Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15313 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28530/2019 R.G., proposto da:

M.I., rappresentata e difesa dall’Avv. Pasquale Lista,

con studio in S. Maria Capua Vetere (CE), ove elettivamente

domiciliata (indirizzo p.e.c.: pasqualedista.avvocatismcv.it),

giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente

procedimento;

– ricorrente –

contro

il Comune di Mondragone (CE), in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Campania il 5 marzo 2019 n. 1963/14/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) dell’11 marzo 2021 dal

Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.I. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 5 marzo 2019 n. 1963/14/2019, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di ingiunzione di pagamento per l’ICI relativa agli anni 2007 e 2008, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Mondragone (CE) nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta il 5 dicembre 2017 n. 249/05/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il Comune di Mondragone (CE) è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza, la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 5, comma 4; delle tabelle e dei parametri forensi dei giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale fissati nel D.M. 10 marzo 2014, n. 55; del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2-bis; dell’art. 92 c.p.c.; dell’art. 2233 c.c.; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver liquidato, in sede di condanna alla rifusione delle spese giudiziali (per entrambi i gradi di merito), i compensi spettanti al difensore di controparte in misura eccedente rispetto al valore del giudizio, senza nemmeno tener conto della riduzione spettante nella misura del 20% per il caso di assistenza in giudizio da parte dei dipendenti dell’ente impositore.

Ritenuto che:

1. Il motivo è infondato.

1.1 Invero, è pacifico che, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (tra le altre: Cass., Sez. 63, 15 dicembre 2017, n. 30286; Cass., Sez. 6-2, 1 giugno 2020, n. 10343).

1.2 Nella specie, la sentenza impugnata aveva cumulativamente liquidato per le “spese del doppio grado di giudizio” la somma complessiva di Euro 2.000,00 (oltre accessori). Censurando tale statuizione, la ricorrente si è genericamente limitato a dolersi della “manifesta abnormità della quantificazione della condanna alle spese di giudizio” in relazione al valore della causa (indicato dalla medesima in Euro 808,16 per il giudizio di primo grado ed in Euro 404,08 per il giudizio di secondo grado), senza, però, specificare in quali termini la liquidazione giudiziale – tenendo conto sia dell’imputazione ai compensi dovuti per i giudizi di entrambi i gradi di merito, sia della riduzione del 20% per la rappresentanza processuale dei propri funzionari – si discostasse in modo considerevole dai parametri medi delle tabelle forensi (nn. 22 e 23).

1.3 Pertanto, la scarna e lacunosa formulazione del motivo di ricorso non consente alcun sindacato di legittimità sulla liquidazione dei compensi per il duplice grado di merito in relazione al limite cumulativo dei parametri medi forensi secondo le tabelle relative ai giudizi tributari.

2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

3. Nulla deve essere disposto con riguardo alle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

 

 

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