Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15312 del 24/06/2010

Cassazione civile sez. II, 24/06/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 24/06/2010), n.15312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell’avvocato MINNICELLI

MAURIZIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

C.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 61, presso lo studio dell’avvocato

BASTIANELLI PAOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato CATALANO

PASQUALE;

– resistente –

sul ricorso 10306-2005 proposto da:

C.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 61, presso lo studio dell’avvocato

BASTIANELLI PAOLA, rappresentato e difeso dagli avvocati CATALANO

PASQUALE, CALICIURI TOMMASO;

– ricorrente –

e contro

F.L. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 62/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 10/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato BASTIANELLI Paola, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CATALANO Pasquale, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso del geometra F.L. il Presidente del Tribunale di Rossano emise decreto ingiuntivo in data 5.4.91 a carico di C.D., per il pagamento della somma di L. 5.937.100, quale corrispettivo per le operazioni di frazionamento di un immobile. Si oppose l’ingiunto, deducendo il negligente adempimento dell’incarico professionale, con conseguente inservibilità della prestazione; all’opposizione resistette il F..

Espletata consulenza tecnica, con sentenza del 27.5.98 il giudice del tribunale adito accolse l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e compensando interamente le spese.

All’esito dell’appello del professionista, resistito dall’appellalo, la Corte di Catanzaro, dopo aver ammesso ed espletato una nuova consulenza tecnica, respingeva il gravame, ritenendo anch’essa che la prestazione espletata dal geometra fosse inutilizzabile (per manchevolezze nella dimostrazione grafica delle superfici, in ipotesi di discordanza tra superficie reale e catastale, ed omessa compilazione del modello prescritto per la divisione del fabbricato rurale), sicchè, tenuto conto della natura di obbligazione di risultato di quella professionale in questione, legittimamente il committente si era rifiutato di adempierla sua volta, quel la a suo carico; anche le spese del giudizio di appello venivano interamente compensate.

Contro tale sentenza il F. ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito il C. con controricorso, contenente ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il ricorrente principale lamenta, nel non titolato mezzo d’impugnazione, che a sentenza impugnata sarebbe “sensibilmente viziata nella sua motivazione”. In particolare la decisione non sarebbe “fondata sulle complete ed esaurienti argomentazioni sostenute nelle relazioni peritali depositate nei due gradi di giudizio ..”, dalle quali, segnatamente da quella espletata in primo grado, la corte di merito avrebbe estrapolato ed evidenziato solo alcune parti, senza tener conto di altre, in cui sarebbe stato affermato che “il tipo di frazionamento … concretizzatosi dopo il regolare iter procedurale, con l’elaborazione e l’approvazione del mod. 51 FTP …” rappresenterebbe “fedelmente l’esecuzione dell’incarico commissionatogli …”. La stessa ritenuta omissione della dimostrazione grafica di cui al D.P.R. n. 650 del 1972, art. 6, in ipotesi di differenza tra superficie reale e catastale eccedente i limiti legali di tolleranza, sarebbe stata giustificata dal medesimo consulente tecnico sul rilievo che nel caso specifico, integrante una “situazione anomala”, sarebbe risultata “senz’litro più laboriosa e complessa di quella tradizionalè”, e concludendo che comunque “il frutto del frazionamento eseguito ..” non avrebbe “provocato nel complesso, sostanziali riduzioni delle due quote di competenza del C.”. Nè sussisterebbe l’omissione del cd. “mod. 6″, relativo alla divisione del fabbricato, essendo stato lo stesso posto in visione dal F. ad entrambi i consulenti tecnici di ufficio, così come annotato nei rispettivi verbali d’inizio delle operazioni peritali. Erroneamente, pertanto, sarebbe stata negata l’utilizzabilità della prestazione, pur essendo risultata l’esistenza di un frazionamento, con i relativi allegati debitamente sottoscritti dal F., timbrati e vidimati dall’Ufficio Tecnico Erariale di Cosenza, atto avente tutti i requisiti per assolvere agli scopi per i quali era richiesto dalla normativa vigente: ed a conferma di tanto, infine, il c.t.u. avrebbe anche determinato l’ammontare delle spettanze dell’odierno ricorrente, sia pur riducendo del 20% l’importo della parcella, così implicitamente ravvisando l’adeguatezza della prestazione.

L’impugnazione non merita accoglimento.

Il ricorrente non contesta, in punto di diritto, la premessa di principio, secondo cui la prestazione professionale particolare dedotta nell’incarico, quella di procedere al frazionamento di un immobile. Costituirebbe un’obbligazione di risultato, ma, denunciando vizi della motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostiene che nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici dei due gradi di meritatale risultato sarebbe stato concretamente ottenuto, fornendo al committente elaborati idonei a consentire le modifiche catastali richieste ai fini del frazionamento dell’immobile. Ma tale tesi si regge su doglianze che, senza evidenziare effettive ed intrinseche carenze o illogicità dell’apparato argomentativo della decisione impugnataci risolvono in palesi censure in merito, proponendo un’interpretazione delle risultanze processuali difforme da quella resa dalla corte di merito, il cui accertamento d’inidoneità della prestazione professionale si basa sull’essenziale rilievo di alcune rilevanti omissioni, tali da non consentire l’utilizzabilità degli elaborati. Tali omissioni in parte vengono solo minimizzate, sull’assunto di una particolare difficoltà della fattispecie, che comunque non sarebbe sufficiente a giustificare il mancato raggiungimento del risultato perseguito, ed in parte negate, sostenendosi la presenza in atti, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici sulla scorta delle risultanze peritali, dei modelli omessi, così sostanzialmente deducendo un errore di natura revocatoria (concretizzatosi nell’aver negato l’esistenza di documenti incontrovertibilmente risultanti dagli atti del processo), che per la sua riconducibilità all’ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, esula dal giudizio di legittimità. Nè la circostanza che il frazionamento sia stato timbrato e vistato dall’Ufficio Tecnico Erariale può comprovare l’idoneità degli atti compilati al conseguimento dello scopo prefisso, non equivalendo tali annotazioni burocratiche, attestanti la ricezione degli atti depositati, ad approvazione degli stessi.

Irrilevante è infine la determinazione peritale delle spettanze del ricorrente, rappresentando la stessa una mera proposta del c.t.u. di valutazione, peraltro parzialmente riduttiva. de Tatti vita professionale di fatto espletata dal professionista, prescindente dalla concreta idoneità della stessa a conseguire il risultato;e sulla necessitagli linea di principio, di tale condizione, ai fini dell’esigibilità della controprestazione, il ricorso, non ha mosso censure.

Il ricorso principale va conclusivamente, respinto.

Con il ricorso incidentale il C. si duole della regolamentazione delle spese, deducendo, nel primo motivo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, perchè la Corte d’Appello, nel giustificare la totale compensazione delle spese di secondo grado, si sarebbe limitata alla generica ed apparente motivazione “della particolarità delle questioni esaminate” e nel secondo “violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 91 c.p.c. e art. 24 Cost.), perchè i giudici di appello, violando il principio della soccombenza, che era stata totale per il F., avrebbero indebitamente confermato l’analoga compensazione disposta da quello di primo grado.

Entrambi i motivi sono fondati.

Costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui. anche nel regime anteriore alle modifiche apportate all’art. 92 c.p.c. dalla L. n. 263 del 2006, il potere discrezionale del giudice di merito di compensare le spese, fuori dei casi di reciproca soccombenza, per non risolversi in mero arbitrio (tale da vanificare sostanzialmente il diritto alla difesa, nei casi in cui le spese sostenute per il giudizio eguaglino o superino, come nella specie, il valore della controversia), deve essere adeguatamente motivato o comunque riconducibile a ragioni giustificative implicitamente evincibili dal contesto della motivazione (tra le altre v. Cass. 5783/06, 1422/06, 17868/09, 7766/10, S.U. 20598/08).

Nel caso di specie la corte di merito si è limitata a giustificare l’operata compensazione delle spese del giudizio di appello con la “particolarità delle questione esaminate e la soluzione adottata”, formula palesemente di stile, che non dando conto delle concrete ragioni giustificative della statuizione, comunque non evincibili dal contesto complessivo della decisione, si risolve in una palese motivazione apparente, da considerarsi pertanto omessa (sostanzialmente in termini Cass. 14563/08, circa l’analoga formula relativa alla “peculiarità della fattispecie”). Deve pertanto essere accolto il primo motivo.

Fondato è anche il secondo, perchè la corte di merito, nonostante l’espressa richiesta di riforma della altrettanto immotivata, statuizione compensativa contenuta nella sentenza di primo grado, formulata dall’appellato (v. narrativa a pag. 3 e conclusioni riportate in epigrafe della sentenza d’appello), integrante un vero e proprio gravame incidentale (che per costante indirizzo di questa Corte non è soggetto a formule sacramentali, ben potendo essere desumibile dal contesto di in equivoche, ancorchè non titolate, richieste contenute nella comparsa di costituzione e risposta del l’appellato: v. tra le altre Cass. 21615/04, 6339/98, 6479/95, 6633/87), non ha provveduto al riguardo, così incorrendo nel vizio di omessa pronunzia, sostanzialmente dedotto nel mezzo d’impugnazione.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altra sezione della corte territoriale di provenienza, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il principale, accoglie l’incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010

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