Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15314 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. II, 17/07/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 17/07/2020), n.15314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19189/2019 proposto da:

A.I., rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA

VIGLIOTTI;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1342/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.I. – cittadino dell'(OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Milano avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese per evitare l’arruolamento coatto nelle Forze armate, stante lo stato di violenza diffusa esistente in Ucraina.

Il Tribunale ebbe a rigettare il ricorso ed il richiedente asilo propose gravame avanti la Corte d’Appello di Milano, che ha rigettato l’impugnazione ritenendo non concorrenti le condizioni per riconoscere alcuna forma di protezione, posto che la situazione socio-politica dell’Ucraina s’era nel tempo stabilizzata e, soprattutto, era venuto meno il pericolo dell’arruolamento forzato per decisione di quel Governo.

L’ A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale articolato su cinque motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, ha depositato nota ex art. 370 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dall’ A. s’appalesa siccome inammissibile.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione delle norme ex artt. 342, 414 e 434 c.p.c., poichè il Collegio ambrosiano ebbe a ritenere inammissibile per genericità il gravame da esso richiedente asilo proposto.

La censura appare siccome inammissibile poichè prescinde dall’effettiva decisione assunta dalla Corte lombarda.

Difatti il Collegio ambrosiano non già ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal ricorrente, bensì l’ha respinto perchè privo di fondamento esaminando il merito delle censure mosse.

Difatti il cenno alla genericità della domanda di protezione – passaggio della sentenza enfatizzato in ricorso – non va confuso con l’affermazione di genericità dei motivi di censura proposti con il gravame, poichè la Corte ha ritenuto la domanda di protezione fondata su ragioni generiche non precise e aspecifiche in relazione alla posizione del richiedente asilo,tanto è vero che ha esaminato le ragioni di gravame e rigettato l’appello nel merito.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente lamenta violazione della norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), poichè il Collegio lombardo non ha ritenuto sussistere – senza nemmeno procedere alla prevista apposita acquisizione di informazioni – in Ucraina una situazione socio-politica caratterizzata da violenza diffusa senza rilevare che non vi deve anche essere un legame specifico tra la posizione individuale del richiedente protezione ed il pericolo derivante da detta situazione oggettiva.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione delle norme D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per non aver la Corte territoriale assolto all’onere di cooperazione istruttoria in presenza delle condizioni previste dalle norme citate siccome violate.

Le due censure attingendo da profili diversi la medesima questione, possono esser trattate ed esaminate unitariamente ed appaiono inammissibili.

Anche dette censure peccano di genericità posto che, alla specifica argomentazione sul punto sviluppata dalla Corte distrettuale, il ricorrente contrappone sua ricostruzione astratta dei canoni applicativi dell’istituto.

La Corte territoriale ha esaminato puntualmente la ragione posta alla base della decisione di lasciare il suo Paese prospettata dal ricorrente, ossia il timore di essere coattivamente arruolato nell’Esercito e rilevato con specifici riferimenti il venir meno di tale situazione per decisione delle Autorità ucraine, stante l’abbondanza di richieste di arruolamento volontario.

A fronte di un tanto il ricorrente lamenta che la Corte non abbia puntualmente esaminata la complessiva situazione socio-politica dell’Ucraina, a suo parere caratterizzata da violenza diffusa, ma semplicemente cita i titoli di articoli giornalistici pubblicati nel 2017, senza – almeno – sunteggiarne il contenuto al fine di evidenziare che la violenza, non già, era presente solo in una determinata area del Paese interessata da spinte separatiste, siccome evidenziato negli stessi titoli di articoli giornalistici riportati in ricorso, bensì in tutto il territorio dello Stato.

La specifica ragione di allontanamento ha reso superfluo, in assenza di almeno specifica deduzione da parte del richiedente asilo,l’attivazione dell’istituto della collaborazione istruttoria da parte del Giudice, posto che l’ A. nello svolgere la sua argomentazione critica non contesta in modo specifico quanto accertato dalla Corte ambrosiana in punto venir meno – per scelta politica interna – della leva coatta di massa.

Con la quarta doglianza l’ A. deduce violazione delle disposizioni normative ex art. 5, comma 6 e art. 19 T.U.I. poichè il Collegio ambrosiano ai fini della protezione umanitaria non ha valutato la situazione socio-politica in atto in Ucraina, siccome invece previsto dalle norme evocate specie in relazione alla situazione oggettiva dei renitenti alla leva.

La censura si risolve in una apodittica contestazione della motivazione esposta dalla Corte di merito la quale ha puntualmente messo in evidenza la non credibilità del racconto fatto dal richiedente asilo – questione non attinta da critica alcuna in ricorso – e dalla vaghezza dello stesso che impedisce alcuna integrazione istruttoria officiosa anche in relazione alla protezione umanitaria.

Per altro la Corte ambrosiana ha evidenziato come il richiedente protezione abbia palesato mero timore soggettivo, non fondato nemmeno su elemento fattuale da lui riferito – tanto meno sorretto da dato probatorio -, di essere arruolato coattivamente dopo che aveva riferito di non aver svolto il servizio militare per motivi di salute.

Dunque nella specie non s’è in presenza di un renitente alla leva – almeno come prospettazione di parte – ma di soggetto che paventa la possibilità di esser chiamato alle armi, sicchè non concorreva alcun elemento in atti per attingere informazioni ex officio circa la sorte dei renitenti alla leva in (OMISSIS).

Con la quinta ragione di doglianza il ricorrente lamenta violazione della norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, poichè la Corte milanese ha valutato la questione della situazione socio-politica esistente attualmente in Ucraina in base ad informazioni generiche e senza attivare la cooperazione istruttoria ex officio, siccome previsto dalla norma violata.

La censura s’appalesa generica posto che si limita a contestare con affermazioni apodittiche quanto ricostruito dalla Corte territoriale senza nemmeno indicare fonte internazionale dalla quale si ricaverebbe la concorrenza attuale in Ucraina di una situazione di stato di violenza diffusa sul territorio nazionale non considerata dalla Corte territoriale.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue,ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante la mancata rituale resistenza dell’Amministrazione. Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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