Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15316 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. II, 17/07/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 17/07/2020), n.15316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20264-2019 proposto da:

M.I., rappresentato e difeso dall’avvocato TERESA VASSALLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1493/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.I. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Venezia avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuta fuggire dal suo Paese poichè ebbe a far intervenire la Polizia presso alloggio,di sua proprietà, ma locato a soggetti che risultarono detenere armi,sicchè era perseguitato e dai complici delle persone arrestate dalla Polizia ed anche dalla Polizia,che lo riteneva vicino ai terroristi.

Il Tribunale lagunare ha rigettato il ricorso ritenendo non credibile il racconto della richiedente asilo poichè impreciso, inverosimile ed incongruente e nemmeno concorrenti le condizioni, per le quali è possibile riconoscere la protezione umanitaria, per difetto di allegazioni utili al riguardo.

M.I. ha proposto gravame avanti la Corte d’Appello di Venezia che ha rigettato l’impugnazione ritenendo non sussistenti le condizioni per riconoscere e la protezione sussidiaria che quella umanitaria non concorrendone le condizioni di legge.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione mentre il Ministero degli Interni,ritualmente, evocato, è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da M.I. s’appalesa siccome inammissibile.

Difatti il ricorso non appare redatto secondo le indicazioni – a pena di inammissibilità – fissate dall’art. 366 c.p.c., in particolare difettano i requisiti ex n. 3 “esposizione sommaria dei fatti” e n. 4 ossia i “motivi per i quali si chiede la cassazione con indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”.

Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti appare del tutto assente, posto che nel ricorso risulta solamente e direttamente svolta una confusa critica di merito avverso la decisione assunta dalla Corte lagunare.

Nemmeno risultano specificati, con puntuale richiamo alle norme violate od a specifiche omissioni, le ragioni dell’impugnazione per cassazione inquadrate nell’ambito dei vizi tipizzati ex art. 360 c.p.c.

A tali difetti consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso senza statuizione sulle spese in difetto di resistenza dell’Amministrazione.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi de D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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