Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15316 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.20/06/2017),  n. 15316

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10056/2016 proposto da:

GIA.FRA.MA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso

lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PAOLO BONOMI;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PIO XI

13, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CROCE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROBERTO TRUSSARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 283/2016 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata

il 27/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

B.G. proponeva opposizione al secondo precetto notificatole da Gia. Fra. Ma s.r.l. sulla base di una sentenza del 2007, deducendo l’esistenza di un credito che intendeva opporre in compensazione, l’illegittimità della rinnovazione dell’atto di precetto per il medesimo titolo esecutivo e la nullità del precetto perchè non recava la data di notifica del titolo esecutivo.

Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 283 del 2016 qui impugnata, accoglieva l’opposizione in relazione a quest’ultimo profilo.

La società Gia. Fra. Ma. S.r.l. propone un unico motivo di ricorso per cassazione, cui resiste la B. con controricorso.

Puntualizza, quanto alla ammissibilità del ricorso, che, in mancanza di qualificazione dell’opposizione da parte del giudice a quo, il motivo della opposizione in relazione al quale la stessa è stata accolta ha natura di opposizione agli atti esecutivi, essendo stata impugnata la regolarità dello svolgimento del procedimento esecutivo.

Deduce la violazione degli artt. 156, 480 e 617 c.p.c., in quanto non si avrebbe nullità assoluta del precetto, non sanabile neppure con la proposizione dell’opposizione, nel caso in cui esso sia in tutto completo ma non rechi una precisa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, qualora la precisa individuazione del titolo, e l’anteriorità della sua notifica rispetto a quella del precetto siano comunque desumibili dal contesto dell’atto. Nel caso di specie la nullità sarebbe sanata dal riferimento, contenuto nel precetto, agli estremi del precedente precetto vanamente notificato alla debitrice unitamente al titolo.

Osserva che, anche dal tenore della opposizione a precetto, si poteva ricavare che l’opponente aveva avuto piena e diretta conoscenza del titolo esecutivo, che le era stato in precedenza notificato.

L’opposizione, conformemente alla proposta del relatore, si appalesa manifestamente fondata.

La mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, di per sè, non produce la nullità del precetto laddove, dal contenuto complessivo di esso, sia consentito identificare senza incertezza il titolo esecutivo e la sua avvenuta notifica, precedente alla notifica del precetto stesso, al fine di consentire al debitore esecutato di poter provvedere spontaneamente al pagamento dell’importo precettato.

Tanto si desume dai seguenti precedenti di legittimità:

L’omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell’art. 480 c.p.c., comma 2, quando l’esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito – insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata – può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore (consistente, nelle specie, nel pronto pagamento dell’importo precettaro), (Cass. n. 25433 del 2014), che si riferisce alla omessa indicazione degli estremi dello stesso titolo esecutivo, e non solo della sua notifica);

Cass. n. 12230 del 2007: Il precetto deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi che permettano l’esatta identificazione del titolo esecutivo, in quanto requisito formale indispensabile perchè il precetto stesso possa raggiungere lo scopo, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l’obbligo risultante dal titolo dispositivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l’esercizio dell’azione esecutiva. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto l’opposizione agli atti esecutivi, perchè non era indicata la data di notificazione del titolo e non era possibile comprendere, a causa dell’inserimento di voci non previste in sentenza, a quale titolo l’intimante avesse fatto riferimento);

Cass. n. 8506 del 1991: Il precetto deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi che permettano l’esatta identificazione del titolo esecutivo, in quanto requisito formale indispensabile perchè il precetto stesso possa raggiungere lo scopo, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l’obbligo risultante dal titolo dispositivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l’esercizio dell’azione esecutiva. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto l’opposizione agli atti esecutivi, perchè non era indicata la data di notificazione del titolo e non era possibile comprendere, a causa dell’inserimento di voci non previste in sentenza, a quale titolo l’intimante avesse fatto riferimento).

Nel caso di specie, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, il precetto impugnato era stato notificato in rinnovazione di un precedente precetto, e conteneva una precisa indicazione degli estremi della sentenza di condanna sulla base della quale sia il primo che il secondo precetto erano stati intimati, con la precisazione che la sentenza era stata notificata insieme al primo precetto: la mancanza di una esplicita indicazione della data di notifica era pertanto supplibile in quanto essa si poteva pianamente evincere dal contesto dell’atto, e da esso si poteva altresì evincere la decorrenza del termine per provvedere allo spontaneo pagamento del debito evitando l’esecuzione.

Il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e l’opposizione agli and esecutivi proposta dalla B. va rigettata, in applicazione della facoltà della Corte di decidere nel merito nel caso in cui, cassata la sentenza impugnata, non siano necessari altri accertamenti in fatto per decidere la causa, ex art. 384 c.p.c., comma 2.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da B.G..

Pone a carico della controricorrente le spese di giudizio sostenute dalla ricorrente e le liquida in complessivi Euro 2.300,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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