Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1531 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. III, 26/01/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18009/2005 proposto da:

ARDUINO TRASPORTI SPA (OMISSIS), in persona del Presidente Sig.

A.F. elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

10, presso lo studio dell’avvocato ANGELINI Massimo, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FONTANAZZA SANTO,

MINGRINO FRANCESCO PAOLO come da delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.M. ved. C. (OMISSIS), C.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso

lo studio dell’avvocato GEREMIA Rinaldo, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ODERDA DOMENICO con delega a margine del

controricorso;

INAIL in persona del Dirigente Dott. V.P.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato TARANTINO CRISTOFARO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROSSI ANDREA con delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

IMP SGARBOSSA VIRGINIO & C DI SGARBOSSA & C SAS,

Z.G.,

S.G., S.L., EREDITA’ GIACENTE M.

M., MILANO ASSIC SPA, N.M.E.;

– intimati –

sul ricorso 23479/2005 proposto da:

IMPRESA SGARBOSSA VIRGINIO & C DI SGARBOSSA & C SAS (OMISSIS)

in

persona del legale rappresentante pro tempore S.G. e

i Sig.ri Z.G., S.G., S.

L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI

26/B, presso lo studio dell’avvocato PETRONI MASSIMO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCALARI MASSIMO con

delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

e contro

ARDUINO TRASP SPA, MILANO ASSIC SPA, Z.M., C.

R., INAIL, EREDITA’ GIACENTE M.M., N.M.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 554/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione Terza Civile, emessa il 12/11/2004; depositata il 07/04/2005;

R.G.N. 2349/2003 e 2637/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/12/2009 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato MASSIMO ANGELINI;

udito l’Avvocato CRISTOFARO TARANTINO; udito l’Avvocato MASSIMO

SCALARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12.11.92, Z.M., quale moglie, e C.R., quale figlio, di C.B., riassumendo la causa già promossa innanzi al Pretore di Torino, il quale si era dichiarato incompetente, convenivano innanzi al Tribunale di Torino Ca.Lo. e la s.p.a. Arduino Trasporti, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni per la morte dell’operaio C.B., morto folgorato in un cantiere per la costruzione della Facoltà di Agraria dell’Università di (OMISSIS) sito in (OMISSIS). Esponevano che il Ca., operatore di una autogrù, mentre trasportava un pannello prefabbricato al di sotto di un elettrodotto aereo a 15.000 volt, aveva urtato col braccio della gru uno dei conduttori dell’alta tensione per cui la conseguente scarica elettrica aveva colpito il C.; inoltre, che, in data il 9.5.77, il Ca. era stato rinviato a giudizio, unitamente a M.M., quale capo cantiere, per il reato di omicidio colposo ed il Tribunale di Torino, con sentenza del 30.6.83, li aveva dichiarati entrambi colpevoli, condannandoli alla pena di mesi sei ciascuno di reclusione, oltre al risarcimento danni e ad una provvisionale di L. 4.000.000, in favore della vedova Z.M., costituitasi parte civile.

Tale decisione, però, veniva annullata dalla Corte di Appello di Torino, per cui la causa riprendeva in primo grado, ove il Tribunale di Torino, con decisione in data 27.2.99, assolveva il M., confermando la condanna del Ca. cui erano concesse le attenuanti generiche ed il reato era dichiarato estinto per prescrizione.

Ciò premesso, la Z., unitamente al figlio C.R., chiedevano al Tribunale di Torino la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in L. 131.532.006 per la vedova ed in 75.947.500 per il figlio; non si costituiva il Ca. mentre, invece, si costituiva l’Arduino Trasporti s.p.a., che chiedeva dichiararsi la responsabilità dell’impresa Sgarbossa e del suo preposto M.M..

Chiamati in giudizio, questi ultimi si costituivano e l’impresa Sgarbossa chiedeva, a sua volta, di chiamare in manleva la compagnia assicuratrice Lloyd Internazionale s.p.a.; proponeva intervento volontario l’Inail che chiedeva dichiararsi la responsabilità dell’Arduino Trasporti e di Ca.Ma..

Si costituiva la Milano Assicurazioni, che chiedeva dichiararsi l’inefficacia la polizza o in subordine contenersi il risarcimento nei limiti del massimale di L. 10.000.000.

