Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15311 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. II, 17/07/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 17/07/2020), n.15311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20335/2019 proposto da:

F.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCESCO

GIAMPA’, presso il cui studio a Lamezia Terme, via G. Da Fiore 73,

elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 532/2019 del TRIBUNALE DI CATANZARO, depositato

il 22/2/2019;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. PATRONE Ignazio, il quale ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/1/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Catanzaro, con il decreto in epigrafe, dichiaratamente comunicato in data 17/5/2019, ha respinto il ricorso con il quale F.B., nato in (OMISSIS), ha impugnato il provvedimento della commissione territoriale, notificato il 9/10/2017, ha respinto le domande di protezione internazionale che l’istante aveva presentato.

F.B., con ricorso notificato in data 17/6/2019 (il 16/6/2019 è stata domenica), ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto, comunicato il 9/5/2019.

Il ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale non ha disposto la sua audizione personale nonostante la sua audizione innanzi alla commissione territoriale si fosse svolta senza l’ausilio dei mezzi tecnici per la videoregistrazione.

1.2. Il motivo è fondato, con assorbimento degli altri. Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa, in effetti, evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 27182 del 2018; Cass. n. 32029 del 2018; Cass. n. 14148 del 2019), salvo che il richiedente abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass. n. 17076 del 2019). Nel caso di specie, il decreto impugnato dà atto che non si è proceduto a ripetere o integrare l’audizione già svolta. Nè, del resto, emerge che il colloquio tra il richiedente e la commissione territoriale sia stato videoregistrato o che il richiedente aveva dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio.

1.3. Il decreto impugnato dev’essere, per l’effetto, cassato, in relazione al motivo accolto, con rinvio al tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, il decreto impugnato, con rinvio al tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA