Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15314 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15314 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 11011/10 proposto da:
Agenzia

delle

rappresentante

Entrate,
pro tempore,

in persona del

legale

elettivamente domiciliato

in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;

– ricorrente contro
Gamba Daniela, Gamba Carlo e Di Rauso Stella, quali
eredi di Gamba Enrico, elettivamente domiciliati in
Roma, Via delle Quattro Fontane n. 15, presso lo Studio
dell’Avv. Giuseppe Tinelli che, con l’Avv. Maurizio De
Lorenzi, lo rappresenta e difende, giusta procura a

Data pubblicazione: 21/07/2015

margine del ricorso;

controricarrenti

avverso la sentenza n. 166/39/09 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio sez. staccata di Latina,
depositata il 2 marzo 2009;

udienza del 3 giugno 2015 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Alessia Urbani Neri, per la
ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 166/39/09 depositata il 2
marzo 2009 la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio sez. staccata di Latina, respinto l’appello
dell’Ufficio, confermava la decisione n. 59/03/06 della
Commissione Tributaria Provinciale della medesima città
di Latina che aveva accolto il ricorso proposto da
Gamba Enrico avverso la cartella esattoriale n.
097200502026857 con cui l’Agenzia delle Entrate aveva
chiesto il pagamento dell’imposta di registro in
relazione alla vendita di un terreno in Formia (LT)
fatta in vita dalla madre Forcina Amelia con rogito in
data 18 settembre 1991.

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

La CTR rigettava dapprima l’eccezione sollevata
dall’Ufficio, secondo cui il ricorso del contribuente
avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché
la cartella non sarebbe stata impugnata per vizi
propri, osservando in contrario che il riferimento alla
sentenza in giudicato n. 492/02/97 contenuto

conferente>> perché la detta sentenza «riguardava il
valore del terreno ai fini INVIM>> con la conseguente
<>; nel
merito, la CTR stabiliva che nulla fosse dovuto dal
contribuente nella qualità di erede della madre
venditrice e questo perché la ridetta sentenza n.
492/02/97 riguardava solo <>, tanto che <>.
Contro la sentenza della CTR, l’Ufficio proponeva
ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Gamba Daniela, Gamba Carlo e Di Rauso Stella, tutti
nella qualità di eredi di Gamba Enrico,

resistevano

preliminarmente

eccependo

con

controricorso,

l’inammissibilità del ricorso ex adverso.
Diritto

1. Come anticipato in narrativa i contribuenti
eccepivano l’inammissibilità dell’avversario ricorso
per cassazione, ritenendo che l’Ufficio non avesse
impugnato la sentenza della CTR nella assorbente parte
in cui l’opposta cartella era stata annullata perché

nell’impugnata cartella doveva ritenersi <>.
L’eccezione è infondata.
In effetti, come si è avuto cura di trascrivere nella
narrativa del presente, la CTR non ha dichiarato la

esatto richiamo al <>. E, bensì, la CTR ha rigettato
l’eccezione sollevata dall’Ufficio di inammissibilità
del ricorso proposto dal de

cuius

Gamba Enrico

ritenendo che costituisse impugnazione per vizio
proprio la dedotta erroneità del «presupposto
legittimante l’iscrizione a ruolo>> indicato nella
cartella. Ed invero in nessun luogo dell’impugnata
sentenza la CTR ha, dal rilievo dell’erronea
indicazione del <>, fatto discendere una pronuncia di nullità
della cartella. Per cui, semmai, i contribuenti
avrebbero dovuto proporre ricorso incidentale
condizionato denunciando violazione dell’ art.

112

c.p.c. per omessa pronuncia in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 4, c.p.c. E per di più, sotto il profilo
dell’autosufficienza, avendo altresì cura di consentire
alla Corte di verificare sia che tra i motivi del
ricorso proposto davanti alla CTP fosse stato anche
quello della nullità della cartella per causa l’errata
indicazione del «presupposto legittimante l’iscrizione
a ruolo>> e sia che tale eccezione fosse stata

nullità della cartella perché questa non conteneva un

Rs\.

«specificatamente» riproposta davanti alla CTR
secondo quanto previsto dall’art. 56 d.p.r. 31 dicembre
1992, n. 546 (Cass. sez. III n. 6568 del 2013; Cass.
sez. Il n. 5153 del 2012).
2. Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio censurava
la sentenza denunciando in rubrica <>,
nella sostanza lamentando che la CTR avesse ritenuto
<>, mentre secondo
l’Ufficio la CTR «avrebbe invece dovuto spiegare

l’iter logico attraverso il quale era giunta a ritenere
che la prima sentenza resa inter partes,

sentenza della

CTP n. 492/02/97 passata in giudicato, avesse
riguardato l’accertamento di valore ai soli fini
INVIM>>. La sintesi del fatto controverso e decisivo
era la seguente: <> e quindi perché non era,
<>. Secondo la
CTR, difatti, il giudizio terminato con la sentenza n.
492/02/97 non aveva avuto ad oggetto un avviso di
accertamento del valore del terreno ai fini
dell’imposta di registro e bensì aveva avuto ad oggetto
un avviso di accertamento del valore del terreno ai
fini INVIM. E, a riguardo, l’Ufficio ha ritenuto di
censurare la sentenza della CTR ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c. E, cioè, perché la CTR non
avrebbe spiegato il <> che il giudicato non
statuiva con riferimento all’imposta di registro e
bensì solo con riferimento all’INVIM. Sennonché la
mancanza di trascrizione della motivazione della
sentenza n. 492/02/07 non permette a questa Corte la

E’ utile precisare che, come è stato ricordato in

2

preliminare verifica del contenuto della stessa e, in
particolare, se la statuizione corrisponde a quanto
asserito dall’Ufficio. Trattasi invero di un difetto di
autosufficienza che non permette alla Corte alcun
esercizio nomofiIattico, perché il fatto indicato
dall’Agenzia non è riscontrabile e quindi non

del 2008; Cass. sez. 111 n. 7610 del 2006).
3. Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio
denunciava in rubrica «Nullità della sentenza per
violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione
all’art. 360 n. 4 c.p.c.>>. A riguardo l’Ufficio
deduceva che la CTR, laddove aveva affermato che
«mentre per quanto riguarda l’imposta di registro,
dovuta dalla parte acquirente, nulla era dovuto essendo
stato ritenuto congruo il valore in secondo grado e
tale sentenza è passata in giudicato>>, aveva operato
un’indebita «estensione alla controparte, erede della
venditrice del fondo in tassazione, del favorevole
giudicato ottenuto dai coobbligati acquirenti all’esito
di un diverso giudizio proposto avverso l’accertamento
di valore>>. Secondo l’Ufficio, difatti, il
contribuente «non aveva riproposto (né peraltro aveva
mai proposto nel giudizio di primo grado) alcuna
eccezione avente ad oggetto l’opposizione

ex art. 1306

c.c. del giudicato ottenuto dai coobbligati>>. Un più
favorevole giudicato che, continuava l’Ufficio, la CTR
in mancanza di apposite domanda e allegazione aveva
anche attinto da «scienza propria in patente

accertabile la sua decisività (Cass. sez. Il n. 8401

violazione

dell’art.

115

c.p.c.».

Il

quesito

sottoposto era il seguente: <

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