Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15311 del 21/07/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15311 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Data pubblicazione: 21/07/2015
SENTENZA
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sul ricorso n. 4534/10 proposto da:
Schif fino Rosine, elettivamente domiciliata in Roma,
Via Renato Fucini n. 24, presso lo Studio dell’Avv.
Giuseppina Stillitani, che la rappresenta e difende
giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Comune di Santa Domenica Talao;
– intimato contro
9.„
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– intimato avverso la sentenza n. 133/10/08 della Commissione
Tributaria Regionale della Calabria, depositata il 27
dicembre 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 3 giugno 2015 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
Con l’impugnata sentenza n. 133/10/08 depositata il 27
dicembre 2008 la Commissione Tributaria Regionale della
Calabria, accolto l’appello del Comune di Santa
Domenica di Talao (CS), in riforma della decisione n.
37/03/06 della Commissione Tributaria Provinciale di
Cosenza, respingeva il ricorso proposto dalla
contribuente Schiffino Rosina avverso l’avviso
d’accertamento ICI relativo ad un’area inserita in PRG
ma non oggetto di <
In particolare la CTR così statuiva: «L’appello è
fondato e merita accoglimento. Secondo questo collegio
l’interpretazione data dai primi giudici è superata
dall’art. 11 quaterdecies,
comma 16, d.l. 30 settembre
2005, n. 203 con il quale il legislatore, interpretando
l’art. 2 d.lgs. n. 504/92, ha stabilito che ai fini ICI
un’area è considerata edificabile anche in assenza di
uno strumento attuativo>>.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
La contribuente proponeva ricorso per cassazione
affidato a tre motivi.
Gli intimati Comune e Ministero dell’Economia e delle
Finanze non si costituivano.
Dalla contribuente i motivi del ricorso venivano
rubricati come segue:
n. 3 per violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992>>;
2.
<
3. «Nullità della sentenza per omessa ed insufficiente
motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5 e
nullità della sentenza in relazione all’art. 360 n. 4
c.p.c.>>.
I ridetti motivi, in violazione dell’art. 366
c.p.c., applicabile ratione temporis,
bis
sono i primi due
mancanti del quesito di diritto ed il terzo sprovvisto
del momento di sintesi, con la conseguente
inammissibilità del ricorso.
In assenza di avversaria costituzione, non deve farsi
luogo ad alcun regolamento di spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 3 giugno 2015
1. «Nullità della sentenza in relazione all’art. 360