Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15316 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 37985/2019 R.G., proposto da:

G.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Felicia Nadia

Romano, con studio in Agnone (IS), elettivamente domiciliata presso

l’Avv. Italia Camperchioli, con studio in Roma, giusta procura in

calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

la “RIS. CO – SOCIETA’ RISCOSSIONI COMUNALI S.r.l.”, con sede in

Francavilla al Mare (CH), in persona dell’amministratore unico pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto Amori, con studio

in Pescara, e dall’Avv. Dario Barbetta, con studio in Pescara, ove

è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al

controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara il 30 maggio 2019 n.

519/06/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) dell’11 marzo 2021 dal

Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G.A. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara il 30 maggio 2019 n. 519/06/2019, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2011 con riguardo alla proprietà di un’abitazione, ha accolto l’appello proposto dalla “RIS.CO – SOCIETA’ RISCOSSIONI COMUNALI S.r.l.” nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara il 4 novembre 2017 n. 660/03/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto dell’insussistenza dei requisiti dell'”abitazione principale” ai fini del riconoscimento della riduzione dell’ICI. La “RIS.CO SOCIETA’ RISCOSSIONI COMUNALI S.r.l.” si costituisce con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, dell’art. 143 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè “omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver erroneamente ritenuto che la riduzione dell’ICI per l’abitazione principale” non spettasse alla contribuente, nonostante la residenza anagrafica, in difetto del requisito della dimora abituale del nucleo familiare.

Ritenuto che:

1. Il motivo è infondato.

1.1 Secondo questa Corte, in tema di ICI ed IMU, ai fini dell’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, quale modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 173, lett. b, per l’abitazione principale per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica – è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le altre: Cass., sez. 6-5, 19 febbraio 2020, n. 4166; Cass., Sez. 6-5, 9 ottobre 2020, n. 21873).

1.2 Nè è pertinente il richiamo della contribuente alla circolare emanata dal Ministero delle Finanze il 18 maggio 2012 n. 3/F, secondo cui ” Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poichè in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”, riferendosi all’interpretazione del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di IMU (in vigore dall’anno 2012), che non viene in alcuna considerazione nella fattispecie in decisione.

1.3 Nel caso in esame, è stato accertato che soltanto la ricorrente ha la propria residenza anagrafica nel Comune di Francavilla al Mare (IS), mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, ha residenza anagrafica e dimora abituale nel Comune di Agnone (IS). Per cui, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio enunciato, escludendo il riconoscimento della riduzione dell’ICI per l’abitazione principale in difetto della dimora abituale del nucleo familiare presso l’immobile ove la contribuente aveva fissato la residenza anagrafica.

2. Valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella somma complessiva di Euro 510,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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