Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15311 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 09/03/2017, dep.20/06/2017),  n. 15311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13072/2016 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 11, presso lo studio dell’avvocato MARIA MELE, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato CARLO CARBONE;

– controricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il provvedimento n. 627/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2004 S.G. convenne in giudizio M.M.A. ed il Condominio di (OMISSIS) al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti conseguenti all’allagamento del locale di proprietà della M., condotto in locazione ad uso diverso da abitazione dall’attrice. Espose la S. che a seguito di abbondanti piogge erano fuoriuscite acque bianche e nere dai pozzetti delle condotte fecali che invasero l’immobile danneggiando i macchinari, impianti e strutture presenti nei locali. I suddetti danneggiamenti e l’inagibilità dei locali avevano determinato per la S. una serie di inadempienze tali da causare la risoluzione di contratti in essere.

Si costituì in giudizio la convenuta che contestava tutto quanto dedotto ed eccepito da parte attrice chiedendo il rigetto della domanda proposta. Si costituì anche il Condominio argomentando l’infondatezza della domanda e la sua estraneità ai fatti. Dedusse anche che la M. si era resa responsabile di modifiche strutturali dello stato dei luoghi, non autorizzate dal Condominio, con cui aveva mutato la destinazione dei locali di cui si discute.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1249/2011, ha accolto in parte la domanda nei soli confronti della locatrice M. e l’ha condannata al pagamento di Euro 11.619,00.

2. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 627 del 15 febbraio 2016, ha rigettato l’appello proposto dalla S. nei confronti della locatrice e del Condominio escludendo la responsabilità di quest’ultimo sia sul piano formale (per mancata autorizzazione ad operare alla M.) che sostanziale (i lavori erano stati eseguiti all’interno della proprietà) e l’appello incidentale proposto dalla M. ritenuta unica responsabile dei danni patiti dalla S. a seguito dei lavori effettuati.

3. Avverso tale sentenza, propone ricorso in Cassazione S.G. con quattro motivi.

3.1. Resiste con controricorso M.M.A.. Il Condominio intimato non svolge attività difensiva.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2055, per insufficiente motivazione in quanto il giudice del merito ha ritenuto estraneo il Condominio; con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051, perchè il giudice non ha applicato tale norma al caso di specie; con il terzo e quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., da un lato per carente motivazione circa la legittimazione passiva del condominio e dall’altro per carente motivazione circa il lucro cessante per non aver il giudice del merito disposto la Ctu e valutato secondo equità come richiesto.

6. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti inammissibili.

Sono inammissibili laddove prospettano, in maniera generica ed attraverso una superficiale esposizione della vicenda, una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia.

I motivi sono anche generici. Nel giudizio di legittimità è onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata. Sono inammissibili quei motivi che non precisano in alcuna maniera in che cosa consiste la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitano ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007). Come appunto nel caso di specie.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate solo nei confronti della M.. Non occorre provvedere sulle spese a favore del Condominio in considerazione del fatto che ha svolto attività difensiva.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente M., delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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