Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15317 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 38120/2019 R.G., proposto da:

la “BUZZI UNICEM S.p.A.”, con sede in (OMISSIS), in persona

dell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv. Massimo Fabio, con studio in Roma, ove elettivamente

domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del

presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Dogane, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

del Piemonte il 13 maggio 2019 n. 619/05/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) dell’11 marzo 2021 dal

Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La “BUZZI UNICEM S.p.A.” ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 13 maggio 2019 n. 619/05/2019, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di diniego di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica nel periodo dall’1 febbraio 2010 al 31 dicembre 2011, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli il 15 luglio 2016 n. 75/03/2016, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il diritto al rimborso spetterebbe al fornitore e non al consumatore di energia elettrica. L’Agenzia delle Dogane si costituisce con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza, la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 14, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che il rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sulla produzione di energia elettrica spetti al fornitore e non al consumatore di energia elettrica.

Ritenuto che:

1. Il motivo è infondato.

1.1 Invero, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. 28 ottobre 1988, n. 511, art. 6, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 27 gennaio 1989, n. 20 (applicabile ratione temporis), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell’energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l’unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest’ultimo l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l’eccessiva onerosità di tale azione, può chiedere direttamente il rimborso all’amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela (tra le altre: Cass., Sez. 5, 24 maggio 2019, n. 14200; Cass., Sez. 5, 24 luglio 2019, n. 20018; Cass., Sez. 5, 23 ottobre 2019, n. 27099; Cass., Sez. 5, 19 novembre 2019, n. 29980).

1.2 La ricorrente introduce l’argomento secondo cui il presupposto normativo che consentirebbe al consumatore di chiedere al fornitore la restituzione di parte del prezzo corrispondente alle accise indebitamente versate è l’applicazione nei rapporti tra privati della Dir. del Consiglio dell’Unione Europea del 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE, quale presupposto per la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionali sulle accise per contrasto con il diritto unionale e per l’emersione dell’indebito oggettivo.

La disapplicazione conseguirebbe alla c.d. efficacia orizzontale tra privati delle direttive dell’Unione Europea; efficacia orizzontale che, tuttavia, viene esclusa dalla giurisprudenza unionale (Corte Giust. U.E., 7 agosto 2018, causa C-122/17, Smith, punti 42-45 e giurisprudenza ivi richiamata, punto 49). Pertanto: a) il consumatore finale non potrebbe invocare nei confronti del fornitore la disapplicazione della norma di diritto interno, posta a fondamento giuridico del diritto alla ripetizione di indebito nei suoi confronti della quota parte di prezzo corrispondente alla rivalsa dell’imposta versata dal fornitore all’Erario; b) la richiesta del consumatore di rimborso nei confronti del fornitore risulterebbe impossibile per ragioni di mero diritto, con conseguente legittimazione straordinaria dell’acquirente dell’energia elettrica all’esercizio dell’azione diretta per il rimborso nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

L’eccezione deve essere disattesa (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 5, 19 novembre 2019, n. 29980).

L’impossibilità o l’eccessiva difficoltà del rimborso, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, non sono di per sè ravvisabili per il fatto che la natura indebita del pagamento dell’imposta discenda dalla contrarietà di una norma nazionale a una direttiva unionale, ma sono correlate alla situazione del soggetto passivo (nel caso in questione, del fornitore) e non già a quella del consumatore.

Esse rilevano, nella giurisprudenza unionale, o con riguardo alle modalità procedurali e ai requisiti previsti dallo Stato membro per la presentazione delle domande di rimborso da parte del suddetto soggetto passivo (si veda: Corte Giust. U.E., 21 marzo 2018, causa C-533/16, Volkswagen AG, relativa a un caso in cui il termine di decadenza previsto per il rimborso era scaduto, sempre per il soggetto passivo, prima della presentazione della relativa domanda); oppure quando l’insolvenza del soggetto passivo renda da parte sua il rimborso impossibile o eccessivamente difficile (si vedano, in particolare: Corte Giust. U.E., 11 aprile 2019, in causa C691/17, PORR èpitèsi Kft., punto 42, nonchè Corte Giust. U.E., 27 aprile 2017, causa C-564/15, cit.).

D’altronde, la stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha promosso la fissazione di termini diversi, là dove ha dichiarato che il principio di effettività è rispettato nel caso di un termine nazionale di prescrizione asseritamente più favorevole all’amministrazione finanziaria rispetto al termine di prescrizione in vigore per i privati, purchè il soggetto passivo possa effettivamente reclamare il rimborso dell’imposta di cui trattasi nei confronti della predetta amministrazione (Corte Giust. U.E., 8 settembre 2011, in cause riunite C-89/10 e C96/10, Q-Beef e Bosschaert, punto 42; Corte Giust. U.E., 15 dicembre 2011, causa C-427/10, cit., punto 26).

In questo contesto, la ricorrente non ha allegato, nè tantomeno provato, che il proprio fornitore, soggetto passivo legittimato a richiedere il rimborso, non abbia avuto la possibilità di chiedere il rimborso e nemmeno che non abbia proposto la relativa domanda e, quindi, non ha provato, come suo onere specifico, i presupposti della propria legittimazione straordinaria (Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass., Sez. 3, 27 giugno 2018, n. 16904).

Ed è appena il caso di rilevare che il consumatore si trova in una posizione di vantaggio, poichè può fruire di un termine di prescrizione ordinario per l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito, più ampio di quello di decadenza assegnato al soggetto passivo per il rimborso.

1.3 Nella specie, dunque, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio enunciato, denegando il diritto al rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica al consumatore di energia elettrica nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

2. Stante l’infondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella misura complessiva di Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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