Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15310 del 25/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 25/07/2016), n.15310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28736-2014 proposto da:

E.M., B.V., C.L., CR.GI.,

BA.VI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

268-A, presso lo studio dell’avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA, che li

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, giusta

procura in calce al conroricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1420/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato Antonella Patteri difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 11.5.2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione, redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 4.12.2013, la Corte di appello di Bologna rigettava il gravame proposto dai ricorrenti epigrafati avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna che ne aveva respinto il ricorso inteso alla declaratoria, nei confronti dell’INPS, della sussistenza del loro diritto alla rivalutazione ai fini pensionistici dei periodi di lavoro prestati con esposizione a fibre di amianto nella concentrazione di legge ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

Il rigetto della domanda in primo grado era stato fondato sulla CTU ivi espletata, che aveva escluso l’ultradecennalità dell’esposizione qualificata, ed il giudice del gravame riteneva infondate le critiche rivolte dagli appellanti alla decisione suddetta, rilevando che l’ausiliare nominato in primo grado aveva concluso valutando come “possibile” un livello espositivo medio ponderato, nell’arco decennale, pari o superiore a 0,1 ff/cmc, e che tanto bastava a far ritenere non raggiunta la prova richiesta. Rimarcava la Corte che la relazione si esprimeva in termini di mera possibilità, non consentendo di ritenere assolto l’onere probatorio da parte degli appellanti (esposizione qualificata) ed aggiungeva che non era sufficiente, ai detti fini, la precisazione del Ctu di ritenere molto probabile che l’esposizione, sia diretta, per tempi discreti, e sia indiretta, cioè ambientale, e quindi continua, fosse stata tale da comportare un superamento del limite di 100 ff/litro/anno, occorrendo la prova, seppure presuntiva ed espressa in termini di elevata probabilità logica, di un superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all’amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore giornaliero su otto ore al giorno.

Per la cassazione di tale decisione ricorrono i lavoratori soccombenti, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste l’INPS, con controricorso.

Con il primo motivo, si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, comma 3, e del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, terzo 3, in tema di requisiti di esposizione all’amianto per l’ottenimento dei benefici previdenziali di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e ss. modificazioni, assumendosi che la sentenza della Corte di appello è meramente ripetitiva di quella del Tribunale e che debba ritenersi palese che i giudici del merito siano incorsi in errore considerando in opposizione tra loro la formula di legge (lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno) e quella usata “in maniera maldestra” o troppo sintetica dal CTU, laddove non poteva che trattarsi della stessa formula.

Con il secondo motivo, si censura la decisione per falso supposto di fatto in ordine alla ritenuta sussistenza ed accertamento da parte del CTU di un requisito di esposizione all’amianto assai inferiore e distante da quello previsto dalla legge, laddove il Ctu, reputando molto probabile il superamento del limite di 100 ff/litro/anno, aveva evidentemente voluto intendere l’esposizione lungo l’intero corso di un anno almeno come valore medio e di ogni anno dei 10 necessari per il beneficio invocato.

I due motivi, pur nella differente articolazione delle censure, riferite a violazione di legge ed a vizio di falsa supposizione di un fatto, vanno trattati congiuntamente per la evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto.

Entrambi sono destituiti di giuridico fondamento, attesa la correttezza della sentenza impugnata quanto alla ritenuta necessità della rilevante probabilità dell’esposizione ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 il che è conforme a consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’attribuzione dell’eccezionale beneficio di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 271 del 1993, art. 1, comma 1), presuppone l’assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza, nel luogo di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nel D.Lgs. n. 277 del 1991.

In particolare, sono stati correttamente applicati i principi e valutati conformemente agli stessi gli elementi utili al riconoscimento di tale beneficio, per il quale non è necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell’esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell’ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità (cfr. Cass. 20.9.2007 n. 19456, Cass. 1.8.2005 n. 16119).

Orbene, la decisione, fondandosi sulle condivise risultanze della ctu espletata, ha evidenziato come l’ausiliare avesse concluso nel senso della “possibilità” di un livello espositivo medio ponderato nell’arco decennale, pari o superiore a 0,1 ff/cmc, ed affermato che tanto bastava a ritenere non provata l’esposizione qualificata ultradecennale secondo criteri di elevata probabilità logica. Rispetto a tali conclusioni, reputate già sufficienti per escludere il diritto degli appellanti, la precisazione fornita dal CTU nei sensi sopra precisati è stata ritenuta tutt’altro che rilevante, non apportando elementi di chiarificazione alla ritenuta “possibilità” del livello espositivo già indicato.

La prospettazione dell’errore asseritamente compiuto dal Ctu e recepito anche nella motivazione della Corte del merito non risulta effettuata nella presente sede con richiamo a doglianze che siano state espressamente formulate in sede di gravame per contrastare i criteri di valutazione della soglia di esposizione all’amianto in base ai risultati della ctu e la stessa interpretazione delle risultanze peritali fornita dal giudice di prime cure, donde l’inammissibiità delle censure.

Va poi, aggiunto – con riferimento, in particolare al secondo motivo di impugnazione – che la sentenza n. 8053/14 delle S.U. di questa Corte ha chiarito, riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una questio facti, – nella specie rappresentato dall’esame di un fatto supposto – che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

In proposito, è stato altresì chiarito che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (sent. cit.).

Il “fatto storico” censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5 non può, dunque, identificarsi con la ritenuta sussistenza ed accertamento da parte del CTU di un requisito di esposizione all’amianto assai inferiore e distante da quello previsto dalla legge, posto che lo stesso non era stato contrastato idoneamente con specifiche censure sollevate al riguardo nell’atto di gravame, e che, comunque, non se ne indica la specifica deduzione in quella sede, sia perchè non può ritenersi, alla stregua delle argomentazioni svolte in sentenza, che il fatto dedotto sia connotato dal requisito della decisività, atteso che la decisione si fonda in maniera assorbente, alla stregua delle indagini svolte, sull’accertamento della mera possibilità del superamento del limite di 0,1 ff/cc, inidonea a realizzare il giudizio di rilevante probabilità di esposizione alla soglia di legge.

Ogni altra contestazione riferita alla valutazione di dati relativi ad altri ricorrenti, versanti in condizioni parificabili a quelle degli attuali, difformi da quelli ritenuti nella sentenza impugnata, è inidonea ad inficiare i passaggi argomentativi posti a fondamento della stessa, in base a precisi e decisivi elementi capaci di determinare, se presi in considerazione dal giudice del merito, un diverso esito della controversia.

Alla stregua delle esposte considerazioni, si propone il rigetto del ricorso, ritenutane la manifesta infondatezza, ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla richiamata giurisprudenza di legittimità, e che le stesse conducano al rigetto del ricorso, non essendo le osservazioni dei lavoratori – che nella sostanza replicano il contenuto del ricorso idonee a scalfire i passaggi argomentativi sui quali si fonda la relazione, che ha ritenuto il carattere assorbente della mancanza, nei motivi di gravame, di specifici rilievi alla ctu in tema di qualificazione dell’esposizione alle fibre di amianto.

Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate, in conformità anche a quanto statuito in sede di gravame, in relazione alla tipologia dell’accertamento ed alla valutazione della condizione lavorativa degli istanti in un contesto aziendale differenziato quanto ai livelli espositivi individuati.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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