Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15317 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. II, 17/07/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 17/07/2020), n.15317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19103-2019 proposto da:

I.F., rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO MUOLLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata

il 29/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – I.F., cittadino (OMISSIS), chiese il riconoscimento della protezione internazionale.

La Commissione territoriale competente rigettò la domanda.

2. – Avverso tale provvedimento il richiedente propose ricorso al Tribunale di Trieste, che confermò il provvedimento della Commissione territoriale.

Sul gravame proposto dal richiedente, la Corte di Appello di Trieste confermò la pronuncia di primo grado.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso I.F. sulla base di un unico motivo.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere il Tribunale negato la protezione sussidiaria, escludendo l’esistenza di una situazione di violenza generalizzata nel paese di origine del richiedente sulla base di report internazionali non aggiornati e per avere altresì negato al richiedente la protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile.

Ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g), per “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” si intende il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.

Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 stabilisce che “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato (interno o internazionale) deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass., Sez. 6 – 1, n. 18306 del 08/07/2019).

Nella specie, la Corte territoriale ha preso in esame aggiornati report internazionali relativi al paese di provenienza del richiedente (Pakistan) e, sulla base degli stessi, ha escluso che nella regione di provenienza del richiedente ((OMISSIS)) vi sia una situazione di violenza generalizzata (v. pp. 5-6 della sentenza impugnata); ha ritenuto pertanto insussistenti i presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento della protezione sussidiaria. La statuizione della Corte di Appello, debitamente e congruamente motivata, è conforme a diritto e la censura in esame si riduce alla sollecitazione di un diverso accertamento del fatto, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

Quanto al diniego della protezione umanitaria, va osservato che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (applicabile ratione temporis – secondo quanto statuito da Cass., Sez. Un. 29459 del 13/11/2019 – per essere stata la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno proposta prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018, che ne ha sostituito il testo), costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso (Cass., Sez. 1, n. 13096 del 15/05/2019; Sez. 6 – 1, n. 23604 del 09/10/2017).

Ha precisato questa Corte che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psico-fisica attuale ed al contesto culturale e sociale di riferimento (Cass., Sez. 1, n. 13088 del 15/05/2019).

Il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non può, pertanto, essere riconosciuto al cittadino straniero considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia oppure il contesto di generale e di non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass., Sez. 6 – 1, n. 17072 del 28/06/2018); essendo invece necessario operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (Cass., Sez. Un., n. 29459 del 13/11/2019; Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018).

Nella specie, non sussiste la dedotta violazione di legge, avendo il giudice territoriale puntualmente valutato la situazione del richiedente ed escluso la condizione di vulnerabilità dello stesso avuto riguardo alla sua situazione personale e a quella del paese di provenienza.

Nè è sufficiente, per ottenere la protezione umanitaria, lo svolgimento di attività lavorativa in Italia (viene dedotto che il richiedente lavorerebbe come cameriere in un ristorante).

Come statuito da questa Suprema Corte, l’integrazione sociale del ricorrente in ragione della buona conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività lavorativa in Italia e l’assenza di condanne penali non rilevano come presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che consegue, al contrario, alla sussistenza di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6) (Cass., Sez. 6 – 1, n. 25075 del 2017, non massimata).

2. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

3. – Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 (duemilacento) per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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