Riassunta la causa innanzi alla Sezione Stralcio del Tribunale di Torino, quest’ultimo, con sentenza in data 5.2.2003, dichiarava la responsabilità del Ca., dell’eredità giacente M. M. (nel frattempo deceduto), della Sgarbossa Virgilio s.a.s. di S.G., di Z.G. e S.L., condannandolo unitamente alla Milano Assicurazioni s.p.a. a pagare agli attori, nei limiti del massimale di polizza, rivalutato, la somma di Euro 72.922,72, oltre gli interessi legali dal sinistro ed le spese di giudizio.

Avverso tale pronuncia proponevano separati appelli Z.M., vedova C., e C.R. nonchè la Milano Assicurazioni s.p.a..

Riuniti i gravami e disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Ca.Lo., la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 554/05, così decideva: “condanna la Arduino Trasporti s.p.a, in solido con N.M.E. (quale erede di Ca.Lo.), eredità giacente M.M., S. L. al pagamento in favore degli attori Z.M. e C. R. della somma di Euro 72.922,72, oltre interessi legali dal sinistro ed alle spese processuali di primo grado; elimina la condanna della Milano Assicurazioni s.p.a. al pagamento, in solido con le altre parti sopraindicate, del suddetto importo in favore degli attori e condanna la stessa a manlevare l’Impresa Sgarbossa s.a.s. (nei limiti del massimale di polizza rivalutato) per quanto essa è tenuta a pagare in forza della presente sentenza; condanna la Arduino Trasporti s.p.a. al pagamento in favore dell’Inail, in solido con N.M.E. (erede di Ca.Lo.), della somma di Euro 218.768,16, oltre interessi legali dalla erogazione della somma agli eredi della vittima ed alle spese del giudizio di primo grado…”.

Ricorre per cassazione l’Arduino Trasporti con quattro motivi, illustrati da memoria; resistono con autonomi controricorsi l’Inail, Z.M. e l’impresa Sgarbossa, unitamente a Z. G., S.G. e S.L., i quali ultimi, a loro volta, propongono ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale:

con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 651, 654, 113, 115, 116 e 184 c.p.c. nonchè dell’art. 2697 c.c., e relativo difetto di motivazione. Si afferma in particolare che “la società Arduino Trasporti non aveva partecipato al giudizio penale e pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 651 e 654 c.p.p., non potevano esserle opposti nè i giudicati emessi in quella sede nè le eventuali risultanze istruttorie del procedimento penale, risultanze che non potevano esser assunte come vere ed incontrovertibili solo perchè desunte da atti di polizia giudiziaria o del P.M. o del Giudice Istruttore o dei verbali dibattimentali. Nel procedimento civile contro la ricorrente la posizione processuale della parti, rispetto all’onere probatorio, pertanto, era quella prevista dell’art. 2697 c.c., sicchè gli attori avevano l’obbligo della prova dei fatti posti a fondamento delle domande proposte mentre la convenuta aveva l’onere della prova relativamente alle eccezioni formulate”.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1362, 1366, 1369, 1571, 1577 e 2049 c.c., e relativo difetto di motivazione.

Premesso che il noleggio non è una fattispecie di contratto disciplinata dal codice civile bensì dal codice della navigazione e che ad esso, da un punto di vista strettamente civilistico, si può fare riferimento solo riguardo ad una figura negoziale atipica, si afferma che ha errato la Corte di merito quando ha configurato il contratto di noleggio in ordine alla cessione della macchina dalla Arduino Trasporti all’Impresa Sgarbossa, con conseguente erronea individuazione delle relative responsabilità.

Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 102, 106, 111 e 112, c.p.c. nonchè art. 1299 c.c., e relativo difetto di motivazione, in quanto “la Corte di merito ha emesso condanna al pagamento verso l’Inail solo a carico della convenuta Arduino, omettendo la estensione della condanna a carico dei terzi chiamati, ritenuti corresponsabili in via solidale con la prima. La Corte di merito, poi, ho omesso la condanna dei terzi chiamati in favore della Arduino Trasporti, per la giusta rivalsa esercitata per tutte le somme che la stessa fosse stata costretta a pagare ai danneggiati a chi per essi (l’Inail, successore a titolo particolare nei diritti risarcitori).

Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 1916 e 2697 c.c., e relativo difetto di motivazione, in ordine alla domanda di rivalsa che non poteva essere accolta ” sic et simpliciter”. Si afferma in proposito che erroneamente la Corte di Appello ha imputato all’ A. la mancata precisazione degli elementi necessari per legittimare le cifre richieste dall’Inail e che la domanda di surroga che è stata proposta dall’Inail ed a quest’ultima incombeva l’onere della prova a fondamento della domanda.

Ricorso incidentale:

con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 342 c.p.c., comma 1, e relativo difetto di motivazione per quanto attiene il secondo motivo dell’appello incidentale;

si afferma che non risultava agli atti alcuna prova ascrivibile agli odierni ricorrenti incidentali.

Preliminarmente, si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento.

Quanto al ricorso principale, va rilevato che il primo motivo è pretestuoso perchè prospetta la circostanza, non verificatasi nel giudizio in esame, di una decisione in sede civile assunta semplicemente sulla base delle risultanze del processo penale; da ciò si fa conseguire che non potevano essere opposti all’Arduino Trasporti “i giudicati emessi in quella sede e le risultanze istruttorie del procedimento penale”. Deve, innanzitutto, rilevarsi che, sulla base di un consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 12524/00), in relazione agli artt. 651 e 654 c.p.p., gli effetti della sentenza penale nel giudizio civile “non fanno stato” e non sono vincolanti, fatta salvo la possibilità per il giudice civile di procedere alla rivalutazione del fatto storico sulla base delle medesime circostanze già oggetto di esame da parte del giudice penale, nonchè sulla base degli stessi atti del procedimento penale, eventualmente acquisiti agli atti del giudizio civile.

Nella sentenza in esame, la Corte di Torino, con ampia, logica e sufficiente motivazione, sulla base di un compiuto esame delle risultanze processuali, ha dapprima affermato che ” non può, infatti, ragionevolmente dubitarsi della responsabilità del Ca….in base ai condivisibili rilievi che competeva a lui, quale manovratore dell’autogru inviata presso il cantiere della ditta Arduino, prestare la dovuta attenzione nel manovrare il mezzo sì da evitare che il braccio venisse a contatto o si avvicinasse ai capi dell’alta tensione; egli, per sua ammissione, non aveva tenuto questa condotta, ed infatti, aveva espressamente dichiarato di essersi distratto e di non avere prestato attenzione ai conduttori elettrici…”, per poi aggiungere che “come, inoltre, era stato rilevato già dalla sentenza del Tribunale penale di Torino del 30.6.1983, emerge dagli atti penali che il Ca. aveva dichiarato di essersi accorto della presenza dei cavi della linea elettrica prima di effettuare la manovra; che egli svolgeva questo tipo di lavoro da circa tre anni ed aveva pertanto acquisito una buona esperienza nel campo; per questo la sua disattenzione appariva ancora più grave… la responsabilità del Ca. è stata, chiaramente, evidenziata anche nel rapporto alla Procura della Repubblica di Torino”.

E’ dunque di tutta evidenza che “autonomamente” la Corte territoriale ha valutato in sede civile la responsabilità dell’Arduino Trasporti, ulteriormente integrando le sue argomentazioni e il suo convincimento probatorio con quanto accertato in sede di giudizio penale.

Inammissibile è il secondo motivo del ricorso principale, in quanto, pur deducendo violazione di norme, prospetta una mera questione ermeneutica ex art. 1362 c.c., e segg., censurando l’interpretazione dei giudici d’appello in relazione al contratto avente ad oggetto la gru in questione come contratto di noleggio. In proposito questa Corte (tra le altre Cass. 22536/07) ha più volte affermato che l’interpretazione di un atto negoziale è un accertamento in fatto che può però essere fatto valere, in sede di legittimità, facendo puntuale riferimento non solo alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati, ma anche precisando in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; nel ricorso in esame la ricorrente prospetta a questa Corte soltanto una diversa interpretazione.

Anche il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, sono inammissibili perchè entrambi prospettano questioni nuove (quali quella della omessa condanna al pagamento dei terzi chiamati in favore dell’Arduino Trasporti e quella riguardante la domanda di surroga proposta dall’Inail con conseguente onere probatorio a suo carico), non prospettate nella precedente fase di merito.

Anche l’unico motivo del ricorso incidentale è inammissibile: con esso, infatti, pur deducendosi violazione di una norma processuale (art. 342 c.p.c., comma 1), si tende ad un non consentito riesame nella presente sede di circostanze di fatto non ulteriormente esaminabili nella presente sede, quali la qualificazione giuridica del rapporto tra l’Arduino s.p.a. e la Sgarbossa s.a.s., la sussistenza di prove tali da configurare le responsabilità dell’Impresa Sgarbossa, nonchè la rilevanza della condotta del Ca. nel causare il tragico evento per cui è causa.

Tra l’altro il motivo è privo di autosufficienza perchè non indica specificamente i motivi di impugnazione che si asseriscono non esaminati nel giudizio di appello.

Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura della controversia, per dichiarare completamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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