Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15314 del 20/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.20/06/2017),  n. 15314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7323-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FABIO

FRANCESCO FRANCO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CS APPALTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 44, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMILIANO MARSILI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PIETRO MARSILI;

– controricorrente –

contro

COMUNE SANTA MARIA LA FOSSA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 18759/2015 del TRIBUNALE di RONL’, depositata

il 22/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, contro la sentenza n. 18759 del 22.9.2015 con la quale il Tribunale di Roma ha accolto l’appello del debitore esecutato C.S.Appalti s.r.l. accogliendone l’opposizione all’esecuzione ed annullando la cartella esattoriale ed il sollecito di pagamento impugnati, condannando Equitalia, in solido con l’ente impositore, al pagamento delle spese di primo grado e di appello.

Resiste C.S. APPALTI S.R.L. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono relativi alla questione se, in un giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi che veda soccombente l’Ente impositore, sia legittima o meno la condanna in solido dell’Agente per la riscossione, in applicazione del principio di causalità, o se essa determini, come sostiene la ricorrente, una violazione del principio della soccombenza, allorchè la opposizione sia originata da mancanze che in nessun modo siano imputabili alla condotta dell’Agente per la riscossione.

La decisione adottata resiste alle critiche in quanto è conforme con il principio di diritto, recentemente ribadito da questa Corte, secondo il quale in tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, ove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro ed in base al principio di causalità, a carico dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all’opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Cass. n. 1070 del 2017; v. anche Cass. n. 3105 del 2017).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 700,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali al 15%.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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