Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15311 del 25/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 25/07/2016), n.15311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16311-2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATUA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PROPERZIO 18, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO FIORITO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA TERESA DE CARLO, giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 829/2013 del TRIBUNALE di PESCARA depositata

il 26/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato Patteri Antonella difensore del ricorrente si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’11 maggio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il Tribunale di Pescara, con sentenza del 26 giugno 2013, aveva riconosciuto a D.L.A.G. il diritto al beneficio, di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e succ. modifiche, della maggiorazione contributiva nella misura dell’1,25 per esposizione all’amianto nel periodo dal 1979 al 1992.

La Corte di Appello dell’Aquila, con ordinanza depositata in data 24 aprile 2014, resa ai sensi degli ara. 436 bis, 348 bis e 348 ter c.p.c., dichiarava l’appello proposto dall’INPS inammissibile ritenendo che lo stesso non potesse avere una ragionevole probabilità di essere accolto.

Ad avviso della Corte territoriale, ai fini della proponibilità della domanda giudiziaria, non era necessaria la previa presentazione di una domanda amministrativa all’Inps essendo allo scopo richiesta quella presentata all’INAIL per ottenere la certificazione di avvenuta esposizione qualificata all’amianto ed a decorrere da quest’ultima doveva essere computato il termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 che, nel caso in esame, non era ancora trascorso alla data del deposito del ricorso giurisdizionale.

Avverso la decisione del Tribunale di Pescara propone ricorso per cassazione (notificato il 14 giugno 2014) l’Inps sulla base di un unico motivo.

Il D.L. resiste con controricorso.

L’unico motivo di ricorso – con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 11 agosto 1973, n. 533, artt. 7 e 8 e dell’art. 443 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – è fondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto deve essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all’ente competente a erogare la prestazione previdenziale, da individuarsi nell’INPS, costituendo presupposto logico e fattuale che l’assicurato porti a conoscenza dell’istituto “fatti” la cui esistenza è solo a lui nota (cfr. per tutte Cass. 21.7.2014 n. 16592 e molte altre successive).

Non si può infatti sostenere che, con riguardo al regime introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47 convertito con modifiche in L. n. 326 del 2003 (a decorrere dal 1 ottobre 2003), l’unica domanda da prendere in considerazione è solo quella all’INAIL non essendo richiesta quella da presentare all’Inps. Nè può affermarsi una fungibilità tra le due domande in quanto mentre quella all’I.N.P.S. è necessaria per l’erogazione del beneficio previdenziale, quella rivolta all’I.N.A.I.L. mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell’esposizione all’amianto.

Invero, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte (oltre a quella già citata si veda anche Cass. nn. 17000, 8937 e 2677 del 2002 e n. 8859 del 2001) l’I.N.A.I.L. difetta di legittimazione passiva (ad causam) nel giudizio introdotto dal lavoratore per ottenere accertamento giudiziale del diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all’amianto, avvalendosi della disposizione di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nel testo modificato dal D.L. 5 giugno 1993, n. 169, art. 1, comma 1, e dalla relativa Legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271.

L’istituto, infatti, è soggetto del tutto estraneo al rapporto, di natura previdenziale, che dà titolo a una siffatta domanda, posto che la norma da cui trae fondamento il diritto azionato finalizza il beneficio da essa previsto – consistente nell’incremento dell’anzianità contributiva, attraverso il meccanismo della ipervalutazione di periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all’amianto ad agevolare il perfezionamento dei requisiti per le prestazioni pensionistiche (l’ammontare delle quali dovrà essere determinato computando, se spettante, la maggiorazione di legge) e a consentire, perciò, una più rapida acquisizione del relativo diritto, non già a facilitare l’accesso alle (diverse) prestazioni oggetto del regime assicurativo che fa carico all’I.N.A.I.L..

Nel caso in esame la mancanza di preventiva domanda all’I.N.P.S. (circostanza, questa, pacifica) conduce pertanto inevitabilmente ad una pronuncia di improponibilità dell’originario ricorso.

Alla luce di quanto esposto, si propone l’accoglimento del ricorso, la cassazione dell’impugnata sentenza con decisione nel merito – ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto con declaratoria di improponibilità dell’originaria domanda, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della riportata relazione e, quindi, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decide nel merito – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – dichiarando improponibile la originaria domanda.

Il consolidarsi solo in epoca recente della giurisprudenza di legittimità soprarichiamata giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara improponibile l’originaria domanda; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA