Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15315 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. II, 17/07/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 17/07/2020), n.15315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20234/2019 proposto da:

I.Z., rappresentato e difeso dall’avvocato FELICE PATRUNO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto n. cron. 7855/2019 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.Z. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Ancona avverso il provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità della sua istanza di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Ancona a sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29.

Il ricorrente prospettava d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese per l’esigenza di provvedere ai bisogni economici della sua famiglia e per sfuggire ai creditori per debiti contratti anche per esigenze sanitarie dei suoi famigliari. All’esito del procedimento il Collegio marchigiano ha dichiarato inammissibile la domanda,confermando omologo provvedimento della Commissione, osservando come l’opponente aveva reiterato sostanzialmente i fatti già posti alla base di precedente omologo procedimento di protezione internazionale concluso con il rigetto della sua domanda da parte della Corte d’Appello di Ancona, oramai statuizione in giudicato.

I.Z. ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. L’Amministrazione degli Interni ritualmente evocata s’è costituita a contraddire con controricorso.

E’ intervenuto il P.G. chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da I.Z. s’appalesa siccome inammissibile.

Con il primo mezzo d’impugnazione sviluppato, il ricorrente deduce violazione della norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in quanto il Tribunale ebbe a ritenere che nella zona del Pakistan, in cui il richiedente asilo viveva, non era in atto una situazione socio-politica connotata da violenza diffusa.

Con la seconda ragione di doglianza lo Z. deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 e art. 19, ed D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, poichè il Collegio marchigiano non ebbe a valutare la sua istanza di protezione umanitaria secondo i criteri dettati dalle norme indicate siccome violate.

Con la terza doglianza il ricorrente denunzia vizio di assenza ovvero apparente motivazione con relazione alla sua istanza di riconoscimento della protezione umanitaria, posto che il Tribunale non ebbe ad esporre valida motivazione con relazione a tutti gli elementi fattuali attinenti e rilevanti in relazione alla protezione invocata.

Le tre censure possono essere trattate unitariamente stante il comune profilo di inammissibile che le attingono.

Difatti il Tribunale marchigiano ha sottolineato come il richiedente asilo abbia reiterato domanda di protezione internazionale ed umanitaria dopo che una sua prima istanza di omologo contenuto era stata respinta, con sentenza in giudicato emessa dalla Corte d’Appello di Ancona,tanto che la Commissione territoriale aveva fatto applicazione della norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 29.

A ciò consegue che era onere del ricorrente addurre specifici elementi nuovi rispetto a quelli già sottoposti con la precedente domanda rigettata ed al riguardo, specificatamente, il Collegio marchigiano ha evidenziato come non fossero stati addotti in causa elementi nuovi e come i certificati di morte prodotti non consentissero di superare la preclusione.

Questa argomentazione che regge tutta la motivazione illustrata dal Tribunale, sia in ordine alla protezione sussidiaria che quella umanitaria, non risulta minimamente attinta dalle censure svolte,le quali invece genericamente attingono o le valutazione elaborate dal Tribunale ovvero deducono vizio di omessa od apparente motivazione inesistente, posto che, come detto il Collegio anconetano, ha apprezzato la questione sotto il profilo D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 29. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione degli Interni, tassate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione costituita le spese di lite di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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