Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15312 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 09/03/2017, dep.20/06/2017),  n. 15312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13770/2016 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO

11, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CUSIMANO, rappresentato

e difeso dall’avvocato DARIO ROMEO;

– ricorrente –

contro

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI, 11, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO VALENZA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO GIACONIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 473/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel marzo 2012 C.S. convenne in giudizio B.C. e l’Immobiliare Cantieri s.a.s per sentirli condannare al risarcimento dei danni causati dall’inadempimento delle obbligazioni assunte con la scrittura privata del 31 marzo 2008, con la quale il B. prometteva di concedere in locazione l’immobile destinato ad uso commerciale sito in (OMISSIS), e conseguentemente dichiarare tale scrittura risolta. Chiese anche la restituzione del doppio della caparra versata.

Si costituì in giudizio B.C. contestando le domande attoree e proponendo domanda riconvenzionale al fine di trattenere la caparra versata dal C., la condanna di quest’ultimo a corrispondergli la ulteriore somma di Euro 15.000, ed risarcimento del danno quantificato in Euro 63.000.

Il Tribunale di Palermo, rigettò la domanda attorea accogliendo la domanda riconvenzionale del B., dichiarò, pertanto, risolta la scrittura privata sottoscritta dalle parti per grave inadempimento dell’attore, affermò la legittima ritenzione da parte del B. della caparra di Euro 20.000,00 e rigettò le altre domande riconvenzionali.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 473 del 22 marzo 2016.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione C.S. sulla base di due motivi.

3.1 Resiste con controricorso B.C..

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di manifesta infondatezza del ricorso. B.C. ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti, eccesso di potere, art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Si duole che la Corte territoriale nel respingere l’appello si sia avvalsa della libertà di attingere il proprio convincimento utilizzando elementi probatori che ha ritenuto rilevanti e/o comunque attendibili per la decisione adottata. Ma nel ragionamento della Corte è riscontrabile il mancato e deficiente esame di punti decisivi della controversia quale il mancato procedimento comparativo delle due bozze del contratto (quella convenuta e quella accettata).

5.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 3, omesso esame di fatti decisivi, art. 115 c.p.c. art. 360c.p.c., n. 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1575 e 1578 c.c.. Lamenta che il giudice del merito, confermando la sentenza di primo grado, abbia ribadito l’assenza di una specifica obbligazione del B. di ottenere il certificato di agibilità dell’immobile oggetto della locazione ritenendo rilevante la dichiarazione del C. (conduttore) resa in sede di stipulazione, e non abbia invece considerato tutta la documentazione allegata ed in particolare le lettere scambiate tra i difensori delle parti.

6. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

I motivi sono inammissibili.

Infatti il ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge, chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello, non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

Quanto, in particolare, alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., per non aver il giudice del merito valutato adeguatamente tutta la documentazione depositata, valgono, inoltre, le seguenti considerazioni. La violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere imputata al giudice del merito sotto due distinti profili: da un lato, ove, nell’esercizio del suo potere discrezionale quanto alla scelta ed alla valutazione degli elementi probatori – donde la mancanza d’uno specifico dovere d’esame di tutte le risultanze e di confutazione dettagliata delle singole argomentazioni svolte dalle parti, del che meglio in seguito – ometta tuttavia di valutare quelle risultanze delle quali la parte abbia espressamente dedotto la decisività, salvo ad escluderne la rilevanza in concreto indicando, sia pure succintamente, le ragioni del suo convincimento, il difetto della quale indicazione ridonda, peraltro, in vizio della motivazione; dall’altro, ove, in contrasto con i principi della disponibilità e del contraddittorio delle parti sulle prove, ponga a base della decisione o fatti ai quali erroneamente attribuisca il carattere della notorietà o la propria scienza personale, così dando ingresso a prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè discussi ai quali non può essere riconosciuto, in legittima deroga ai richiamati principi, il carattere dell’universalità della conoscenza e, quindi, dell’autonoma sussumibilità nel materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione. E’, dunque, solo l’esorbitanza da tali limiti ad essere suscettibile di sindacato in sede di legittimità per violazione dell’art. 115 c.p.c., sindacato che, con riferimento a tale norma, non può essere, invece, esteso all’apprezzamento espresso dal giudice del merito in esito alla valutazione delle prove ritualmente acquisite. A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, lo sono anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini d’una decisione conforme al disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettategli dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi onde pervenire alle assunte conclusioni, per implicito disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Pertanto, vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non possono essere utilmente dedotti ove la censura si limiti alla contestazione d’una valutazione delle prove effettuata in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè proprio a norma dell’art. 116 c.p.c., comma 1, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito l’individuare le fonti del proprio convincimento, il valutare all’uopo le prove, il controllarne l’attendibilità e la concludenza e lo scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti. Ond’è che le esaminate censure, intese a prospettare una diversa interpretazione degli accertamenti in fatto, estranea alle valutazioni rimesse al giudice della legittimità risultano inammissibili, e ciò anche a non voler tenere, comunque, nel debito conto che, nel caso in esame, la motivazione fornita dal detto giudice all’assunta decisione risulta adeguata e tutt’altro che incoerente, basata com’è su valutazioni di fatto obiettive in ordine alla valenza effettiva e logica attribuibile ai vari elementi di giudizio risultanti dagli atti e su razionali valutazioni di essi; un giudizio, dunque, effettuato nell’ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la diversa opinione soggettiva di parte ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa. Le esaminate ragioni di censura sono, dunque, inammissibili non solo sotto il profilo ex art. 360 c.p.c., n. 3, ma anche sotto quello ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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