Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15309 del 24/06/2010

Cassazione civile sez. II, 24/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 24/06/2010), n.15309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.P. (OMISSIS), difeso da se medesimo ex

art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANT’AGATONE

PAPA 50, presso lo studio dell’avvocato MELE CATERINA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso lo studio dell’avvocato MORSILLO

ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato JAZZETTA

FRANCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 132/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito l’Avvocato SCALAMBRINO Pasquale, difensore del ricorrente che

ha chiesto accoglimento;

udito l’Avvocato MORSILLO Andrea, difensore del resistente che ha

chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 27.7.96 l’avv. S.P. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, M.F., chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 12.723.066, oltre accessori, per prestazioni professionali svolte su incarico di costui per l’acquisto della quota di proprietà della villetta in D.M. spettante alla Sig.re S.C. e R.G. S. quali eredi di G.R., rispettivamente marito e padre delle stesse.

Il M., costituitosi,negava di avere mai conferito tale incarico al predetto avvocato, specificando che lo stesso era intervenuto nella vicenda quale legale della parte venditrice.

L’adito Tribunale, in esito all’espletata istruttoria, consistita nell’acquisizione della documentazione prodotta, nell’interrogatorio libero e interrogatorio formale delle parti e nell’espletamento della prova testimoniale, con sentenza n. 9243/01 accoglieva la domanda attrice, riducendola nell’ammontare; compensava per la metà le spese di lite, ponendole per la restante parte a carico del convenuto. La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 132/04, depositata il 20 gen. 04, in accoglimento dell’appello proposto dal M., rigettava la domanda di pagamento somma e condannava l’attore alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata, nonchè al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Per la cassazione della decisione ricorre la parte soccombente, affidandosi ad un solo motivo: insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento alla prova del conferimento dell’incarico professionale. Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La doglianza attiene alla valutazione della prova. Sostiene il ricorrente che sarebbe mancata una valutazione complessiva delle risultanze probatorie e che,invece, la Corte di merito sarebbe pervenuta alla sua decisione prendendo in considerazione solo la dichiarazione resa dalla teste avv. Purghè, collaboratrice di studio di esso ricorrente, e, per giunta, estrapolando dalla prova le dichiarazioni rese dalla stessa teste nei rimanenti capi di prova riportati in ricorso.

Il motivo non ha pregio, perchè,in assenza della prova documentale del conferimento dell’incarico ricevuto dal professionista da parte del futuro acquirente, militano a favore della tesi del resistente molteplici elementi che,complessivamente valutati, inducono a ritenere che l’avv. S. ha trattato l’affare nell’interesse delle venditrici, di cui era il legale nella vertenza tra le stesse e gli altri eredi del defunto loro comune dante causa. Ed invero la tesi del M., secondo cui egli si rivolse all’avv. S. su invito della Sig.ra. S., cui aveva telefonato per trattare l’affare, e di avere tenuto i contatti con lo stesso avvocato quale persona incaricata dalla stessa cointeressata alla vendita dell’immobile e sino alla convocazione davanti al notaio per la stipula del relativo contratto, non ha trovato una netta smentita nelle dichiarazioni testimoniali delle venditrice.

Giustamente è stata posta in evidenza la mancanza di un preciso mandato professionale da parte del M. e il ruolo che lo stesso professionista assumeva al momento della presa di contatto con il M., e cioè di legale di fiducia delle intestatarie del bene per risolvere le questioni connesse all’eredità.

Giustamente è stato evidenziato che la deposizione della teste avv. Purghè si pone come unica vox reclamante in deserto, atteso che le altre collaboratrici dello studio del ricorrente non hanno potuto confermare la deposizione dell’avv. Purghè e considerata la posizione agnostica assunta in proposito dalle titolari dell’immobile.

La stessa cosa è a dirsi del mancato accenno, nemmeno in via ipotetica, del conferimento dell’incarico al professionista nello scambio di corrispondenza intercorsa fra costui e il M..

La stessa circostanza riferita dal ricorrente,secondo cui il M. ebbe a promettergli un premio di L. 5.000.000 in caso di conclusione dell’affare, torna a conferma della tesi del resi stenterai momento che non c’era ragione di promettere un premio al professionista, se il cliente ha l’obbligo di corrispondere allo stesso il compenso per l’attività espletata per suo conto.

Per le regioni suesposte il ricorso va rigettato e il ricorrente sopporta le spese del presente giudizio in forza del principio della soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010

 

 

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