Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15315 del 25/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 25/07/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 25/07/2016), n.15315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23661-2010 proposto da:

G. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del

Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BRITANNIA 36, presso lo studio

dell’avvocato GAETANO TREZZA, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE VALLESI giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI

e LUIGI CALIULO giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA MARCHE S.P.A. AGENTE RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA ASCOLI

PICENO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 103/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/05/2010, R.G. N. 880/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO per delega verbale ANTONINO SGROI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

seguito di opposizione della società G. s.r.l. all’iscrizione a ruolo disposta dall’Inps ed alla conseguente emissione di cartella esattoriale per il pagamento della somma di Euro 206.308.910 a titolo di “contributi aziende”, il giudice del lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno accolse parzialmente la domanda dichiarando dovuta la minor somma di Euro 77.551,60 per contributi, oltre somme aggiuntive.

A seguito di impugnazione principale della società ed incidentale dell’Inps, la Corte d’appello dì Ancona, con sentenza del 26.2 – 20.5.2010, ha rigettato l’appello principale della società ed ha parzialmente accolto quello incidentale dell’istituto previdenziale, dichiarando che la pretesa contributiva dell’ente decorreva dall’1/7/1995, con conseguente condanna della società G. s.r.l, al pagamento delle relative differenze, e che le inadempienze di cui ai punti 2, 3 e 4 costituivano evasione contributiva, per cui la predetta società era tenuta a pagare le somme aggiuntive e la sanzione “una tantum” previste dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, lett. a) e b).

Per quel che qui interessa la Corte di merito ha escluso che la società G. s.r.l potesse continuare a beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali, in quanto la decisione CEE C (95) 648 dell’1.3.1995 ed il D.M. 22 giugno 1995 nulla prevedevano relativamente ai territori c.d. minori ed alla provincia di Ascoli Piceno atteso che i benefici, le esenzioni e le agevolazioni inerenti agli oneri contributivi e fiscali, già concessi alle imprese operanti in tali zone, non erano più in vigore, essendo decorso il termine finale del 31 dicembre 1990 fissato con il D.L. 11 luglio 1988, n. 258, art. 2, comma 3, attuativo della decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988, convertito con modificazioni nella L. 5 agosto 1988, n. 337. La stessa Corte ha poi ritenuto che non si versava in ipotesi di mera omissione contributiva, bensì in quella di evasione contributiva, posto che il mancato pagamento dei contributi era derivato da condotte di intenzionale occultamento degli importi sui quali calcolare i contributi dovuti e da indebita applicazione di benefici contributivi non spettanti.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società G. s.r.l in liquidazione con due motivi.

Resiste con controricorso l’INPS. Rimane solo intimata la società Equitalia Marche s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 1, del D.L. n. 299 del 1994, art. 18 (conv. nella L. 19 luglio 1994, n. 451), della decisione CEE 95/455 dell’1/3/1995, della L. n. 724 del 1994, art. 45 e del D.M. 22 giugno 1995, n. 1022800.

Sostiene la ricorrente che il termine finale del 31 dicembre 1990 fissato con il D.L. 11 luglio 1988, n. 258, art. 2, comma 3, attuativo della decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988, convertito con modificazioni nella L. 5 agosto 1988, n. 337 richiamato dalla Corte territoriale nella motivazione di rigetto dell’appello, concerneva la concessione degli sgravi degli oneri sociali a favore delle aziende operanti nella provincia di Ascoli Piceno, mentre la materia di cui ci si occupa riguarda l’assunzione di oneri sociali a carico del bilancio statale, vale a dire la cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali, con la conseguenza che quest’ultima continuava ad operare anche oltre la pretesa data finale del 31.12.1990 prevista per la suddetta provincia in tema di sgravi fiscali. Invero, continua la ricorrente, con riguardo al comprensorio di bonifica del fiume Tronto, al cui interno è pacificamente ubicato lo stabilimento della G. s.r.l., così come per gli altri territori c.d. minori destinatari della normativa in favore del Mezzogiorno a partire dal D.P.R. n. 218 del 1978, nulla dispone il D.M. 22 giugno 1995. Quindi tali territori minori, compresa l’area di bonifica del fiume (OMISSIS), hanno continuato, secondo il presente assunto difensivo, a beneficiare, contrariamente a quanto ritenuto dall’Inps, della fiscalizzazione da ultimo disposta senza termine finale dalla L. n. 451 del 1994 che, nella parte relativa alla fiscalizzazione dei predetti territori minori, non è stata interessata dall’opera di delegificazione attuatasi col D.I. 22 giugno 1995. Quest’ultimo decreto non regolamentava l’intera materia già disciplinata dalla legge anteriore e costituiva, pur sempre, una regolamentazione esecutiva di rango secondario che giammai poteva porsi in contrasto con norme primarie, per cui se determinava la lesione di diritti soggettivi doveva essere disapplicato. In ogni caso la decorrenza degli effetti di tale decreto non poteva essere fatta coincidere, come ritenuto nella sentenza impugnata, con la data dell’1/7/1995, posto che lo stesso decreto era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale solo il 2.11.1995.

