Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15313 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. II, 17/07/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 17/07/2020), n.15313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19147/2019 proposto da:

Y.M., rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA

VIGLIOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1692/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Y.M. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Milano avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese poichè minacciato di morte per la sua attività politica contro il partito al potere.

Il Giudice monocratico ebbe a rigettare il ricorso ed il richiedente asilo propose gravame avanti al Corte d’Appello di Milano, limitatamente alla questione correlata alla protezione sussidiaria ed alla protezione umanitaria.

Il Collegio territoriale rigettò l’appello ritenendo non sussistenti in concreto le condizioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione alla domanda di protezione sussidiaria, e non fornito elemento alcuno atto a lumeggiare la concorrenza di condizione di vulnerabilità.

Il richiedente protezione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalle Corte ambrosiana articolato su quattro motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato,ha depositato nota ai fini previsti dall’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da Y.M. è privo di pregio e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione della norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), poichè la Corte ambrosiana non ebbe a ritenere concorrere pericolo per la vita del richiedente protezione in dipendenza della situazione socio-politica esistente in Pakistan.

In particolare il ricorrente deduce che effettivamente in Pakistan sussiste situazione di violenza diffusa, sicchè la sua vita, per ciò solo, è in pericolo non necessitando anche – come ritenuto erroneamente dai Giudici d’appello – che il pericolo sia dipendente dalla situazione personale del richiedente protezione.

La su citata censura appare priva di fondamento poichè basata su ragionamento astratto che non si confronta con la specifica motivazione sul punto illustrata dalla Corte di merito.

Difatti il ricorrente si limita a richiamare arresti giurisprudenziali ad identificazione e del concetto di violenza diffusa e dell’irrilevanza che detta violenza sia diretta specificatamente nei riguardi del richiedente asilo,mentre la Corte territoriale ha escluso,sulla scorta di puntuale richiamo a sito specializzato, che nella zona di provenienza dell’impugnante sia in essere una situazione sociopolitica caratterizzata da violenza generalizzata a tenore dell’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte e della Corte Europea.

A fronte di detto puntuale accertamento, il ricorrente non già indica documentazione,redatta da organismi nazionali o internazionali, di tenore contrario a quanto accertato dalla Corte ambrosiana, bensì, come detto, si limita ad astratti richiami ai principi generali in materia.

Con la seconda doglianza il M. denunzia violazione della disposizione D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, poichè il Collegio ambrosiano non ebbe ad assolvere all’onere di collaborazione istruttoria dettato in materia dalle norme citate siccome violate.

La cesura, siccome sviluppata s’appalesa inammissibile posto che si limita ad una rilettura meritale alternativa degli elementi fattuali afferenti la situazione sociopolitica attuale del Pakistan rispetto a quella elaborata dalla Corte di merito,per giunta utilizzando il medesimo materiale documentale usato dai Giudici del merito.

Con la terza ragione di doglianza il ricorrente lamenta violazione della norma ex art. 5, comma 6 e art. 19 del T.U.I. poichè il Collegio lombardo non ha assegnato alcun rilievo, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla situazione socio-politica esistente in Pakistan, inoltre la Corte di merito ha, così, anche omesso esame di fatto decisivo.

Anche detta censura, per come svolta, risulta inammissibile posto che il ricorrente non si confronta con la motivazione al riguardo esposta dalla Corte distrettuale, così svolgendo una censura generica.

Difatti l’argomento critico si compendia nella mera enunciazione dei principi regolanti la materia senza anche contestare la ragione fondate la decisione della Corte d’Appello, ovvero la mancata indicazione di elementi lumeggianti specifica vulnerabilità del richiedente protezione.

Con la quarto mezzo d’impugnazione il M. deduce violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, sempre in relazione alla valutazione inadeguata della situazione interna del Pakistan al fine della concessione della protezione umanitaria.

Anche detta censura appare generica eppertanto inammissibile posto che viene riproposto,sotto altro profilo, il medesimo concetto critico già esposto nel precedente secondo motivo di ricorso, ossia la valutazione della situazione sociopolitica del Pakistan, mentre come detto dianzi la Corte ambrosiana ha rigettato l’istanza tesa al riconoscimento della protezione umanitaria sotto il profilo della carenza di indicazione – almeno – di situazione di vulnerabilità specifica, in assenza di una situazione di violenza generalizzata nella zona, in cui il M. viveva.

Al rigetto dell’impugnazione non segue,ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante che l’Amministrazione non ha svolto rituale difesa.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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