Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15313 del 21/07/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15313 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 11004/10 proposto da:
Agenzia delle
Entrate,
rappresentante
pro tempore,
in persona del
legale
elettivamente domiciliato
in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ape
legis;
– ricorrente contro
Gamba Ada;
– intimata avverso la sentenza n. 167/39/09 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio sez. staccata di Latina,
depositata il 2 marzo 2009;
Data pubblicazione: 21/07/2015
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 3 giugno 2015 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Alessia Urbani Neri, per la
ricorrente;
Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 167/39/09 depositata il 2
marzo 2009 la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio sez. staccata di Latina, respinto l’appello
dell’Ufficio, confermava la decisione n. 97/03/07 della
Commissione Tributaria Provinciale della medesima città
di Latina che aveva accolto il ricorso proposto da
Gamba Ada avverso la cartella esattoriale n.
09720050202683757 con cui l’Agenzia delle Entrate aveva
chiesto il pagamento dell’imposta di registro in
relazione alla vendita di un terreno in Formia (LT)
fatta in vita da Forcina Amelia madre della
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
contribuente con rogito in data 18 settembre 1991.
La CTR rigettava dapprima l’eccezione sollevata
dall’Ufficio, secondo cui il ricorso della contribuente
avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché
la cartella non sarebbe stata impugnata per vizi
propri, osservando in contrario che il riferimento alla
sentenza
in
giudicato
n.
492/02/97
contenuto
44c)
nell’impugnata
cartella
doveva
ritenersi
«non
conferente>> perché la detta sentenza <
<
merito, la CTR stabiliva che nulla fosse dovuto dalla
contribuente nella qualità di erede della madre
venditrice e questo perché la ridetta sentenza n.
492/02/97 riguardava solo «il valore del terreno ai
fini INVIM>>, tanto che «gli acquirenti, a seguito del
doppio grado di giudizio, avevano pagato regolarmente
l’imposta di registro>>.
Contro la sentenza della CTR, l’Ufficio proponeva
ricorso per cassazione affidato a un motivo.
L’intimata contribuente non si costituiva.
Diritto
1. Con l’unico complesso motivo di ricorso l’Ufficio
censurava la sentenza denunciando in rubrica
<
che i due <
primo se la sentenza della CTP n. 492/02/07 avesse
<
si fosse formato un giudicato diretto tra le parti in
ordine alla debenza del tributo per effetto della
sentenza n. 892/04/02 della CTP confermata in appello
che aveva respinto il ricorso contro l’avviso di
liquidazione>>, riteneva che i due ridetti fatti
•
dovevano considerarsi decisivi e controversi perché la
CTR aveva <
492/0297 non riguardasse l’imposta di registro
richiesta con la cartella, ma la sola INVIM>>, con ciò
le argomentazioni dell’Ufficio in ordine alla sentenza
n. 892/04/02 della CTP confermata in appello che aveva
respinto il ricorso contro l’avviso di liquidazione>>,
ciò senza peraltro <
la CTR <
controversi era la seguente: <
2.
Il complesso motivo è, sotto ogni suo profilo,
inammissibile.
3. Sotto un primo profilo di censura è utile precisare
che, come è stato ricordato in narrativa del presente,
di inammissibilità del ricorso della contribuente,
ch’era stata formulata dall’Ufficio perché la cartella
non sarebbe stata impugnata per vizi propri, sostenendo
la CTR che la cartella
sub indice
era stata
legittimamente impugnata perché il richiamo in essa
contenuto alla sentenza n. 492/02/97 doveva reputarsi
<
Secondo la CTR,
difatti, il giudizio terminato con la sentenza n.
492/02/97 non aveva avuto ad oggetto un avviso di
accertamento
del
valore
del
terreno
ai
fini
dell’imposta di registro e bensì aveva avuto ad oggetto
un avviso di accertamento del valore del terreno ai
fini INVIM. L’Ufficio, appunto in relazione a questo
specifico profilo,
censurava l’impugnata sentenza
addebitando alla CTR di aver respinto la suddetta
eccezione di inammissibilità senza spiegare in modo
sufficiente o spiegando in maniera illogica che la
cartella era stata impugnata per vizio proprio
consistente
nell’inesatta
indicazione
«dell’atto
presupposto>>. Sennonché la mancanza di trascrizione
della motivazione della sentenza n. 492/02/07 non
la CTR ha ritenuto infondata la preliminare eccezione
e
permette a questa Corte la preliminare verifica del
contenuto della stessa e, in particolare, se la
statuizione corrisponde a quanto asserito dall’Ufficio.
Trattasi invero di un difetto di autosufficienza che
non permette alla Corte alcun esercizio nomofilattico,
perché il fatto indicato dall’Agenzia non è
decisività (Cass. sez. Il n. 8401 del 2008; Cass. sez.
III n. 7610 del 2006).
4. Sotto un secondo profilo di censura l’Ufficio
lamentava che la <
Un’omessa valutazione che, sempre secondo l’Ufficio, la
CTR avrebbe spiegato in modo insufficiente con la
conseguente rubricata denuncia ex art. 360, comma 1, n.
5, c.p.c. In effetti, come si legge nel momento di
sintesi, a giudizio dell’Ufficio la CTR avrebbe
<
ricordato in narrativa del presente, deve essere
osservato come la CTR non abbia pronunciato sugli
effetti dell’invocato giudicato n. 892/04/97 che
riscontrabile e quindi non accertabile la sua
costituiva motivo d’appello, con la conseguenza che la
sentenza avrebbe dovuto essere impugnata ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e cioè per omessa
pronuncia e quindi per violazione dell’art. 112 c.p.c.
E’ l’Ufficio stesso, come si è avuto di trascrivere, a
dire che la <