Il motivo è infondato.

Invero, come questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 14904 del 21.6.2010), la L. 23 dicembre 1994, n. 724 (recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica) all’art. 45 sulla fiscalizzazione degli oneri sociali ha previsto che con D.M. Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e tenendo conto degli indirizzi dell’Unione europea, si provvede alla determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità degli interventi in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali regolati, da ultimo, dalle disposizioni di cui al D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451. In attuazione di tale normativa è intervenuto il D.I. (D.M. 22 giugno 1995), autorizzato dalla L. n. 724 del 1994, art. 45 a regolamentare la disciplina della fiscalizzazione degli oneri sociali: il quale va, quindi, interpretato tenendo conto della decisione della Commissione della Comunità europea, citata nelle premesse del decreto stesso, che stabiliva il differenziale compatibile di fiscalizzazione degli oneri sociali delle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo rispetto alle regioni del Centro – Nord, sicchè deve ritenersi escluso – in mancanza di un’espressa previsione – il beneficio per i cd. territori minori non ricadenti nell’ambito delle regioni per i quali i benefici sono stati, con limiti e condizioni, ancora ammessi. Si ha pertanto che ai cd. territori minori, tra i quali il complesso dei comuni del comprensorio bonifica del fiume (OMISSIS), non si applica, successivamente al D.M. 22 giugno 1995, la fiscalizzazione degli oneri sociali con l’aliquota fissata per il Sud (quale trattamento di agevolazione contributiva rispetto all’aliquota fissata per il Centro Nord).

La necessità di una previsione espressa del beneficio contributivo, che nella specie manca nel citato D.M. 22 giugno 1995, deriva dal carattere derogatorio ed eccezionale dello stesso. In tal senso Cass., sez. lav., 14 agosto 2004, n. 15916, ha affermato che il D.L. 11 luglio 1988, n. 258, art. 2, comma 3, convertito, con modif. nella L. 5 agosto 1988, n. 337, in attuazione della decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 – che aveva rilevato che per talune delle province italiane, tra cui quella di Ascoli Piceno, nelle quali erano previsti gli sgravi degli oneri sociali nella misura indicata dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. n. 218 del 1978, non erano più sussistenti le condizioni per l’applicazione di detti benefici -, ha fissato la data finale del 31 dicembre 1990 per la spettanza degli sgravi di cui si tratta. Pertanto, per dette province il diritto ai benefici in questione non può in alcun modo essere affermato per il periodo successivo al dicembre 1990. (Cfr. anche Cass. sez. lav., 9 luglio 2004, n. 12787, secondo cui il D.L. 11 luglio 1988, n. 258, art. 2, comma 3, convertito, con modificazioni, con L. 5 agosto 1988, n. 337, ha ristretto territorialmente i benefici previsti dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, artt. 59, 63, 69, 70, 101, 102 e 105, escludendo definitivamente, dopo il 31 dicembre 1990, in particolare la provincia di Ascoli Piceno).

