Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1531 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/01/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 25/01/2021), n.1531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19034-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.E.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2668/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. G.E.A. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa il diniego opposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso diretta ad ottenere la restituzione della metà delle ritenute, pari a complessive Euro 26.711,58, effettuate nei suoi confronti in relazione alle somme percepite a titolo di incentivo all’esodo a seguito di sentenza nella causa C207/2005 emessa dalla Corte di Giustizia in data 21.7.2005. 2.La CTP accoglieva il ricorso.

3.Sull’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello rilevando la tempestività dell’istanza di rimborso il cui termine decorreva dalla pubblicazione della decisione della Corte Europea di Giustizia

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente non si è costituito

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per aver errato la CTR nel far decorrere il termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 dalla pubblicazione della sentenza della Corte Europea di Giustizia anzichè dalla data in cui le ritenute sono state effettuata.

2.11 motivo è fondato.

2.1 I fatti oggetto del giudizio sono incontroversi: a G.E.A. sono state operate sino al 31.12.2005 ritenute sull’importo corrisposto per cessazione del rapporto di lavoro sull’incentivo all’esodo risultate in parte indebitamente percepite dall’Amministrazione finanziaria a seguito della sentenza della Corte Europea di Giustizia.

2.2 Il thema decidendum è costituito dalla decadenza del diritto al rimborso del Gi.

2.3 Trova applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 che ai commi 1 e 2 stabilisce ” Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l’esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.

L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”

2.4 In tema di individuazione del dies a quo dal quale debba decorrere il termine per attivare l’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 cit. secondo il costante orientamento di questa Corte compendiato nella recente sentenza nr 5581/2019 “il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dalla suddetta norma, decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (Cass., ord. 19606/2018). Il principio è confermato anche per le ipotesi in cui l’imposta sia stata dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale- incontra sempre il limite dei rapporti esauriti. Si è peraltro affermato che, versata l’imposta sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling” non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella del versamento o dall’operata ritenuta, sempre per la prevalenza di esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti”.(Cass., Sez. U, sent. n. 13676/2014; cfr. inoltre ord. 3150/2015)

2.5 La CTR nel far decorrere il termine di decadenza dalla pubblicazione della sentenza della Corte Europea di Giustizia non ha tenuto conto dei principi somministrati da questa Corte errando nell’interpretazione della disciplina

2.6 E’, infatti, pacifico che le ritenute sono state operare dal 1998 al 2005 e l’istanza di rimborso è stata presentata nell’ottobre del 2006, con la conseguenza che, applicando il termine di decadenza di mesi 48 calcolato dalla ritenute effettuate, va riconosciuto il rimborso limitatamente alla quote di ritenute illegittimamente operate nel periodo compreso tra novembre 2002 e dicembre 2005.

2.6 II ricorso va accolto con cassazione dell’impugnata sentenza, non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto la causa può essere decisa con l’accoglimento dell’l’originario ricorso limitatamente alla quote di ritenute illegittimamente operate nel periodo compreso tra novembre 2002 e dicembre 2005

3. Va disposta la compensazione delle spese tra le parti relative all’intero giudizio avuto riguardo al consolidamento della giurisprudenza a giudizio in corso.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dal contribuente nei termini WL, cui in motivazione.

– Compensa tra le parti le spese relative all’intero giudizio

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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