Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15312 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15312 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA

2,9612-

sul ricorso n. 10957/10 proposto da:
Agenzia delle

Entrate,

rappresentante

pro tempore,

in persona del

legale

elettivamente domiciliato

in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 21/07/2015

contro
Gamba Pasquale;
›..

– . Intimato

avverso la sentenza n. 165/39/09 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio sez. staccata di Latina,
depositata 11 2 marzo 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 3 giugno 2015 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Alessia Urbani Neri, per la
ricorrente;

Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 165/39/09 depositata il 2
marzo 2009 la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio sez. staccata di Latina, respinto l’appello
dell’Ufficio, confermava la decisione n. 60/03/06 della
Commissione Tributaria Provinciale della medesima città
di Latina che aveva accolto il ricorso proposto da
Gamba Pasquale avverso la cartella esattoriale n.
097200502026857 con cui l’Agenzia delle Entrate aveva
chiesto il pagamento dell’imposta di registro in
relazione alla vendita di un terreno in Formia (LT)
fatta in vita da Forcina Amelia madre del contribuente
con rogito in data 18 settembre 1991.
La CTR rigettava dapprima l’eccezione sollevata
dall’Ufficio, secondo cui il ricorso del contribuente
avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché
la cartella non sarebbe stata impugnata per vizi
propri, osservando in contrario che il riferimento alla
sentenza in giudicato n. 492/02/97 contenuto

2

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

nell’impugnata

cartella

doveva

ritenersi

<> perché la detta sentenza <> con la conseguente
«erronea indicazione dell’atto presupposto>>; nel
merito, la CTR stabiliva che nulla fosse dovuto dal
contribuente nella sua qualità di erede della madre

492/02/97 riguardava solo <>, tanto che <>.
Contro la sentenza della CTR, l’Ufficio proponeva
ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’intimato contribuente non si costituiva.
Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio censurava
la sentenza denunciando in rubrica «Insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.>>,
nella sostanza lamentando che la CTR avesse ritenuto
«in modo del tutto apodittico>> che la sentenza n.
492/02/97 aveva statuito solo sul valore del terreno ai
fini INVIM. La sintesi del fatto controverso e decisivo
era la seguente: «Sul fatto controverso costituito
dalla circostanza che la sentenza della CTP n.
492/02/97, passata in giudicato, riguarderebbe il
valore del terreno ai soli fini INVIM, la CTR si è
affidata ad una affermazione meramente apodittica,
senza indicare le ragioni per le quali abbia ritenuto

venditrice e questo perché la ridetta sentenza n.

la sentenza della CTP n. 492/02/97 riferita alla sola
INVIM e senza valutare le argomentazioni dell’Ufficio
appellante>>.
2. Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio censurava
la sentenza denunciando in rubrica <>,

ancora lamentando «1′ incongruità» dell’affermazione
fatta dalla CTR circa la «non conferenza>> del
richiamo

contenuto

nell’impugnata

cartella

alla

sentenza in giudicato n. 492/02/07. La sintesi del
fatto decisivo e controverso era la seguente: <>.
3.

Le doglianze,

che possono essere esaminate

congiuntamente perché entrambe denunciano un vizio
motivazionale circa l’affermazione fatta dalla CTR di
«non conferenza>> della sentenza definitiva

n.

492/02/97 in quanto quest’ultima non avrebbe avuto ad
oggetto la determinazione del valore del terreno
venduto dalla de culus ai fini dell’imposta di registro
richiesta con l’impugnata cartella, sono inammissibili.

il giudizio, in relazione all’art. 360 n.

In effetti

la mancanza

di

trascrizione

della

motivazione della sentenza n. 492/02/07 non permette a
questa Corte la preliminare verifica del contenuto
della stessa e, in particolare, se la statuizione
corrisponde a quanto asserito dall’Ufficio. Trattasi
invero di un difetto di autosufficienza che non

perché il fatto indicato dall’Agenzia non è
riscontrabile e quindi non accertabile la sua
decisività (Cass. sez. Il n. 8401 del 2008; Cass. sez.
III n. 7610 del 2006).
4. Con il terzo motivo di ricorso l’Ufficio censurava
la sentenza denunciando in rubrica «Violazione
dell’art. 57 d.p.r. 131/1986, in relazione all’art. 360
n. 3 c.p.c.>>. E questo perché secondo l’Ufficio,
attesa la solidarietà tra compratore e venditore
stabilita per il pagamento dell’imposta di registro
dall’art. 57 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, la CTR
avrebbe sbagliato a ritenere che il contribuente nulla
doveva sol perché l’imposta di registro relativa alla
vendita fatta dalla de

cuíus

era stata assolta dai

compratori a seguito di altra sentenza in giudicato. Il
quesito sottoposto era il seguente: «Se violi l’art.
57, comma l, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 la sentenza
della CTR che, assumendo che l’imposta di registro
fosse dovuta (solo) dagli acquirenti, ha ritenuto
congruo il valore del terreno accertato nel giudizio
promosso dagli acquirenti, o se invece avrebbe dovuto
considerare obbligati in solido al pagamento

permette alla Corte alcun esercizio nomofilattico,

dell’imposta di registri entrambe le parti contraenti,
con la conseguenza che il valore accertato per la parte
acquirente non poteva valere anche per il venditore,
che aveva promosso autonomo giudizio».
Il motivo è inammissibile perché non coglie la

ratio

decidendi dell’impugnata sentenza (Cass. sez. trib. n.

ratio

decidendi che non è stata affatto quella di negare la

regola di solidarietà tra venditore e compratore di cui
all’art. 57 d.p.r. n. 131 e bensì piuttosto quella di
affermare l’inesistenza nei confronti del contribuente
di un prodromico avviso di accertamento che avesse
determinato il valore dell’imponibile ai fini
dell’imposta di registro; la quale imposta di registro,
ma questa della CTR era soltanto un’argomentazione,
sarebbe stata invece accertata nei confronti dei
compratori, che peraltro l’avrebbero anche pagata per
intero, sicché nulla era dovuto dagli eredi della
venditrice.
Con il quarto motivo di ricorso l’Ufficio censurava
la sentenza denunciando in rubrica «Violazione degli
artt. 2909 e 1306 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.>>, deducendo a riguardo che la CTR non aveva
tenuto conto sia <> e sia dell’art. 1306 c.c. in quanto <>. Il quesito sottoposto era il
seguente: <> anche nei confronti del
contribuente a seguito della sentenza n. 492/02/97; e
bensì è stata quella tutt’affatto diversa di ritenere
che nessun giudicato <> ai fini dell’imposta

sentenza della CTR che, non tenendo conto del giudicato

di registro si fosse formato nei confronti del
contribuente sul valore del terreno venduto dalla

de

cuius.

4.

In assenza di avversaria costituzione non deve farsi

luogo ad alcun regolamento di spese processuali.
P.Q.M.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 3 giugno 2015

La Corte rigetta il ricorso.

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