Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15314 del 03/06/2021
Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15314
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28769/2019 R.G., proposto da:
il Comune di Casciana Terme Lari (PI), in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi P. Murciano, con
studio in Pisa, e dall’Avv. Valerio Cioni, con studio in Roma, ove
elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso
introduttivo del presente procedimento;
– ricorrente –
contro
G.M.B., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco
Napolitano e dall’Avv. Pierluigi Muccari, con studio in Roma, ove
elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al
controricorso di costituzione nel presente procedimento;
– controricorrente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale
della Toscana il 21 giugno 2019 n. 1041/04/2019, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28
ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18
dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso
dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del
Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) dell’11 marzo 2021 dal
Dott. Lo Sardo Giuseppe.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Comune di Casciana Terme Lari (PI) ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 21 giugno 2019 n. 1041/04/2019, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di diniego di rimborso per l’ICI relativa agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 con riguardo alla comproprietà di un terreno, ha accolto l’appello proposto da G.M.B. nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa il 4 novembre 2016 n. 410/03/2016, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che la esenzione da ICI dipendesse dalla destinazione oggettiva del terreno all’esercizio dell’attività agricola. G.M.B. si costituisce con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b, e art. 9, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’esenzione spettasse anche in difetto dei requisiti soggettivi, giacchè la contribuente non era coltivatrice diretta e non esercitava la coltivazione del terreno.
2. Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b, e art. 9, comma 1, quest’ultimo come integrato dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver tenuto conto – quale fatto decisivo per il giudizio – dell’assenza di conduzione diretta del terreno da parte della contribuente.
Ritenuto che:
1. Entrambi i motivi – la cui stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto – sono infondati.
1.1 Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di ICI, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), nel considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, a condizione che sia posseduto e condotto dai soggetti indicati nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9, comma 1 (coltivatori diretti od imprenditori agricoli) e che persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, si riferisce ad una situazione incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell’area, avente carattere oggettivo, e pertanto, nel caso di comunione di un fondo edificabile in cui persiste la predetta utilizzazione da parte di uno solo dei comproprietari, trova applicazione non solo al comproprietario coltivatore diretto, ma anche agli altri comunisti che non esercitano sul fondo l’attività agricola (in termini: Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2010, n. 15566; Cass., Sez. 5, 5 luglio 2011, n. 14824; Cass., Sez. 6-5, 25 maggio 2017, n. 13261; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2017, n. 16796; Cass., Sez. 6-5, 3 luglio 2018, n. 17337).
1.2 Pertanto, posto che non vi era contestazione tra le parti sull’utilizzo del terreno in questione per l’esercizio dell’attività agricola da parte della cognata della contribuente, la quale ne era anche comproprietaria, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio enunciato nel senso di riconoscere l’esenzione da ICI in relazione alla sua destinazione oggettiva.
2. Valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella somma complessiva di Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021