Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1531 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 09/01/2017, dep.20/01/2017),  n. 1531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16508/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

DI SALVO Srl;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 112/37/12, depositata il 15 maggio 2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2017

dal Cons. FUOCHI TINARELLI Giuseppe;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Del Core Sergio, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello della società Di Salvo Srl ed annullato l’avviso di accertamento il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d), con il quale erano stati accertati per l’anno d’imposta 2003 ai fini Irpeg, Irap e Iva maggiori ricavi per 118.700 Euro.

L’Agenzia esponeva che la società, per l’anno 2003, non aveva presentato lo studio di settore cui era soggetta, aveva omesso l’emissione di scontrini fiscali per oltre 9.000 Euro, non aveva registrato i 2/3 del canone annuo d’affitto d’azienda, sicchè l’Ufficio aveva proceduto a ricostruire i ricavi in modalità analitica.

La Commissione tributaria provinciale, adita dalla contribuente, aveva ritenuto la fondatezza dell’accertamento, ma, in parziale accoglimento del ricorso, aveva ridotto l’ammontare del maggiore imponibile accertato del 25%.

La CTR, peraltro, aveva ritenuto contraddittoria e immotivata la decisione di primo grado poichè, pur avendo considerato fondate le censure del contribuente, si era limitata a ridurre, e solo in via equitativa, il quantum del ricavo accertato, mentre per le gravi doglianze l’intero accertamento andava integralmente invalidato.

Il contribuente non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce la nullità per carenza della motivazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in ordine al fondamento delle censure della contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non avendo esposto le ragioni per cui ha ritenuto le stesse “fondate” e “gravi”, nè quelle in base alle quali ha ritenuto di disattendere le presunzioni a fondamento della pretesa erariale od ha valutato come erronee le operazioni di calcolo effettuate dall’Ufficio, risultando del tutto priva di motivazione, neppure riconducibile, per quanto laconica, alla forma della motivazione per relationem rispetto a quella di primo grado. 2.1. Con il secondo motivo censura l’insufficiente motivazione in ordine al contenuto della decisione di prime cure, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attesa l’omessa illustrazione degli elementi testuali e dell’iter logico in base al quale ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse integralmente accolto le censure della contribuente.

3. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondate.

Nella sostanza, il ricorrente si duole che la Commissione tributaria regionale, nel valutare la decisione della Commissione provinciale e la positiva valutazione ivi espressa delle censure della contribuente, abbia ritenuto che il loro accoglimento non potesse determinare un annullamento solo parziale dell’accertamento, senza, tuttavia, fornire alcuna giustificazione a tale diverso esito.

3.1. La CTR, invero, individua le doglianze del contribuente accolte dal giudice di primo grado in “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, errori di calcolo nella ricostruzione dei ricavi, applicazione di prezzi di vendita del 2006 all’esercizio 2003 oggetto dell’accertamento, incomprensibile ripartizione del totale del venduto tra le sette categorie merceologiche trattate”.

3.2. La decisione della CTP, qui esaminabile in relazione al vizio dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed esattamente riprodotta nel suo tenore testuale dalla parte ricorrente, ha sul punto affermato:

– l’inattendibilità dell’accertamento “nella parte in cui è stata riscontrata la discordanza tra le risultanze del giornale di fondo e i singoli incassi a mezzo carte di credito consistente nella mancanza degli scontrini fiscali di importo uguale agli incassi a mezzo POS”, per la possibile emissione di una pluralità di scontrini sullo stesso pagamento a fini di garanzia ovvero al possibile pagamento con il POS presso una cassa diversa da quella di emissione dello scontrino;

– l’esistenza di errori di calcolo nella sommatoria degli incassi POS (il più significativo ivi indicato riguarda un importo di 1.400 Euro);

– inesattezza di prezzi e prodotti riferiti all’anno 2006 riportati al 2003, epoca in cui non esisteva ancora la categoria merceologica del settore computer;

– incomprensibile ripartizione del totale del costo del venduto tra le sette categorie.

3.3. L’avviso di accertamento, riprodotto testualmente in osservanza del principio di autosufficienza, evidenzia, peraltro, che il controllo indiretto della congruità dei ricavi è stata effettuato individuando, in contraddittorio con la parte, un campione rappresentativo dei prodotti commercializzati e dei prezzi praticati alla rivendita nonchè la percentuale di ricarico.

Solo a supporto di questa verifica è stato poi effettuato un raffronto a campione tra i pagamenti effettuati a mezzo POS e gli importi registrati sul giornale di fondo.

Non solo, la verifica ha avuto ad oggetto anche la mancata registrazione e tassazione del residuo importo (pari a circa i due terzi della somma totale) del canone annuo di fitto d’azienda.

3.4. La decisione di primo grado, dunque, ha censurato, perchè inesatto ed affetto da errori di calcolo, il controllo “in supporto” all’accertamento e, rispetto a quest’ultimo, l’utilizzo di una delle categoria merceologica presente nel 2006 e non nel 2003 (e non, dunque, delle altre sei), nonchè, correlativamente, la ripartizione del totale del costo del venduto tra tutte le categorie, ritenendo quindi, per il resto – non oggetto di declaratoria ed annullamento;

– l’accertamento attendibile e, quindi, procedendo, sia pure in via equitativa, ad una rideterminazione dell’ammontare complessivo dei maggiori ricavi e dell’imposta dovuta.

3.5. La CTR, invece, conclude che i vizi dell’accertamento esposti dal giudice di primo grado “appaiono talmente gravi da non poter che condurre alla declaratoria di completa legittimità dell’accertamento”, ma omette integralmente di chiarire le ragioni di una tale valutazione, nè illustra, in alcun modo, gli elementi fattuali e l’iter logico che ha condotto a questo esito.

La motivazione addotta, invero, è accostabile alla motivazione per relationem il quanto il giudice d’appello si ricollega alle indicazioni offerte dal giudice di primo grado. Da esse, peraltro, si discosta sensibilmente quando trascura di considerare – omettendo ogni motivazione – che la decisione di primo grado ritiene solo marginali le censure accolte e che, sia sul piano della legittimità, sia sul piano della consistenza dei maggiori ricavi, il vaglio sull’accertamento restava positivo.

4. Il ricorso, pertanto, va accolto con cassazione della sentenza impugnata e la causa va rimessa per un nuovo esame ad altra sezione della commissione tributaria regionale competente che provvederà anche alla liquidazione delle spese di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata; rinvia a diversa sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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