Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15313 del 20/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 09/03/2017, dep.20/06/2017),  n. 15313

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13879/2016 proposto da:

Z.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO NOBILONI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO BRINI;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, P.G., TLC ATLANTA SRL,

S.A.;

– intimati –

nonchè da:

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE GRAZIOSI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente e ricorrenti incidentali –

contro

TLC ATLANTA SRL, P.G., S.A., Z.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2123/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2014 la Groupama Ass.ni (già nuova Tirrena Ass.ni s.p.a.) ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, che aveva condannato P.G., la T.L.C. Atlanta e Nuova Tirrena S.p.a. in solido tra loro al pagamento in favore di S. e di Z. della rispettiva residua somma di Euro 55.604,67 e 73886,54 a titolo del risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali da loro subiti a seguito del sinistro stradale.

2. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 2123 del 28 dicembre 2015 ha parzialmente riformato la decisione di primo grado in quanto ha ritenuto sussistente un concorso di colpa ed ha così attribuito al Pala la responsabilità nella causazione del sinistro per l’80% ed il residuo 20% in capo al S.. Ha riliquidato poi il danno patito dal S. e dalla Z. e li ha condannati a restituire la differenza delle somme già versate alla Groupama nei limiti del concorso di colpa del 20%.

3. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, propone ricorso in Cassazione Z.F. sulla base di un motivo.

3.1. Resiste con controricorso e ricorso incidentale autonomo con quattro motivi la Groupama Ass.ni s.p.a..

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di manifesta fondatezza sia del ricorso principale che di quello incidentale. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente principale lamenta che la Corte d’appello avrebbe errato perchè riformando la sentenza di primo grado ha ridotto l’ammontare del risarcimento in considerazione del concorso di colpa nella causazione del sinistro non solo al S., conducente del motociclo, ma anche alla Z. senza considerare che era terza trasportata. Avrebbe anche errato perchè ha ridotto in proporzione anche la liquidazione della condanna alle spese giudiziali.

6.1. Ricorso incidentale. Con il primo motivo la Groupama lamenta che la sentenza della Corte sarebbe errata in quanto pronunciata in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perchè anzichè ridurre il risarcimento alla Z. avrebbe dovuto accertare, come richiesto nell’appello proposto, il diritto di regresso della Groupama nei confronti del S. per l’importo corrispondente al 20% dell’intero danno liquidato in favore della Z..

6.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione del giudicato in quanto gli appellati S. – Z. si sono costituiti in grado di appello chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Quindi illegittimamente la Corte d’Appello avrebbe riliquidato in misura superiore gli importi già liquidati dal Tribunale a titolo di danno non patrimoniale in quanto sugli stessi si era formato il giudicato.

6.3. Con il terzo motivo si duole che la Corte territoriale in accoglimento del motivo formulato dalla Compagnia ha riconosciuto che gli importi dovevano essere rivalutati, tuttavia avrebbe errato nell’indicare gli importi corrisposti.

6.4. Infine con l’ultimo motivo la ricorrente lamenta la erronea liquidazione delle spese processuali.

7. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere parzialmente le conclusioni cui perviene la detta proposta.

7.1. L’unico motivo del ricorso principale è fondato.

Infatti in caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata a titolo di cortesia, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi della presunzione dettata dall’art. 2054 c.c., comma 1, nei confronti del proprietario e del conducente dell’altro veicolo, salva l’azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex. art. 2055 c.c., secondo le rispettive colpe, ove abbiano risarcito per intero il danno (Cass. 22336/2007). In ogni caso in tema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l’azione giudiziaria per il conseguimento dell’intero risarcimento, proposta dal trasportato danneggiato nei confronti del conducente di uno solo dei veicoli coinvolti in uno scontro, non implica di per sè una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno, nè una rinuncia alla solidarietà, presupponendo la prima un comportamento inequivoco che riveli la volontà del creditore di non avvalersi del credito, e la seconda che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest’ultimo (Cass. 2211/2012). Pertanto ha errato il giudice del merito laddove ha ridotto il risarcimento del danno anche alla Z..

8.1. Per quanto riguarda il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti non si evince dal motivo in esame dove la Groupama abbia “espressamente richiesto il diritto di regresso nei confronti del S….)”. E’ necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del motivo di ricorso che siano individuati in modo specifico dove le questioni controverse siano state dedotte. Nel caso di specie ciò non è stato osservato.

8.2. Il secondo motivo è fondato.

Effettivamente in punto di liquidazione del danno si era formato il giudicato perchè la richiesta effettuata dagli appellati S. e Z. era di conferma della sentenza di primo grado. Quindi ha errato la Corte territoriale che ha riliquidato il danno in violazione del giudicato.

8.3. Inammissibile è invece il terzo motivo.

L’errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di una operazione è deducibile in sede di legittimità, in quanto si risolve in un vizio logico della motivazione, a differenza dell’errore materiale di calcolo, il quale è suscettibile di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 c.p.c. e segg. (Cass. n. 28712/2013). Nel caso di specie il ricorrente incidentale ha denunciato un mero errore materiale come tale rimediabile non in sede di legittimità, ma con il procedimento di correzione.

8.4. Il quarto motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo.

9. Pertanto, la Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il primo e terzo motivo del ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione, rinvia alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.

PQM

 

la Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il primo e terzo motivo del ricorso incidentale; accoglie il secondo motivo; dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA