BASILIO 72, presso lo
studio dell’avvocato DAVID MARIA SANTORO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2015

GIUSEPPE MENEGAZZI giusta delega in calce;
– ricorrente –

2092

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 21/07/2015

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 4;

intimato

di MILANO, depositata il 04/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/06/2015 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 21/2009 della COMM.TRIB.REG.

10896-10

Svolgimento del processo
La società ricorre per cassazione, affidandosi a due
motivi, avverso la sentenza con la quale la commissione

Iva — condono ex
art. 9-bis della I.
n. 289-02 —
mancato
versamento di
rate successive
alla prima decadenza

tributaria regionale della Lombardia, accogliendo
l’appello dell’amministrazione finanziaria, l’ha

289-02, per l’omessa esecuzione nei termini di legge dei
versamenti successivi alla prima rata.
L’amministrazione resiste con controricorso.
Motivi della decisione
I. – La ricorrente, nei due motivi di impugnazione,
deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9-bis
della 1. n. 289 del 2002, in quanto la norma, per il caso
di rateizzazione, non imporrebbe un onere di integrale
pagamento onde definire la fattispecie tributaria a mezzo
di condono, a parte la prima rata dovuta. Sicché il
condono manterrebbe la sua validità anche nel caso di
ritardati od omessi versamenti delle rate successive.
Deduce inoltre il vizio di motivazione della sentenza sul
fatto controverso.
II. – Il ricorso è infondato avendo questa corte
costantemente affermato il principio esattamente opposto,
cui la commissione tributaria si è attenuta nel caso di
specie.
L’art. 9-bis della 1. n. 289 del 2002 è dedicato alla
definizione dei ritardati od omessi versamenti d’imposta
risultanti dalle dichiarazioni annuali per le quali

il

dichiarata decaduta dal condono ex art. 9-bis della 1. n.

4.

termine di versamento sia scaduto anteriormente al
31.10.2003. Esso suppone l’inapplicabilità delle sanzioni
per il solo caso di integrale e tempestivo pagamento del
dovuto, anche se rateizzato. La situazione presa in esame
dalla norma è quella in cui il debito tributario risulta

condizione di incertezza sul quantum debeatur residua sul
punto, salvo il caso dell’insolvenza del debitore.
Per tale ragione non è estensibile al meccanismo de
quo la disciplina prevista dall’art. 16 della stessa legge
(cui la ricorrente allude), la quale attiene alla
definizione delle liti fiscali pendenti.
E la definizione prevista dall’art. 9-bis si può
ritenere perfezionata solo in caso di integrale pagamento
del dovuto entro le scadenze stabilite dalla legge (v. per
tutte Sez. 5^ n. 18353-07; n. 20966-10; n. 19546-11; n.
8112-12. V. pure da ultimo Sez. 6^-5 n. 17560-14).
III. – Il consolidamento della giurisprudenza nel
senso anzidetto posteriormente alla sentenza d’appello
giustifica la compensazione delle spese processuali.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese
processuali.
Deciso in Roma, nella camera di con iglio della
quinta sezione civile, addì 3 giugno 2015.

Il C nsigliere es

unl

già previamente definito dal titolo, talché nessuna

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