Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15315 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 37771/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimata –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Puglia – Sezione Staccata di Lecce il 6 maggio 2019 n.

1405/22/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) dell’11 marzo 2021 dal

Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione Staccata di Lecce il 6 maggio 2019 n. 1405/22/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all’anno 2006 (con i relativi accessori), ha accolto l’appello proposto in via principale da C.P. nei suoi confronti e rigettato l’appello proposto in via incidentale dalla medesima nei confronti di C.P. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce il 23 aprile 2013 n. 177/02/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che il contraddittorio preventivo con la contribuente fosse necessario per la validità del successivo avviso di accertamento. C.P. è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza, non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto la necessità del contraddittorio preventivo con la contribuente in procedimento di accertamento operato sulla base di studi di settore.

Ritenuto che:

1. Il motivo è fondato.

1.1 E’ pacifico che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini dell’IRPEG e dell’IRAP, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini c.d. “a tavolino”(tra le altre: Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2015, n. 24823; Cass., Sez. 6-5, 11 maggio 2018, n. 11560; Cass., Sez. 6-5, 5 novembre 2020, n. 24793).

1.2 Parimenti, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell’ambito delle indagini c.d. “a tavolino”, il contraddittorio endoprocedimentale, ove l’accertamento attenga a tributi “armonizzati” (come, per l’appunto, l’I.V.A.): la violazione di tale obbligo comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (tra le altre: Cass., Sez. 6-5, 27 luglio 2018, n. 20036; Cass., Sez. 6-5, 29 ottobre 2018, n. 27420).

In relazione a quest’ultimo aspetto, peraltro, la contribuente non ha dedotto l’impedimento all’allegazione di circostanze idonee a determinare, in mancanza di tale irregolarità, un diverso esito del procedimento.

1.3 Con specifico riguardo, poi, agli accertamenti standardizzati mediante parametri e studi di settore, questa Corte ha precisato, inoltre, che “non è applicabile il termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, essendo già prevista, a pena di nullità, una fase necessaria di contraddittorio procedimentale, che garantisce pienamente la partecipazione e l’interlocuzione del contribuente prima dell’emissione dell’avviso” (Cass., Sez. 5, 4 aprile 2014, n. 7960; Cass., Sez. 5, 26 marzo 2015, n. 6054; Cass., Sez. 5, 17 aprile 2019, n. 10711; Cass., Sez. 5, 3 febbraio 2021, n. 2415).

In particolare, si è rilevato che il termine stabilito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve necessariamente intercorrere (salvo l’esistenza di situazioni di particolare urgenza) tra il rilascio al contribuente del verbale di chiusura delle operazioni ivi previste, cioè accessi, ispezioni o verifiche eseguite nei locali destinati all’esercizio dell’attività, e l’emanazione del relativo avviso di accertamento; mentre la fattispecie dell’accertamento standardizzato mediante l’applicazione di studi di settore prevede la fase – necessaria a pena di nullità dell’accertamento (Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26635) – del contraddittorio procedimentale, alla quale il contribuente deve obbligatoriamente essere invitato a partecipare e della quale l’amministrazione finanziaria deve dar conto – salvo che il contribuente non abbia aderito all’invito nella motivazione dell’atto impositivo, con la conseguenza che nella seconda ipotesi, nella quale è ricompreso l’accertamento fiscale di cui è causa, è già disciplinata in modo tale da garantire pienamente la partecipazione e l’interlocuzione del contribuente nella fase anteriore all’emissione dell’accertamento (Cass., Sez. 5, 4 aprile 2014, n. 7960; Cass., Sez. 5, 3 febbraio 2021, n. 2415).

2. Pertanto, stante la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione Staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia Sezione Staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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