Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15316 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15316 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
50664′
sul ricorso n. 22060/12 proposto da:
Equitalia Sud S.p.A., in persona del responsabile del
contenzioso

pro tempore

Iannella Giuseppe,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Pasubio n. 2,
presso lo Studio dell’Avv. Marco Merlini, rappresentata
e difesa dall’Avv. Andrea Pisani Massamormile, giusta
delega in calce al ricorso;

– ricorrente contro
Capuano Concetta Immacolata, elettivamente domiciliata
in Roma, Via Vincenzo Picardi n. 4, presso lo Studio
dell’Avv. Corrado Pascasio, rappresentata e difesa
dall’Avv. Antonio De Mari, giusta delega a margine del

Data pubblicazione: 21/07/2015

controricorso;

controricarrente
e

Agenzia delle Entrate;

intimata

Tributaria Regionale della Campania, depositata il 9
febbraio 2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 3 giugno 2015 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Antonio De Mari, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 47/46/12 depositata il 9
febbraio 2012 la Commissione Tributaria Regionale della
Campania, respinti «gli appelli» proposti
dall’Agenzia delle Entrate e da Equitalia Polis S.p.A.,
confermava la decisione n. 361/22/10 della Commissione
Tributaria di Napoli che aveva annullato le
<> n.

2008/0056982

n.

2009/0179708 n. 2009/3179707.
Per quanto rimasto d’interesse deve essere rammentato
che la CTR annullava le dette «intimazioni di

avverso la sentenza n. 47/46/12 della Commissione

~11.11~11~P•

.•

pagamento» ritenendo che fossero nulle le notifiche
delle «prodromiche» cartelle di pagamento eseguite
con il rito degli «assolutamente irreperibili>> ai
sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) d.p.r. 29
settembre 1973, n. 600 e ciò in quanto «attraverso la
produzione in giudizio del certificato di residenza

Pupinia 15 al momento dell’avvenuta notifica>>.
Contro la sentenza della CTR, Equitalia Sud S.p.A.
proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico
motivo.
La contribuente resisteva con controricorso.
L’intimata Agenzia delle Entrate non si costituiva.
Diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso il concessionario
censurava la sentenza denunciando in rubrica
«Violazione o falsa applicazione dell’art. 2700 c.c.,
dell’art. 26 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 e
dell’art. 60, lett. e), d.p.r. 29 settembre 1973, n.
600, in relazione all’art. 140 c.p.c. (art. 360, coma
1, n. 3 c.p.c.)>>, nella sostanza deducendo che le
relate di notifica delle «prodromiche» cartelle di
pagamento erano nel senso della «irreperibilità
assoluta>> della contribuente alla Via Pupinia 15 e
pertanto che la CTR erroneamente in assenza di
proposizione di querela di falso aveva ritenuto provato
il contrario in base al «certificato di residenza
storico>>.

storico, era stata dimostrata la residenza alla Via

Il

motivo

è

inammissibile

per

difetto

di

autosufficienza giacché, in mancanza di trascrizione
delle relate di notifica delle cartelle di pagamento
nel corpo del ricorso, non è permesso a questa Corte di
verificare la corrispondenza del contenuto delle stesse
rispetto a quanto allegato dal concessionario, ciò che

(Cass. sez. VI n. 4220 del 2012; Cass. sez. III n.
12970 del 2011).
2. Le spese seguono la soccombenza nei confronti delle
parti costituite e le stesse sono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna Equitalia Sud
S.p.A. a rimborsare alla contribuente le spese
processuali, liquidate in complessivi C 7.000,00, oltre
a spese forfetarie e accessori.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 3 giugno 2015

impedisce in radice ogni tipo di attività nomofilattica

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