Quindi, può ribadirsi che in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, a seguito della decisione della Commissione CEE 88/318 del 2 marzo 1988 – che ha provveduto alla riduzione degli esoneri contributivi individuando una netta distinzione tra le regioni del Sud e del Centro – Nord, con esclusione dei cosiddetti territori minori – il legislatore italiano, con la L. n. 724 del 1994, art. 45 e con il successivo D.M. 22 giugno 1995, ha provveduto alla rideterminazione dei punti percentuali degli esoneri contributivi con riferimento alle sole regioni del Sud, senza fare alcuna menzione dei cosiddetti territori minori, che devono, pertanto, ritenersi esclusi dai benefici in esame.

Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore del citato decreto, deve ritenersi che con riferimento ai c.d. territori minori (tra i quali, nella specie, il complesso dei comuni del comprensorio di bonifica del fiume (OMISSIS)) non si applica la fiscalizzazione degli oneri sociali con l’aliquota prevista per il Sud, quale trattamento di agevolazione contributiva rispetto a quella fissata per il Centro – Nord.” Quanto alla questione della decorrenza della pretesa di recupero contributivo dell’Inps, che la Corte d’appello ha ritenuto di individuare nella data dell’1/7/1995, successiva al D.M. 22 giugno 1995, la stessa è infondata.

Invero, la ricorrente pone l’accento sulla pubblicazione del predetto decreto sulla G.U. n. 256 del 2 novembre 1995, per dedurne che solo da allora l’Inps avrebbe potuto pretendere il pagamento delle somme.

Tuttavia, questa Corte ha già avuto modo in passato di chiarire (Cass. Sez. Lav. n. 1204 del 19/2/1990) che “la norma dell’art. 10 preleggi, comma 1, secondo cui le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia diversamente disposto – non si applica ai decreti ministeriali (nella specie, decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 21 febbraio 1981, pubblicato sulla G.U. N. 237 del 27 novembre 1981, di approvazione di un regolamento dell’e.N.P.a.M.) che recepiscono (senza, peraltro, trasformarli in regolamenti governativi) Atti emanati da autorità non statali in forza di un potere normativo attribuito da leggi speciali (art. 3, comma secondo, delle preleggi), essendo tali decreti emanati nell’esercizio di un semplice controllo, con la conseguenza che i medesimi, anche se debbono essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, non sono assoggettati ad alcun periodo di “vacatio legis” e sono quindi immediatamente applicabili per il carattere di esecutorietà proprio degli Atti amministrativi.

2. Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 48 del 1988, art. 4 e della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, in quanto si contesta la decisione della Corte di merito nella parte in cui si è ritenuto che nella fattispecie fosse ravvisabile un’ipotesi di evasione contributiva, quando, invece, nella stessa contestazione mossa dall’Inps era stato addebitato il fatto che la società non si era attenuta, nel conguaglio della fiscalizzazione degli oneri sociali, a quanto previsto dal D.M. 22 giugno 1995. Da ciò la ricorrente fa conseguire che non vi era stato alcun occultamento di poste atto a far ipotizzare la contestata evasione, essendosi trattato semplicemente di un’operazione di conguaglio contabile non ritenuta legittima dall’ente creditore.

Il motivo è infondato.

Invero, la Corte d’appello ha posto bene in evidenza che non si versava in ipotesi di semplice inadempimento e di mera omissione contributiva, in quanto il mancato pagamento dei contributi era dipeso da condotte di intenzionale occultamento degli importi su cui calcolare i contributi dovuti e da indebita applicazione dei benefici contributivi non spettanti. Tale motivazione non merita, pertanto, la censura mossa col presente motivo, in quanto l’intenzionale occultamento degli importi necessari per il calcolo dei contributi e l’indebita applicazione di benefici contributivi non spettanti, così come accertato in punto di fatto dai giudici d’appello, non può ritenersi equiparabile, come tenta invano di sostenere la ricorrente, ad un’errata operazione di conguaglio contabile, essendo evidente che le suddette condotte, presuntivamente dirette alla realizzazione del fine di non versare i contributi, erano senz’altro idonee a fuorviare i poteri di controllo dell’ente previdenziale, per cui sarebbe spettato alla parte inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate in favore dell’Inps come da dispositivo.

Non va, invece, adottata alcuna statuizione in ordine alle spese nei confronti della società Equitalia Marche s.p.a. che è rimasta solo intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 5100,00, di cui Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti di Equitalia Marche s.p.a.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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