Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15317 del 20/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.20/06/2017),  n. 15317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13847/2016 proposto da:

AVIS BUDGET ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO DE NISCO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA

SANSONI;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 4169/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

FATTI di CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Avis Budget Italia s.p.a. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi ed illustrato da memoria, nei confronti del Comune di Firenze e di Equitalia Sud s.p.a., contro la sentenza del Tribunale di Firenze n. 4169/2015, depositata il 26.11.2015.

Resiste il Comune di Firenze con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato.

Il Collegio, all’esito della Camera di consiglio, tenuto anche conto delle argomentazioni contenute nella memoria della parte ricorrente, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

Questa la vicenda: l’Avis Budget Italia s.p.a., società di autonoleggio di vetture senza conducente, faceva opposizione ad una cartella esattoriale, contenente diverse causali e diversi enti creditori, in relazione alle sole ragioni di credito derivanti da violazioni del codice della strada contestatele dal Comune di Firenze, sostenendo la prescrizione del diritto dell’amministrazione e la nullità dell’intimazione per violazione dell’art. 196 C.d.S.. Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, in caso di noleggio senza conducente, tenuto a rispondere in solido con l’autore della violazione non sarebbe il locatore, ma il locatario del veicolo, mentre la società di noleggio avrebbe soltanto l’onere di comunicare al Comune i nominativi dei locatari – noleggiatori, ai quali dovrà essere notificato il verbale per il pagamento.

Il giudice di pace rigettava i primi due motivi, relativi alla prescrizione e alla decadenza dell’amministrazione dal diritto a riscuotere il credito, e rigettava anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva affermando che avrebbe dovuto essere proposta contro i verbali e non poteva essere recuperata nella opposizione a cartella atteso che con essa non si deduceva neppure l’omessa notifica dei verbali. Nel merito, affermava comunque che la giurisprudenza sul tema della responsabilità solidale o meno della società di noleggio è divisa e propendeva per l’affermazione della responsabilità solidale.

La sentenza di appello si pone sulla stessa linea: ribadisce che, non avendo provveduto l’appellante ad impugnare i verbali deducendo la propria carenza di legittimazione passiva, la stessa questione non potesse più essere dedotta.

Passa poi comunque ad esaminare nel merito la questione, ritenendola infondata anche in relazione all’art. 196 C.d.S.. Il tribunale adito afferma che, diversamente dal caso del leasing, dove la responsabilità solidale dell’utilizzatore si sostituisce a quella del locatore, nel noleggio, ovvero nella semplice locazione di automobili, la responsabilità del locatario si aggiunge a quella del locatore e dell’autore della violazione.

Ciò detto, la Avis denuncia con il primo motivo la violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e art. 386 del regolamento del C.d.S. nonchè dell’art. 196 C.d.S..

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e nuovamente la violazione dell’art. 196 C.d.S..

Sostiene quindi che l’impugnazione era consentita e, nel merito, che, anche sulla base delle circolari del Ministero dell’interno, in caso di noleggio risponde non il locatore ma il locatario se il locatore ha comunicato il nominativo di questi, ai fini della notifica del verbale direttamente al locatario. E sostiene di aver provveduto a tale comunicazione, depositando gli elenchi con i nominativi dei clienti, comunicati al Comune.

Il ricorso deve essere rigettato in quanto l’opposizione a cartella, proposta per ragioni che avrebbero dovuto essere dedotte con opposizione a verbale di accertamento di violazione al codice della strada, è inammissibile laddove non si lamenti l’omessa notifica del verbale: v. il principio affermato, tra le tante, da Cass. n. 13872 del 2002, secondo il quale in tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, il verbale di accertamento ritualmente notificato, in mancanza di ricorso al prefetto o di pagamento in misura ridotta, costituisce, ai sensi dell’art. 203 muovo C.d.S., comma 3, titolo esecutivo, nei confronti del quale il rimedio giudiziario esperibile, pur in assenza della previa ordinanza ingiunzione prefettizia (che può, ovviamente, trovare luogo solo in caso di presentazione di ricorso al prefetto) è da individuare, in mancanza di una specifica previsione normativa, nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, che devolve al pretore – secondo la formulazione originaria della disposizione e poi, a seguito della modifica ad essa recata dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 97, comma 1, “al giudice” – la cognizione delle cause di opposizione alla predetta ordinanza ingiunzione, assimilandosi il verbale di accertamento a tale ordinanza, in quanto atto definitorio del procedimento sanzionatorio. Ne consegue che qualora nel termine stabilito dalla legge l’interessato non acceda nè alla tutela amministrativa nè a quella giurisdizionale, tale acquiescenza esplica efficacia equipollente alla mancata impugnazione della valutazione negativa del prefetto, e preclude la deduzione ed il riesame, in sede giurisdizionale, di ogni ragione di doglianza.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali al 15%.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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