Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15309 del 25/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 25/07/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 25/07/2016), n.15309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 26371-2015 proposto da:

SOCIETA’ MAS GROUP SRL, ricorrente che non ha depositato il ricorso

entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

GEFER SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO OLIVETI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA CINZIA D’ERAMO, giusta procura speciale in calce

alla memoria difensiva;

– controricorrente –

e contro

GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE GCF SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CUNFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO OLIVETI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA CINZIA D’ERAMO, giusta

procura speciale in calce alla memoria difensiva;

– controricorrente –

e contro

L.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUNFIDA 20,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO OLIVETI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA CINZIA D’ERAMO, giusta procura speciale

in calce alla memoria difensiva;

– controricorrente –

e contro

F.F., ITALFERR SPA, HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA

D’ASSICURAZIONI SA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 581/2015 del TRIBUNALE di VERONA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

è solo presente l’Avvocato Pierpaolo Rizzitelli (delega avvocato

D’Eramo Maria Cinzia) difensore dei resistenti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si rileva dai controricorsi di Gefer s.p.a., L.T. e Generale Costruzioni Ferroviarie GCF s.p.a. che la Mas Group s.r.l. ha impugnato con regolamento di competenza la sentenza del tribunale di Verona del 28.9.2015 n. 581 che ha dichiarato la propria incompetenza funzionale e territoriale, per essere competente il Tribunale ordinario di Venezia, nella controversia instaurata da F.F. per ottenere il risarcimento dei danni -patrimoniali e non – riportati a seguito dell’infortunio occorsogli l'(OMISSIS).

Il ricorso per regolamento di competenza pur notificato dalla Mas Group s.r.l. il 28.10.2015, alla data del 17.11.2015, non è stato poi depositato in cancelleria nè risulta essere stato depositato successivamente.

Va rammentato al riguardo che la parte che propone l’istanza per regolamento di competenza deve poi, ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 3, depositare in Cancelleria, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione, il ricorso con i documenti necessari.

La perentorietà del termine previsto dall’art. 47 c.p.c., comma 3 – al pari di quello previsto per il ricorso per cassazione dall’art. 369 c.p.c. – comporta che, dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del ricorso per regolamento, lo stesso diviene improcedibile al pari di quanto avviene nel caso in cui si ometta di allegare al ricorso per regolamento “i documenti necessari” (si veda per l’omesso deposito della sentenza che ha deciso sulla competenza Cass. n. 3939 del 2007).

Detta improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del controricorrente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di “forme” in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme.

Ne segue pertanto che l’omesso deposito del ricorso deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte, dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in favore di ciascuna delle parti costituite in Euro 4000,00 per compensi professionali oltre che, in favore della Gefer s.p.a. al pagamento della somma di Euro 3372,00 da questa versata a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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