Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15311 del 24/06/2010

Cassazione civile sez. II, 24/06/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 24/06/2010), n.15311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7587/2005 proposto da:

G.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato NANIA Roberto,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BALDI NERI;

– ricorrente –

contro

I.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, L.RE FLAMINIO 46 PAL 4^ SC B, presso lo studio dell’avvocato

GREZ GIANMARCO, rappresentata e difesa dagli avvocati RUNFOLA

Domenico, NARESE CALOGERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 220/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per inammissibilità per difetto

interesse; in subordine cassazione materia contendere.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l’11-7-1996 G.S. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siena I.M. esponendo:

nel (OMISSIS) tra I.M. e B.M. da un lato e G.L. e G.C. (danti causa dell’attrice) dall’altro venne raggiunto un accordo al fine di dare una sistemazione definitiva, in separate proprietà, ai terreni facenti parte dell’originario complesso immobiliare denominato “podere tesoro” sito nel Comune di (OMISSIS) località (OMISSIS), già parzialmente diviso in passato, ed a consentire la realizzazione di nuove costruzioni; in tale contesto i suddetti soggetti con atto pubblico del (OMISSIS) a rogito notaio Bartalini Bigi alla presenza di un legittimo rappresentante del Comune di Siena dichiaravano di assoggettare, oltre che per sè, anche per i loro successori e per i terzi aventi causa, alcuni terreni di loro rispettiva proprietà ivi indicati al vincolo di non edificabilità, costituito esclusivamente ed irrevocabilmente a favore della costruzione che essi avrebbero eretto sul terreno identificato in catasto dalla particella (OMISSIS);

nondimeno la I. nel 1993 aveva presentato alla Amministrazione Provinciale di Siena una ipotesi di piano di utilizzazione aziendale implicante la costruzione di nuove opere edilizie, ed il piano era stato approvato dalla Giunta Provinciale con Delib. 15 febbraio 1994, cosicchè il Sindaco di Siena con provvedimento del 27-1-1995 aveva concesso alla I. la facoltà di eseguire i lavori di realizzazione di un fabbricato ad uso abitativo e relativi accessori, in (OMISSIS)”, e precisamente su una particella di terreno identificata catastalmente al n. (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) gravata dalla servitù di inedificabilità.

Tanto premesso l’attrice chiedeva dichiararsi l’esistenza del proprio diritto di servitù di non edificabilità del suddetto terreno di proprietà della I. e conseguentemente condannarsi quest’ultima alla demolizione delle opere ivi realizzate ed al risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio la convenuta contestando il fondamento delle domande attrici, ed eccependo altresì il difetto di legittimazione attiva della G. in quanto il soggetto beneficiario del vincolo di cui alla convenzione del 23-3-1973 era soltanto il Comune di Siena.

Il Tribunale adito con sentenza del 23-7-2002, accertata l’esistenza della servitù di non edificabilità del predetto terreno, condannava la I. alla demolizione delle opere ivi realizzate in violazione della servitù medesima e respingeva la domanda di risarcimento danni.

Proposto gravame da parte della I. cui resisteva la G. la Corte di Appello di Firenze con sentenza del 14-2-2004, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato tutte le domande introdotte nel primo grado di giudizio dall’appellata; il giudice di appello ha affermato che con l’atto del (OMISSIS) sopra richiamato le parti non avevano costituito una servitù, ma un vincolo urbanistico in funzione del rilascio di una concessione edilizia in relazione alla normativa urbanistica vigente in dipendenza del relativo PRG; poichè tale normativa era stata sostituita dalla L.R. n. 10 del 1979, norma di rango superiore rispetto alla disciplina del PRG, si doveva ritenere che il vincolo costituito con l’atto suddetto esclusivamente in favore del Comune di Siena ed in funzione della normativa abrogata, era divenuto inefficace senza bisogno di esplicita revoca da parte del Comune, costituendo quest’ultima semmai un atto meramente ricognitivo.

Per al cassazione di tale sentenza la G. ha proposto un ricorso affidato a quattro motivi cui la I. ha resistito con controricorso depositando successivamente una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio prende atto che dall’esame della menzionata memoria depositata dalla controricorrente e dalla documentazione ad essa allegata risulta che, a seguito del decesso della G. in data 6/10/2006 i suoi eredi, ovvero i figli C.S. e C.M., con atto per notaio Mandarini di Siena del 16/12/2006 hanno accettato l’eredità della G. ed hanno rinunciato al presente ricorso; dallo stesso atto pubblico emerge che la I. ha accettato tale rinuncia, e che le parti hanno in via transattiva convenuto di compensare tra di esse le spese del relativo giudizio.

Sulla base di tali sopravvenute circostanze deve accogliersi la richiesta formulata dalla I. con la suddetta memoria di dichiarare inammissibile il ricorso, considerato che l’interesse alla impugnazione deve sussistere non soltanto al momento della sua proposizione, ma anche al momento della decisione della stessa, cosicchè il suo successivo venir meno ha le stesse conseguenze della sua carenza iniziale.

Infine devono compensarsi interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010

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