Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15311 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 38692-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5075/06/2018 della Commissione tributaria

provinciale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata

il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 11/03/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

Con la sentenza in epigrafe indicata, decidendo nel giudizio di impugnazione proposto da C.B. avverso il rigetto dell’istanza di rimborso delle maggiori ritenute IRPEF effettuate dal datore di lavoro (Telecom Italia s.p.a.) della predetta contribuente sulle somme alla medesima corrisposte quale incentivo all’esodo, la CTR rigettava l’appello dell’amministrazione finanziaria argomentando sulla spettanza alla contribuente dell’agevolazione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in favore dei soggetti colpiti dal sisma che aveva interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa il 13-16 dicembre del 1990, e, quindi, del rimborso del 90 per cento delle somme versate a titolo di imposta per il triennio 1990-1992.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimata.

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 156 e 287 e segg. c.p.c., 112 c.p.c., sostenendosi la nullità della sentenza impugnata per “gravissimo ed assoluto difetto di motivazione estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rilevare la ratio decidendi spesa dal giudice territoriale”, avendo la CTR “argomentato la sentenza con una motivazione totalmente incoerente rispetto alla questione controversa (come e si trattasse di un rimborso relativo a c.d. (OMISSIS))”.

Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 sostenendosi che nel caso di specie la contribuente era decaduta dal diritto al rimborso avendo inoltrato istanza di rimborso oltre il termine di decadenza di cui alla disposizione censurata.

Il primo motivo è fondato, atteso che dall’istanza di rimborso presentata dalla contribuente, dal conseguente atto di diniego dell’amministrazione finanziaria, nonchè dal ricorso proposto dalla contribuente alla CTP di Ragusa, allegati per autosufficienza al ricorso in esame, in ossequio al protocollo d’intesa tra questa Corte ed il CNF del 17/12/2015, emerge chiaramente che la causa aveva ad oggetto la richiesta di rimborso delle maggiori ritenute IRPEF effettuate dal datore di lavoro (Telecom Italia s.p.a.) della predetta contribuente sulle somme alla medesima corrisposte quale incentivo all’esodo.

Pertanto, la sentenza della CTR, motivata con riferimento a diverso rapporto tributario (rimborso dell’IRPEF ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17) è chiaramente affetta da nullità assoluta, che è ipotesi che si verifica “tutte le volte in cui la stessa manchi, come nella specie, di quel minimo di elementi o presupposti che sono necessari per produrre l’effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, cui essa tende, non essendo possibile una chiara riconducibilità alle parti del processo del rapporto di cui si controverte”.

E’, infatti, orientamento consolidato di questa Corte, seppur con riferimento ad altra fattispecie, quello secondo cui un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, è affetto da inesistenza giuridica o nullità radicale e “comporta, per l’incompiuto esercizio della giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio. L’incompiuto esercizio della giurisdizione assorbe anche i profili inerenti alla formazione del giudicato formale, non potendo darsi irretrattabilità di un atto giudiziario inesistenti” (Cass. 6162/2014, 30067/2011)”.

Tale principio è esportabile anche alle ipotesi in esame, ovvero al caso di statuizione emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a differente rapporto tributario, fondato su presupposti diversi da quelli cui il giudice di appello ha adottato la propria decisione.

Come condivisibilmente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 15002 del 2015; v. anche Cass. n. 16497 del 2019), in simili ipotesi il giudice, benchè investito della potestà di decidere, non può superare i limiti strutturali della sentenza impugnata, per l’assoluto equivoco in essa contenuto quanto al rapporto tributario oggetto di giudizio. Peraltro il vizio è rilevabile d’ufficio.

Ciò posto, osserva però il Collegio che l’accoglimento del primo motivo di ricorso per nullità della sentenza impugnata non comporta la necessità di cassare con rinvio la sentenza stessa, affinchè il giudice di merito si pronunci sulla questione di merito, oggetto del secondo motivo di ricorso, giacchè, sul presupposto del difetto della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, trattandosi di questione di puro diritto, la Corte può statuire sulla medesima, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, in ossequio al principio giurisprudenziale secondo cui “Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta dichiarata la nullità – con conseguente cassazione – della sentenza impugnata (nella specie, per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo), la Corte di cassazione, qualora sia posta, con altro motivo di ricorso, una questione di mero diritto e su di essa si sia svolto il contraddittorio e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può direttamente decidere la causa nel merito, attuando il previsto rimedio impugnatorio di carattere sostitutivo” (Cass. n. 24914 del 2011).

Ciò precisato, osserva il Collegio che anche il secondo motivo è fondato e va accolto.

Invero, nel caso di specie è pacifico che la contribuente ha avanzato istanza di rimborso oltre il termine decadenziale di quarantotto mesi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e precisamente in data 06/02/2007 con riferimento a ritenute operate nel febbraio del 2002.

Invero, la questione di diritto posta con il ricorso è stata risolta dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 13676 del 16/06/2014, che ha affermato il principio che nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – com’è accaduto con riferimento a quella che qui viene in rilievo – il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o di decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche. Principio reiteratamente ribadito dalle Sezioni semplici di questa Corte (cfr. Cass. n. 7996/16, n. 17340/2016, n. 22098/2016 e n. 2837/17) a cui il Collegio intende dare continuità.

Si è altresì precisato che, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, non sono invocabili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling”, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti (cfr., ex multis, Cass. n. 7996/2016, cit.).

Pertanto, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate, va cassata la sentenza impugnata con decisione nel merito di rigetto dell’originario ricorso della contribuente e compensazione delle spese dell’intero giudizio per essere stata la causa decisa sulla base di un orientamento giurisprudenziale intervenuto successivamente all’introduzione del giudizio di merito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente, compensando le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA