Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15310 del 24/06/2010

Cassazione civile sez. II, 24/06/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 24/06/2010), n.15310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7378/2005 proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE ex lege,

rappresentato e difeso dall’avvocato BELLO Ettore Francesco;

– ricorrente –

e contro

COMUNE DI SAPONARA in persona del Sindaco pro tempore, DEMOTER SRL in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso il provvedimento proc. 854/04 del TRIBUNALE di MESSINA,

depositata il 27/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito l’Avvocato AMATA Ferdinando con delega depositata in udienza

dell’Avvocato BELLO Ettore Francesco, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per rigetto ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Messina con ordinanza depositata il 27.11.04, notificata il 15.12.04, decidendo sul ricorso avverso il decreto del G.I. del 9.6.04, comunicato il 5.7.04, di liquidazione di Euro 3.240,87 per compensi e spese,comprensiva dell’importo liquidato per l’ausiliario, oltre IVA e CPA, proposto in data 20.7.04 da Dott. M.G., quale c.t.u. nella causa tra la DEMOTER srl e il Comune di Saponara, con mandato di “accertare e/o verificare quanto richiesto da parte attrice nel punto A dell’atto di citazione”, rigettava l’opposizione perchè infondata.

Rilevava il Tribunale che, contrariamente all’assunto del ricorrente, l’incarico ricevuto riguardava la verifica e la fondatezza di “alcune riserve avanzate nel corso dell’appalto di lavori pubblici” e non già l’intero valore della controversia, ragione per cui l’accertamento rientrava nello scaglione n. 12 delle tabelle di cui al D.M. 30 maggio 2002, e non già nell’art. 2 dello stesso decreto.

Per la cassazione della decisione ricorre il Dott. M. G., deducendo:

1) violazione e falsa applicazione del D.M. 30 maggio 2002, emanato ex D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820, e art. 10 c.p.c., in relazione ai compensi liquidati al c.t.u. e a quelli liquidati all’ausiliario (artt. 1 e 11 D.M.).

Lamenta il ricorrente che l’incarico affidatogli riguardava l’intera domanda di cui al predetto punto A della citazione e non già la verifica delle riserve avanzate nel corso dell’appalto di lavori pubblici,di tal che l’importo delle suddette riserve veniva quantificato in Euro 396.988.708 la riserva n. 1 e in Euro 76.540.000 la riserva n. 2, mentre invece, era stato applicato l’art. 12 del medesimo decreto che disciplina la determinazione degli onorari in materia di versa; e liquidate ex art. 11 le competenze dell’ausiliario.

2) vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nel senso che il G.I. avrebbe estrinsecato argomenti e norme che non hanno alcuna attinenza con i motivi esplicati nell’opposizione.

Il ricorso è in fondato: Vale innanzitutto considerare che, ai fini dell’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione della liquidazione degli onorari per l’attività espletata in sede di merito, è necessario che sia fornito l’effettivo valore della causa o quello dell’incarico espletatoci fini di dimostrare che la liquidazione corrisposta non corrisponde,in difettosi limiti della tariffa, dal professionista.

Orbene, sotto tale profilo non è dato sapere da dove il ricorrente ha tratto i valori indicati in ricorso.

Vale, comunque osservare che gli artt. 1 e 2 della tariffa professionale, come approvata con D.M. 30 maggio 2002, ai rispettivi artt. 1 e 2 indica i criteri di massima per la determinazione degli onorari a percentuale per la consulenza tecnica, stabilendo che si ha riguardo al valore della controversia e se non è possibile applicare il criterio predetto gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico e sono determinati in base a vacazioni, mentre per la consulenza tecnica in materia amministrativa,contabile e fiscale (art. 2) spetta al c.t. un onorario a percentuale calcolato a scaglioni (prefissati nello stesso articolo).

Nei successivi articoli (dal 3 al 12) determina, invece, gli onorari a scaglioni secondo il tipo di controversia e proprio all’art. 12 prende in considerazione la consulenza tecnica “in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme di collaudo di lavori o forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamenti e revisione dei prezzi”, stabilendo che spetta al consulente tecnico un onorario da un minimo di Euro 145,12 ad un massimo di Euro 970,42″;

Viceversa, il precedente art. 11 riguarda tutt’altra materia, quella di costruzioni edili, impianti industriali, elettrici ferrovie, strade e canali, opere idrauliche e fognature”, stabilendo che spetta al c.t. un onorario a percentuale calcolato per scaglioni (specificamente riportati).

Ne consegue, che facendosi riferimento all’unico dato disponibile in merito all’incarico espletatole è quello indicato nel provvedimento impugnato (verificare la fondatezza delle riserve avanzate in corso di un appalto di lavori pubblici), il ricorrente non ha motivo di lamentarsi dell’onorario liquidato.

PQM

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010

 

 

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